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Di seguito vogliamo destare la vostra attenzione su quanto concerne l’ultimo accordo Stato Regioni avvenuto il 7 luglio scorso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto scorso che entrerà a tutti gli effetti il 4 settembre p.v.

Vi riportiamo il comunicato dell’ente EFEI a cui lo studio fa affidamento per le pratiche burocratiche legate alla formazione:

Il 19 agosto u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo integrale della Conferenza Stato Regioni del 07 luglio 2016 che entrerà in vigore a partire dal 04 settembre 2016, l’O.P.N. (Organismo Paritetico Nazionale) EFEI ha già provveduto ad adeguare e aggiornare tutti i corsi di formazione ai sensi del D.Lgs.81/08, accordi Stato-Regioni e s.m.i. e a caricarli su delle nuove piattaforme “ESAFAD” (della quale vi sono state già inviate le credenziali di accesso) ed “EBSAP” le quali sono state create in virtù di tale accordo per permettere a tutti i nostri C.F.E.D. (Centro di Formazione di Emanazione Diretta), ai Partners e le Agenzie Formative che aderiscono al Sistema “FormaEnti AGF”, di continuare ad erogare le attività di formazione relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla nuova normativa e di diventare una Unità Operativa dell’Organismo Paritetico Nazionale (O.P.N.).

Ribadiamo che a decorrere dal 04 settembre 2016 i corsi di : RLS, RLST, Primo Soccorso, Antincendio, RSPP Moduli B e C non potranno più essere erogati in modalità FAD (online) secondo la precedente normativa, pertanto tali corsi non saranno presenti sulla nuova piattaforma in modalità FAD (online) già a partire da ora, ma saranno presenti in modalità residenziale, mentre per quanto riguarda tutti gli altri corsi residenziali, nella nuova piattaforma, sono stati aggiornati alla nuova normativa sia nelle modalità di erogazione, che nel programma.

Entro e non oltre 10 giorni saranno adeguate tutte le piattaforme che somministrano attività formative con validazione dei percorsi formativi, questo per permettere di evadere le pratiche rimaste in sospeso.

Di seguito e per completezza di informazione vi riportiamo lo stralcio dell’accordo con le specifiche in merito:

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 7 luglio 2016
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e, in particolare, l’articolo 32, il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);
VISTA la nota n. 29700033137P del 24 maggio 2016, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che è stato diramato alle Regioni il successivo 27 maggio 2016;
CONSIDERATO che, per l’esame del documento in parola è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 giugno 2016, nel corso della quale sono state condivisi alcuni perfezionamenti del testo riferiti, tra l’altro, alla sostituzione del nuovo Allegato IV, concernente le “Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi”, specificamente:

1. Profili di competenza degli ASPP/RSPP;

2. Bisogni formativi di ASPP E RSPP;

3. Il Progetto formativo;

4. Verifiche in itinere e finale;

CONSIDERATO che, al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, a seguito di quanto condiviso nel corso della citata riunione tecnica del 15 giugno 2016, ha trasmesso con nota n. 29/0003824/L del 16 giugno 2016, la nuova formulazione dello schema di accordo in argomento, che è stata diramata, il 21 giugno 2016, alle Regioni ed alle Province autonome;
CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole sull’accordo in parola, con le modifiche condivise nella formulazione diramata il 21 giugno 2016;
ACQUISITO, pertanto, nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Definizione dei corsi, libretto formativo, e-learning, lavoratori rischio basso, associazioni sindacali, requisiti dei docenti

Il nuovo accordo stato-regioni del 7 Luglio 2016 modifica notevolmente la gestione della formazione sia per i corsi RSPP/ASPP ma anche nella gestione dei corsi lavoratori e nell’individuazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi paritetici e gli enti bilaterali. Ristruttura e puntualizza in via definitiva che cos’è l’ e-learning e come va erogata la formazione.
Definizione dei corsi di formazione e individuazione dei soggetti formatori L’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 rinvia per l’individuazione dei contenuti dei percorsi formativi all’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province auto nome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni (di seguito indicato come accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006 ).
L’accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006 ha introdotto un processo di formazione specialistica molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa organizzazione e gestione dei corsi.
Cosa importante in tale contesto è che vengono rivisitati gli accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 d.lgs. n. 81/2008) relativamente alla formazione in modalità e-learning. Di conseguenza, l’ allegato II al presente accordo sostituisce l’ allegato II agli accordi del 21 dicembre 2011.
Si precisa che i corsi in modalità e-learning sono da ritenersi validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità disciplinate dal presente accordo.
Il libretto formativo del cittadino, l’accordo individua – in allegato IV – un modello utile alla tenuta della documentazione relativa all’avvenuta formazione. Ciò allo scopo di favorire la corretta tenuta della documentazione stessa e, al contempo, permettere che, in caso di mutamento di lavoro, il datore di lavoro possa avere rapidamente contezza della formazione già effettuata dal soggetto.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi paritetici e gli enti bilaterali possono effettuare le attività formative e di aggiorna mento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione (prevalentemente o totalmente partecipate). Si ritiene che il requisito principale che tali Organismi ed Enti devono soddisfare sia la rappresentatività , in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei dato ri di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, che per costante giurisprudenza deve essere individuata attraverso la valutazione globale dei seguenti criteri:
1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione d elle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro;
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro
I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.
REQUISITI DEI DOCENTI:I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m – bis), del d.lgs. n. 81/2008.
Corsi :
Modulo A : 28 ore ( aula/e-learning )
Modulo B : 48 ore + Moduli B Specializzazione Agricoltura – Pesca 12 ore Cave – Costruzioni 16 ore Sanità residenziale 12 ore Chimico – Petrolchimico 16 ore
Modulo C 24 ore
L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente: – ASPP: 20 ore nel quinquennio – RSPP : 40 ore nel quinquennio ( aula/e-learning )
Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previs ti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m – bis), del d.lgs. n. 81/2008 , entrato in vigore il 15 marzo 2014.
Nelle aziende inserite nel rischio basso , così come riportato nella tabella di cui all’ allegato I dell’accordo del 21 dicembre 2011 , è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato II, per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Il presente accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione. In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell’accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006.

Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione CORSI DI FORMAZIONE BASE

formazione1

formazione2

Questo il link da cui trarre il testo integrale

Fonti:EFEI, Euro-impresa.it, Gazzetta ufficiale