Indicazioni operative per la sicurezza nei lavori in ambienti confinati con riferimento all’uso degli APVR, gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, alla sorveglianza sanitaria e al soccorso delle persone infortunate.
Procedure per le attività negli spazi, permessi di ingresso, controllo strumentale dell’atmosfera, gestione delle emergenze, fase di preparazione dei lavori, …
Sono gli argomenti che generalmente vengono trattati quando si affronta la prevenzione degli incidenti negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Spesso dimenticando altri due altri temi rilevanti: l’uso dei DPI delle vie respiratorie e lasorveglianza sanitaria.
Per parlarne riprendiamo a sfogliare le “ Istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati”, documento che raccoglie le indicazioni elaborate dal gruppo di lavoro denominato “Ambienti Confinati”, insediato dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/2008 della Regione Emilia Romagna, con la collaborazione, nella fase di seconda revisione, dell’Ing. Adriano Paolo Bacchetta.
Il documento ricorda che quando è accertata o comunque non è esclusa la presenza di gas, vapori tossici/nocivi o polveri/aerosol pericolosi e “non è possibile assicurare una idonea aerazione ed una completa bonifica dell’ambiente confinato, il lavoratore deve indossare un DPI delle vie respiratorie, detto anche APVR (apparecchio di protezione delle vie respiratorie)”.
Inoltre “quando si è certi della presenza di ossigeno, è raccomandabile che il DPI sia del tipo ‘maschera a pieno facciale’, che consente anche la protezione degli occhi. Tali maschere devono avere dispositivi filtranti adeguati, con filtri antigas/vapori/particolati; è fondamentale che il filtro sia di classificazione appropriata (tipo e classe) per i contaminanti e le concentrazioni presenti”.
Il documento sottolinea poi che “le maschere con filtri antigas, anche se dotate di filtri specifici per le sostanze tossiche, non possono essere utilizzate in luoghi confinati laddove, oltre alla presenza di sostanze irritanti, tossiche o nocive, vi possa essere carenza di ossigeno (percentuale di ossigeno inferiore al 18%)”.
In particolare “per la sosta e permanenza in atmosfera pericolosa, per gli interventi di salvataggio, per i lavori in ambienti con scarso tenore di ossigeno e per lavorazioni particolari come la sabbiatura, gli APVR da utilizzare sono invece i seguenti:
1. apparecchi respiratori autonomi: autorespiratori a ciclo aperto; autorespiratori a ciclo chiuso (ad ossigeno compresso o ad ossigeno chimico);
2. apparecchi ad adduzione d’aria dall’esterno (alimentati con ventilatore, compressore, o bombola di gas compresso);
3. apparecchi ad aspirazione polmonare diretta dall’esterno senza ausili meccanici o manuali (sconsigliati);
4. apparecchi ad adduzione d’aria e di aspirazione dall’aperto (iniettore)”.
Chiaramente solo gli APVR di cui al punto 1. garantiscono il completo isolamento dall’esterno (respiratori autonomi); gli altri invece “necessitano di un collegamento tramite opportuno tubo con l’esterno per l’adduzione d’aria”.
Le istruzioni/indicazioni operative, che vi invitiamo a leggere integralmente, riportano poi alcune tabelle – sia in relazione alla marcatura dei filtri che alla corretta scelta dei DPI delle vie respiratorie – e si soffermano sugli apparecchi respiratori di salvataggio, che sono “apparecchi autonomi, da utilizzare solo durante le fasi di salvataggio delle persone” e che
generalmente garantiscono la respirazione solo per un tempo limitato, definito dalla capacità delle bombole o del generatore (autorespiratori a circuito chiuso a ossigeno chimico a rigenerazione).
Si segnala che gli autorespiratori di emergenza “devono poter essere utilizzati anche in atmosfere con percentuali di ossigeno inferiori al 20%, vanno conservati in involucri facilmente apribili, in postazioni protette poste nelle immediate vicinanze delle zone critiche e note a tutti i lavoratori, montati e pronti per un uso immediato e sottoposti a manutenzione secondo la periodicità prevista dal costruttore, per garantirne l’efficienza in caso di necessità. In taluni casi, ad es. quando non si può escludere l’insorgenza improvvisa di situazioni di irrespirabilità dentro l’ambiente confinato (rischio di fumi da incendio, da attività di saldatura, ecc), può essere necessario che ogni persona presente nel luogo confinato disponga di un suo APVR indipendente (ad es. autorespiratore chimico) atto a garantirgli la possibilità di fuga in emergenza”.
Inoltre tutti i DPI delle vie respiratorie “vanno accompagnati dal manuale d’uso e manutenzione. Questo, nella parte finale, riporta uno schema nel quale indicare le manutenzioni effettuate ed il nominativo della persona competente che ha effettuato la verifica”. Ed è infatti “inderogabile verificare il funzionamento della apparecchiatura e compilare correttamente quanto indicato nel manuale e d’uso”.
Senza dimenticare che i Dispositivi di Protezione Individuale devono anche rispettare quanto indicato nell’art. 76 del D.Lgs 81/2008 e devono corrispondere alle caratteristiche costruttive prescritte dalle norme UNI EN attualmente in vigore.
Dopo aver ricordato l’importanza per l’utilizzo degli APVR, in particolare quelli di tipo isolante, di adeguata formazione e addestramento, si indica infine che “in azienda o sugli automezzi, nel caso di lavori effettuati presso terzi, quando necessario in base alla valutazione dei rischi, devono essere presenti e pronti all’uso almeno due autorespiratori di emergenza facilmente accessibili, opportunamente conservati, da impiegare durante il soccorso di lavoratori in situazioni di emergenza”.
Veniamo alla sorveglianza sanitaria.
Le istruzioni operative ricordano che, come indicato nell’art. 41 del D.Lgs 81/2008, la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
E “negli ambienti confinati alcuni fattori di rischio (sostanze pericolose e agenti biologici) devono essere tenuti al livello trascurabile, che non fa scattare l’obbligo della sorveglianza sanitaria”. Tuttavia ci sono altri fattori di rischio “che determinano invece il superamento del livello di azione, ad esempio l’uso di attrezzature rumorose e vibranti, movimentazione di carichi, ecc., per cui la sorveglianza sanitaria va fatta. In questi casi il Medico Competente fa una valutazione complessiva dello stato di salute del lavoratore, in relazione all’idoneità alla mansione specifica, comprese le limitazioni all’uso dei DPI per le vie respiratorie e le caratteristiche antropometriche del soggetto”.
E come indica sempre l’art. 41 del Testo Unico “per qualunque problema di salute correlato al lavoro o da questo aggravato, i lavoratori possono richiedere una visita medica al Medico Competente”.
Il documento segnala poi che “risulta altamente sconsigliato l’accesso di persone di peso corporeo superiore ai 100 kg. Questo è legato al possibile uso di DPI per il recupero dell’infortunato, generalmente idonei per persone fino a 100 kg”.
Infine, per concludere, facciamo qualche accenno alla procedura da adottare in caso di soccorso a persona infortunata.
Procedura che deve essere articolata nelle seguenti fasi:
– “nel caso di cessazione delle funzioni vitali, praticare la rianimazione cardiorespiratoria (le manovre di rianimazione devono essere effettuate da persone addestrate con apposito corso di formazione, designate dal datore di lavoro ai sensi delle norme vigenti);
– nel caso risulti impossibile o non opportuno estrarre il lavoratore dal luogo confinato, assisterlo nell’ambiente e, se necessario, assicurargli aria respirabile;
– nel caso possa essere spostato, portare l’infortunato all’aria esterna, risparmiandogli qualsiasi sforzo muscolare e assicurandogli l’assistenza necessaria”.
E in tutti i casi è anche “necessario attivare l’emergenza pubblica (Pronto Soccorso e/o i Vigili del Fuoco)”.
Regione Emilia Romagna, “ Istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati”, documento realizzato dal gruppo di lavoro denominato “Ambienti Confinati”, insediato dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/2008 della Regione Emilia Romagna. Gli autori delle indicazioni operative sono Villiam Alberghini, Lorena Bedogni, Patrizia Ferdenzi, Luca Cavallone, Giuseppe Fioriti, Paolo Ghini, Celsino Govoni, Giampiero Lucchi, Massimo Magnani, Stefano Moretti, Luigi Trimarchi, Gianfranco Tripi – Revisione a cura di Stefano Moretti, Massimo Magnani, Patrizia Ferdenzi e Paolo Ghini
Fonti: Puntosicuro.it, Regione Emilia Romagna