Aggiornamento antincendio: il CNI chiarisce che la scadenza del termine rimane il 28 agosto 2016. Non c’è nessuna proroga introdotta dal Dm 7 giugno 2016
Il CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) ha pubblicato, nella circolare del 7 dicembre 2017, la nota dei Vigili del Fuoco con i chiarimenti sulle modifiche al Dm 5 agosto 2011, introdotte dal Dm 7 giugno 2016.

Per rispondere alle numerose richieste di chiarimento i Vigili del fuoco hanno voluto precisare che il Dm 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga dei termini per il completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici abilitati già iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio al 27 agosto 2011, data di entrata in vigore del Dm 5 agosto 2011.

Si evidenzia, infatti, che il citalo decreto è stato emanato esclusivamente: “al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006. n. 139“.

Pertanto il citato Dm 7 giugno 2016 non ha inserito alcuna proroga, e dunque la scadenza dell’aggiornamento rimane quella fissata dal Dm 5 agosto 2011 e cioè il 28 agosto 2016.
Dm 7 giugno 2016

Di seguito riportiamo il testo del citato Dm 7 giugno 2016:

Il comma 1 dell’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, è sostituito dal seguente:

Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni 5 anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore.

Il termine dei 5 anni decorre:

dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1

dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1.

Clicca qui per scaricare la circolare del CNI del 7 dicembre 2017

 

Fonti: BibLus-net