Pubblicato il decreto che istituisce la qualifica per i tecnici manutentori antincendio
In Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno concernente i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.
Il decreto attua quanto previsto dall’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sicurezza), fornendo i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
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Il decreto “controlli” antincendio
Di seguito analizziamo i principali contenuti del decreto del 25 settembre, ribattezzato “decreto controlli”.
Definizioni (art. 1)
L’art. 1 del decreto introduce le seguenti definizioni:
- manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
- controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (art. 3)
L’art. 3 del decreto prevede che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I del presente decreto.
L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
L’allegato I del decreto prevede che il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
La tabella 1 contenuta nell’allegato I indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.
Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio | Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione |
Estintori | UNI 9994-1 |
Reti di idranti | UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845 |
Impianti sprinkler | UNI EN 12845 |
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI) | UNI 11224 |
Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC) | UNI ISO 7240-19 o UNI, CEN/TS 54-32 |
Sistemi a schiuma | UNI EN 13565-2 |
Sistemi spray ad acqua | UNI CEN/TS 14816 |
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) | UNI EN 14972-1 |
Sistema estinguente ad aerosol condensato | UNI EN 15276-2 |
Sistemi a riduzione di ossigeno | UNI EN 16750 |
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco | UNI 11473 |
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso UNI 11280 | Serie delle norme UNI EN 15004 |
Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
Qualificazione dei tecnici manutentori (art. 4)
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del decreto.
La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.
Nel dettaglio, l’allegato II stabilisce i criteri per la qualificazione:
- dei docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore;
- dei contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore;
- della durata dei corsi;
- delle modalità di svolgimenti dei corsi.
Fonti: BubLus-net