Disponibili linee guida per la valutazione del rischio amianto realizzate dalle agenzie ambientali. La sicurezza nelle attività di valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto e nelle attività di controllo nei siti estrattivi.
Il rischio amianto, correlato alla struttura fibrosa di questi minerali la cui pericolosità è determinata dalla “caratteristica di elevata sfaldabilità e dal conseguente rilascio di fibre inalabili aerodisperse nell’ambiente”, va valutato utilizzando “sempre la logica della ‘massima protezione possibile’ nella gestione del rischio”.
A ricordarlo e a ribadire questo concetto è il “ Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA” prodotto da un gruppo di Agenzie costituito da ARPA Liguria, ARPA Puglia, ARPA Toscana, APPA Bolzano, ARPA Piemonte e ISPRA, con il coordinamento di ARPA Basilicata. Ricordiamo, a questo proposito, che il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ( SNPA) costituisce un sistema a rete che fonde in una nuova identità le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali e a cui la legge attribuisce diversi compiti anche in ambito ispettivo e di monitoraggio dello stato dell’ambiente.
Il documento, già presentato nelle scorse settimane dal nostro giornale, contiene “rigorose procedure e istruzioni operative sia sui comportamenti da adottare nonché sui dispositivi di protezione da utilizzare”. Inoltre permette di:
- “esporre e trattare i rischi connessi alla presenza di amianto, fornendo indicazioni sulla loro individuazione, eliminazione o riduzione;
- dare sistematicità a metodi e strumenti di prevenzione individuati, a partire dall’analisi delle esperienze maturate nel Sistema Agenziale”.
Ricordando che le attività ispettive “riguardano insediamenti di diverse tipologie produttive, presso le quali possono essere presenti rischi da esposizione da amianto” o, comunque, può verificarsi la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) in diversi tipi di matrice, il documento presenta non solo indicazioni generali per la sicurezza, ma riporta anche indicazioni per attività specifiche di sopralluogo, campionamento e valutazione in vari ambiti.
Oggi ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:
- La sicurezza nella valutazione delle coperture in cemento amianto
- La sicurezza nella attività di controllo nei siti estrattivi
La sicurezza nella valutazione delle coperture in cemento amianto
Le linee guida ricordano che le attività di valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto, a seguito di esposti/segnalazioni, risultano “in generale aumento a fronte da un lato dell’avanzamento del degrado dei manufatti col trascorrere del tempo e dall’altro della crescente sensibilità della popolazione al problema amianto”.
L’attività comporta “l’effettuazione di uno o più sopralluoghi nel corso dei quali il personale del SNPA dovrà acquisire da proprietario/ amministratore tutte le informazioni utili allo svolgimento in sicurezza della propria attività”.
Si indica poi che il campionamento “deve essere eseguito in modo tale da evitare una contaminazione da eventuali fibre di amianto degli operatori” adottando idonee misure preventive e protettive.
In particolare:
- “il campione da sottoporre ad analisi dovrà essere inserito in un primo contenitore ermetico non fragile”;
- “successivamente, in zona non contaminata, tale contenitore dovrà essere inserito all’interno di un sacchetto in materiale plastico sigillato”;
- “la quantità di campione dovrà essere strettamente commisurata alle necessità del laboratorio, previ accordi specifici”;
- il verbale di campionamento dovrà essere compilato in zone non contaminate e posto in una busta di plastica con l’accortezza di evitare ogni possibile contaminazione”.
Riportiamo dal documento un’immagine relativa a un sito produttivo con coperture da bonificare:
Questi i rischi specifici connessi all’attività di sopralluogo per la valutazione dello stato delle coperture ed il relativo campionamento:
- presenza di fibre di amianto: in riferimento alla possibile presenza di fibre di amianto “gli operatori dovranno seguire adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali e indossare mezzi di protezione delle vie respiratorie e adeguati indumenti di protezione monouso”;
- scivolamento, caduta dall’alto: “in riferimento al rischio di scivolamento gli operatori dovranno indossare adeguate calzature di sicurezza dotate di suola antiscivolo; per ridurre il rischio di caduta dall’alto, gli operatori dovranno impiegare idonei sistemi anticaduta (imbracature, funi di trattenuta, ecc.). Si rammenta che per l’utilizzo di sistemi anticaduta è necessaria specifica formazione obbligatoria ed addestramento all’uso”.
Inoltre durante l’attività di valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto, nel corso di ispezioni, sopralluoghi e campionamento, si indica che i dispositivi di protezione individuali (DPI) da indossare “sono finalizzati a minimizzare i rischi di inalazione di fibre di amianto e caduta dall’alto”. Il personale “dovrà indossare i seguenti DPI specifici:
- facciale filtrante FFP3D monouso;
- tuta monouso in Tyvek con cappuccio (classe V/VI) con eventuali calzari;
- guanti in lattice o nitrile monouso;
- stivali in gomma o scarpe antinfortunistiche;
- elmetto di protezione dotato di sottogola;
- sistemi anticaduta (imbragatura, funi di trattenuta, ecc.);
- occhiali a mascherina.
La sicurezza nella attività di controllo nei siti estrattivi
Il documento ricorda che gli amianti, “in particolare crisotilo, tremolite ed actinolite, possono essere presenti in natura nelle formazioni rocciose indicate genericamente come ofioliti comprendente il sottogruppo delle cosiddette ‘pietre verdi’”. E la norma che regolamenta i controlli necessari per attività estrattive in tali ambiti “è il Decreto Ministeriale 14/05/1996 recante ‘Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n.257, recante ‘Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto’, in particolare l’allegato 4 riportante ‘Criteri relativi alla classificazione ed all’utilizzo delle ‘pietre verdi’ in funzione del loro contenuto di amianto’”.
Gli autori si soffermano, dunque, sulla sicurezza inerente le attività di controllo svolte dal personale del SNPA in “siti estrattivi di rocce potenzialmente asbestifere al fine della verifica della presenza effettiva di amianto e/o della quantificazione dello stesso”.
Si segnala che il personale del SNPA che a qualunque titolo acceda all’interno di cave/ex miniere di amianto “dovrà ricevere opportune informazioni, da parte del Direttore Responsabile o del Sorvegliante sulle attività in atto sui rischi specifici ai quali andrà incontro nel corso del proprio sopralluogo e/o campionamento. Nel corso della visita dovrà essere comunque accompagnato da personale qualificato della cava. All’interno della cava, il personale dovrà fare ricorso ad automezzi presenti in sito. Se nella cava è presente movimentazione di mezzi questi dovranno essere fermati nel momento dell’ispezione del personale del SNPA. Qualora la situazione ambientale possa esporre il lavoratore a rischi per i quali anche con misure preventive, protettive e procedurali non si possa garantire lo svolgimento dell’attività in sicurezza (per esempio ambiente estremamente polveroso), è fatto obbligo al lavoratore, sentito il suo Responsabile diretto, di interrompere la stessa e riprendere l’attività solo dopo il ripristino delle normali condizioni di sicurezza”.
Questi i rischi connessi alle attività in cave/ex miniere di amianto e relativo campionamento:
- presenza di polveri/fibre di amianto: “in riferimento alla possibile presenza di fibre di amianto, gli operatori dovranno seguire adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali e indossare mezzi di protezione delle vie respiratorie e adeguati indumenti di protezione monouso”.
- presenza di veicoli terrestri in movimento: “in riferimento alle interazioni con macchine operatrici ed automezzi il personale dovrà richiedere al Direttore Responsabile o Sorvegliante il blocco dei mezzi. È fatto obbligo al Sorvegliante di cava o suo delegato di accompagnare e garantire la sicurezza del personale SNPA durante l’attività”.
Si ricorda che in caso di necessità di campionamento in parete “è opportuno che l’attività di distacco del materiale venga effettuata da personale della cava, che possiede l’adeguata attrezzatura, su indicazioni operative del Direttore Responsabile o Sorvegliante”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori dettagli e che si sofferma anche sulla sicurezza in altri ambiti e attività:
- attività in cantieri di bonifica di MCA friabili (cantieri confinati)
- attività del settore impiantistico in presenza di amianto
- sopralluogo e campionamento di materiale sospetto nelle attività del settore territoriale (materiali solidi, aerodispersi, acque)
- trasferimento e trasporto campioni.
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
Fonti: Puntosicuro.it, SNPA