Entro il primo gennaio 2019 gli enti locali devono completare la mappatura delle aree in cui è presente l’amianto

Il ddl n.778 presentato in Senato prevede di portare a termine il censimento, la segnalazione e la conseguente bonifica dei luoghi di lavoro entro il 2024.

Il documento si prefigge, con il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto, di ridurre il rischio per l’incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro.

Di seguito riportiamo gli articoli principali del disegno di legge.

Art. 1. Obbligo di bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico
Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, è fatto obbligo alle amministrazioni competenti e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dall’amianto o dai materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio 2024.

La violazione dell’obbligo è punita, a titolo di colpa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a dodici mesi.

Art. 2. Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro
Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto, è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere alla bonifica da tali materiali, indipendentemente dalla loro concentrazione in sospensione e dal periodo di esposizione dei lavoratori, entro il 1° gennaio 2024.

La violazione dell’obbligo è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a un anno.

Art. 3. Sicurezza dei lavoratori esposti
Nell’ambito delle operazioni di bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto sono eseguiti secondo modalità tali da assicurare che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano i lavori e per le persone presenti nell’edificio e nelle immediate vicinanze, ai sensi del dlgs n. 81/2008.

Art. 4. Riduzione del rischio di esposizione all’amianto e termine per la bonifica
Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 1 e 2, è fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all’amianto attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti tale materiale o altre sostanze cancerogene, con divieto assoluto di esposizione.

Gli interventi di bonifica devono essere portati a termine entro il 1°gennaio 2024.

Art. 5. Individuazione e termine per il censimento dell’amianto
Entro il 1° gennaio 2020 la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l’apposizione di un’etichetta chiara e visibile recante l’indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte.

La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto deve essere ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2019.

Art. 6. e 7. Benefici previdenziali e prepensionamento dei lavoratori
I lavoratori esposti all’amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti perla maturazione del diritto alla pensione possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.

Art. 11. Istituzione del Registro nazionale dei lavoratori esposti all’amianto e dei casi accertati
È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Registro nazionale dei lavoratori esposti all’amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate, realizzato mediante la raccolta e l’analisi dei dati rilevati a livello territoriale dei dati contenuti nei registri tumori e dei dati rilevati delle associazioni delle vittime dell’amianto.

Art. 13. Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto
I lavoratori esposti all’amianto hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia, ai trattamenti sanitari specifici.

L’attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria è affidata alle aziende sanitarie locali e i relativi oneri sono posti a carico dell’INAIL.

Art. 14. Fondo per il risanamento dei locali pubblici e aperti al pubblico
Per l’attuazione della bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’ambiente. La dotazione del fondo è stabilita in 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2018 al 2022.

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Fonti: BibLus net