Indicazioni su alcuni dispositivi per la protezione vie respiratorie, le maschere filtranti per inquinanti volatili. La classificazione dei DPI nel D.Lgs. 475/1992 e nel Regolamento UE 2016/425, le caratteristiche e l’efficienza di maschere e filtri.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono, secondo l’articolo 74 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico), ‘qualsiasi apparecchiatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo’.
Possiamo fare riferimento anche alla definizione dei DPI presente nel Regolamento UE 2016/425:

dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;

sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso.

Per aumentare la conoscenza dei DPI utilizzati nei luoghi di lavoro per la salvaguardia da rischi gravi e mortali, ci soffermiamo oggi su alcuni dispositivi per la protezione vie respiratorie, le maschere filtranti. E lo facciamo attraverso la presentazione di un intervento al convegno “Dispositivi individuali di protezione: scelta, modalità d’uso, efficacia, criticità” che si è tenuto a Padova l’11 maggio 2018.

La classificazione dei dispositivi di protezione
Nell’intervento “Maschere filtranti per inquinanti volatili”, a cura di Paolo Sacco (Istituti Clinici Scientifici Maugeri – Centro Ricerche Ambientali – Vigonza), ci si sofferma sulla normativa di riferimento e sulla classificazione delle maschere filtranti.

Si segnala che per il D.Lgs. 475/1992 sono DPI di III categoria i DPI di progettazione complessa ‘destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Si deve presupporre che la persona che usa il D.P.I. non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi’. E ‘rientrano esclusivamente nella terza categoria:

gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a -50° C;
i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

Mentre per il Regolamento europeo 2016/425 i DPI di III categoria sono DPI “destinati a proteggere esclusivamente dai rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili” con riguardo a quanto segue:

sostanze e miscele pericolose per la salute;
atmosfere con carenza di ossigeno;
agenti biologici nocivi;
radiazioni ionizzanti;
ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
cadute dall’alto;
scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
annegamento;
tagli da seghe a catena portatili;
getti ad alta pressione;
ferite da proiettile o da coltello;
rumore nocivo.

Maschere respiratorie e facciali filtranti
A proposito degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR) si ricorda che l’Allegato VIII del Testo Unico fa riferimento alle maschere respiratorie: ‘i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori’.

In particolare un facciale filtrante “purifica l’aria mediante filtrazione”. È “da usare in ambienti aperti se si conosce natura e concentrazione degli inquinanti”. Ma non è da usare se l’ossigeno è inferiore al 17%.

Mentre i respiratori “forniscono aria o gas (es. ossigeno) da sorgenti non contaminate”. E, ad esempio devono essere usati se:

“le concentrazioni sono troppo elevate;
gli inquinanti sono immediatamente pericolosi per la vita;
si opera in ambienti confinati”.

Si ricordano poi alcuni tipi di facciali filtranti:

“Semimaschere senza valvole di inspirazione e con filtri separabili (EN 1827);
Semimaschere e quarti di maschera (se non copre il mento) (EN 140):;
Semimaschere filtranti costruite interamente o prevalentemente di materiale filtrante (EN 149);
Semimaschere filtranti, con valvole di inspirazione ed espirazione, in cui il filtro antigas è parte inseparabile del dispositivo, mentre i filtri antipolvere possono essere sostituiti (EN 405);
Maschere intere (pieno facciale) che coprono tutto il volto (EN 136)”.

Rimandiamo alla lettura integrale delle slide dell’intervento che riportano indicazioni sulle norme tecniche, su tipi e classi di filtri e sul fattore di protezione.

Questa è una breve tabella relativa alle classi dei filtri (la capacità è “indice della quantità di contaminante assorbito, cioè della durata del filtro):

CLASSI DI FILTRI

Efficienza di maschere e filtri
Riportiamo qualche breve indicazione relativa all’efficienza di questi specifici apparecchi di protezione delle vie respiratorie.

Si segnala che l’efficienza filtrante “è virtualmente 100% per tutti i filtri (finché durano!)” e che l’efficienza dell’APVR “dipende dalla tenuta della maschera”.

E riguardo all’efficienza:

“controllare sempre l’integrità del respiratore;
barba, baffi o cattive rasature possono pregiudicare la tenuta sul viso del respiratore;
attenzione a catenine, piercing, auricolari, lenti a contatto, occhiali non appositamente studiati, etc;
mai indossare o togliere l’APVR in atmosfera inquinata”.

Inoltre:

“sostituire immediatamente il filtro se si avverte l’odore della sostanza e la tenuta del facciale è buona;
attenzione ai gas per i quali la soglia olfattiva è superiore alla concentrazione pericolosa;
attenzione ai lavoratori che non hanno un buon olfatto;
se si tratta di una miscela di inquinanti la durata del filtro diminuisce”.

Concludiamo segnalando che nell’intervento sono fornite ulteriori informazioni sugli studi di efficienza e sulla durata dei filtri.

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Maschere filtranti per inquinanti volatili”, a cura di Paolo Sacco (Istituti Clinici Scientifici Maugeri – Centro Ricerche Ambientali – Vigonza), intervento al convegno “Dispositivi individuali di protezione: scelta, modalità d’uso, efficacia, criticità” (formato PDF, 1.66 MB).

Scarica la normativa di riferimento:

Regolamento (UE) 2016/425 del parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

Fonti: Parlamento Europeo, Puntosicuro.it, eur-lex.europa.eu