raccolta-rifiutiLe disposizioni contro lo spreco di alimenti ed abiti usati e una nota del Ministero dell’Ambiente sull’attività di recupero rifiuti autorizzate in forma ordinaria.

Emanate le disposizioni contro lo spreco di alimenti ed abiti usati

È stata pubblicata la legge riguardante la donazione e la distribuzione di alimenti e farmaci, al fine di limitarne gli sprechi e la produzione di rifiuti.

Questa norma ha l’obiettivo di:

– destinare le eccedenze alimentari ed i farmaci a fini di solidarietà sociale;

– ridurre la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione del riuso e del riciclo dei prodotti, ed il loro smaltimento in discarica.

A tale scopo, gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari per scopi benefici, per la produzione di alimenti per animali o per trattamento di autocompostaggio o compostaggio di comunità.

Segnaliamo inoltre che, allo scopo di incentivare tali azioni, i Comuni possono applicare una riduzione della tariffa per il trattamento dei rifiuti urbani, proporzionale alla quantità certificata di beni e prodotti ritirati dalla vendita e donati.

Queste disposizioni sono in vigore dal 14 settembre 2016.

Indicazioni operative

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, ed in particolare la riduzione della produzione di rifiuti e l’incentivazione delle attività di riciclo e riuso dei materiali, la L.n.166/2016 interviene anche sulla normativa ambientale, sia per quanto riguarda la donazione di alimenti sia per quanto riguarda il recupero di abiti ed accessori usati.

In particolare:
Eccedenze alimentari:

– le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per alimentare animali e per destinarle ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità;

– i Comuni possono applicare un coefficiente di riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. Questa riduzione, proporzionale alla quantità certificata di beni e prodotti ritirati dalla vendita e donati, riguarda utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che li cedono, gratuitamente, direttamente o indirettamente a persone indigenti, in condizioni di bisogno oppure per l’alimentazione animale.
Abiti ed accessori usati:

– viene specificato che abiti ed accessori usati che non sono donati o non sono idonei per un successivo utilizzo rientrano nella normativa sui rifiuti;

– per favorire le attività di recupero di questi beni viene modificato il punto 8.9.3 del D.M. 5/2/1998, riguardante le modalità semplificate per il recupero dei rifiuti, specificando che la fase di igienizzazione, prima sempre necessaria, ora occorre attuarla solo quando necessaria per rispettare i limiti massimi previsti per carica aerobica mesofila, streptococchi fecali e salmonelle.

Riferimenti normativi:
LEGGE n. 166 del 19 agosto 2016 – Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Attività di recupero rifiuti autorizzate in forma ordinaria: nota del Ministero dell’Ambiente

Il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente ha definito le modalità d’individuazione ed applicazione dei criteri “end of waste” applicabili alle attività di recupero rifiuti autorizzate in forma ordinaria. Questo allo scopo di uniformare su tutto il territorio il rilascio delle autorizzazioni in forma ordinaria per attività di recupero rifiuti, che alcuni territori veniva permessa solo applicando le procedure semplificate.

È stato chiarito che i regolamenti «eow», così come disposizioni specifiche definite caso per caso dalle Regioni / autorità competenti, sono applicabili anche in sede di rilascio dell’autorizzazione ad attività di trattamento rifiuti.

Pertanto abbiamo attività di recupero, con produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, anche in presenza di autorizzazioni in forma ordinaria e non solo in caso di attività operanti tramite comunicazione semplificata come invece finora sostenuto da diversi enti locali.

Riferimento normativo:

Ministero dell’Ambiente – Nota del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente prot.n.10045 del 01/07/2016 – articoli 208, 214-216 del Decreto Legislativo n.152/2006.

 

Fonti: Reteambiente.it, Gazzettaufficiale.it, Puntosicuro.it