Un intervento ad un workshop si sofferma sulla sorveglianza sanitaria e sull’evoluzione normativa in relazione alla protezione sui rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Sicuramente uno dei punti di partenza per la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni nei luoghi di lavoro è l’art. 234 del D.Lgs. 81/2008 (TU) s.m.i. che fornisce importanti definizioni.

Si indica che si intende per:

  • agente cancerogeno:
    • una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento 1272/2008 (CLP) (‘è cancerogena una sostanza o una miscela di sostanze che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza. Le sostanze che hanno causato l’insorgenza di tumori benigni o maligni nel corso di studi sperimentali correttamente eseguiti su animali sono anche considerate cancerogene presunte o sospette per l’uomo, a meno che non sia chiaramente dimostrato che il meccanismo della formazione del tumore non è rilevante per l’uomo’);
    • una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;
  • agente mutageno:
    • una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento 1272/2008 (CLP) (‘Questa classe di pericolo riguarda principalmente le sostanze che possono causare mutazioni nelle cellule germinali umane trasmissibili alla progenie. Tuttavia, per la classificazione delle sostanze e delle miscele in questa classe di pericolo sono presi in considerazione anche i risultati dei test di mutagenicità o genotossicità in vitro e su cellule somatiche di mammiferi in vivo’).

A ricordare in questo modo il punto di partenza in Italia degli aspetti normativi inerenti la protezione da agenti cancerogeni e mutageni è un intervento al workshop “La nuova Direttiva cancerogeni 2019/13” che è stato organizzato dalla Associazione Ambiente e Lavoro e dalla Consulta CIIP.

L’incontro si è tenuto a Milano il 6 giugno 2019 e ha presentato le novità normative con particolare riferimento alla Direttiva (UE) 2019/130 che ha modificato la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro).

Nell’articolo ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:

  • L’evoluzione normativa europea in materia di agenti cancerogeni
  • La sorveglianza sanitaria e l’esposizione agli agenti cancerogeni

L’evoluzione normativa europea in materia di agenti cancerogeni

Nell’intervento “La gestione dei cancerogeni: dalla classificazione della sostanza alla sorveglianza sanitaria”, a cura della dott.ssa Ilaria Malerba e del dott. Alfonso Gelormini (Federchimica) ci si sofferma innanzitutto sull’evoluzione normativa in materia di salute e igiene del lavoro.

Si ricordano, ad esempio, alcune considerazioni contenute nella Direttiva (UE) 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004:

  • “Osservanza delle prescrizioni minime a garantire un maggior livello di salute e sicurezza
  • Promuovere il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro
  • Un livello uniforme di protezione dei rischi derivanti dagli agenti cancerogeni e mutageni
  • Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
  • Protezione dei lavoratori nei confronti dei preparati contenenti uno o più agenti cancerogeni o mutageni
  • Vie di assorbimento, compresa la cutanea
  • Definire/contribuire a definire valori limiti, elementi importanti del regime di protezione al fine di limitare l’esposizione
  • Principio di precauzione
  • Lavoratori a rischio particolarmente sensibili”. 

Sono poi riportate alcune considerazioni presenti nella Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019:

  • “Valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell’impatto socioeconomico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro. In tale contesto è essenziale tenere conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze
  • Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni o mutageni non vengono eliminati i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’esposizione durante il lavoro (rischio residuo)
  • I livelli massimi di esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori limite che non devono essere superati.
  • Elementi di conoscenza scientifici e tecnici per le consultazioni e decisioni.
  • Valorizzazione comitati (Tecnico-Scientifici, Associativi, Interdisciplinari, ecc.)
  • Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione (procedimento di lavorazione)
  • Emissioni di gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla combustione di gasolio nei motori ad accensione spontanea (procedimento di lavorazione)
  • Principio di sussidiarietà e di proporzionalità”. 

Le slide l’intervento riportano anche informazioni sulla Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE.

Queste le Considerazioni raccolte:

  • “Il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della loro salute e della sicurezza sul lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali, comprende anche la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, indipendentemente dalla durata dell’occupazione o dell’esposizione
  • Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire, in stretta cooperazione con le parti sociali, valori limite di esposizione professionale vincolanti più rigorosi. Inoltre la direttiva 2004/37/CE non impedisce agli Stati membri di applicare ulteriori misure, quali il valore limite biologico
  • I valori limite dovrebbero essere riesaminati periodicamente in conformità del principio di precauzione e del principio di protezione dei lavoratori, nonché alla luce di solidi dati scientifici e tecnici disponibili in materia di agenti cancerogeni e mutageni. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro
  • Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi. La direttiva contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell’ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE
  • Le informazioni relative al rischio residuo sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un’esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni e dovrebbero essere rese disponibili al pubblico a livello di Unione
  • Alla luce dei dati scientifici, è inoltre necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile
  • Approfondimenti singole sostanze con proposte di valori limite”.

La sorveglianza sanitaria e l’esposizione agli agenti cancerogeni

Il corposo intervento, che si sofferma cu vari aspetti, fa anche alcune riflessioni sulla sorveglianza sanitaria.

Riprendiamo dalle slide una rappresentazione grafica in relazione all’attivazione o non attivazione della sorveglianza sanitaria:

Si indica che si possono considerare come:

  • lavoratori potenzialmente esposti coloro che sono sottoposti a valori di esposizione superiori a quelli della popolazione generale solo per eventi imprevedibili e non sistematici;
  • lavoratori esposti coloro possono essere sottoposti a valori di esposizione che potrebbero risultare superiori a quelli della popolazione generale” (Linea Guida Coordinamento delle Regioni 2002: «Protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni»).

E dunque il discrimine è costituito “essenzialmente dalla ‘prevedibilità’ dell’esposizione in base a quanto previsto dalla mansione (cfr. esposizione ad amianto). Quindi si possono considerare di minimo come lavoratori non esposti i lavoratori sottoposti a valori di esposizione inferiori a quelli definiti per la popolazione generale e i sicuramente esclusi da quella precisa lavorazione”.

La relazione presenta poi alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008 (Art. 233 Campo di applicazione – Art. 234 Definizioni – Art 235 Sostituzione e riduzione – Art 236 Valutazione del Rischio) relativi alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni con riferimento anche al registro di esposizione (art. 243), alle novità normative e alla trasmissione informatizzata dei dati.

Ci soffermiamo brevemente sul contenuto sul comma 1 e 2 dell’articolo 242:

Art 242 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione del rischio all’art. 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati

(…)

Presentiamo poi alcune riflessioni finali degli autori.

Si indica che “l’evoluzione della normativa europea, anche per gli aspetti legati alla ‘sicurezza e classificazione prodotto’ e ‘tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro’, risponde sempre di più alla necessità di una gestione coordinata di temi che riguardano diverse professionalità e conoscenze sia tecnico che scientifiche”.

E si sottolinea che “più professionalità hanno necessità di integrarsi, confrontarsi, collaborare, condividere le loro conoscenze e suggerire soluzioni al fine di rendere organiche e quindi praticabili e attuabili le normative che si stanno e si andranno a sviluppare”.

La relazione, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma su molti altri aspetti, ad esempio sull’impatto del sistema armonizzato di classificazione ed etichettatura sul riconoscimento, gestione e protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Concludiamo ricordando anche che, come indicato nell’articolo “ Recepimento Modifica Direttiva Cancerogeni”, è stato pubblicato, in materia di rischio chimico, il Decreto dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali e della Salute del 2 maggio 2020 che sostituisce, recependo la Direttiva UE 2017/164 del 31 gennaio 2017, l’Allegato XXXVIII al Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 con il quarto elenco dei valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.

Mentre continua l’iter di recepimento, non ancora avvenuto, della Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

 La gestione dei cancerogeni: dalla classificazione della sostanza alla sorveglianza sanitaria”, a cura della dott.ssa Ilaria Malerba e del dott. Alfonso Gelormini (Federchimica), intervento al convegno “La nuova Direttiva cancerogeni 2019/13” .

Scarica la normativa di riferimento:

CE direttiva Parlamento europeo e Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/37/CE – sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, par. 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Fonti: Puntosicuro.it, Eur-lex.europa.eu, op.europa.eu, salute.gov.it