Ecco le due nuove UNI 10411-1:2021 e UNI 10411-2:2021 sugli ascensori
L’UNI (Ente nazionale italiano di normazione) si è occupato, attraverso la commissione “Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari“, della recente realizzazione di due nuovi documenti sugli ascensori:
- la UNI 10411-1:2021 – “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari – Parte 1: Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva Ascensori“;
- la UNI 10411-2:2021 – “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari – Parte 2: Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori”.
La UNI 10411-1:2021 sugli ascensori elettrici
La parte 1 del nuovo documento, specifica i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori elettrici a frizione non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente.
La UNI 10411-1:
- tratta le modifiche che più frequentemente sono effettuate sugli ascensori;
- non tratta le modifiche che comportano una variazione delle misure di protezione contro l’incendio.
La UNI 10411-1:2021 sostituisce la UNI 10411-1:2014
La UNI 10411-2:2021 sugli ascensori idraulici
La parte 2, specifica i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente.
Come la parte 1, la UNI 10411-2:
- tratta le modifiche che più frequentemente sono effettuate sugli ascensori;
- non tratta le modifiche che comportano una variazione delle misure di protezione contro l’incendio.
La UNI 10411-2:2021 sostituisce la UNI 10411-2:2014
La UNI 10411:2021 parte 1 e 2 e il dm 37/2008
Entrambe le norme sono state elaborate per fornire a chi effettua modifiche ad ascensori elettrici o idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE uno strumento per soddisfare quanto richiesto dal dm 37/2008 (riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici).
A tal riguardo ricordiamo che il comma 1 dell’art. 6 (Realizzazione ed installazione degli impianti) del dm 37/2008 afferma che:
Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.
Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
Rispetto all’edizione precedente, i testi di entrambi i documenti tengono conto anche dell’inclusione o rivisitazione delle proposte derivanti da richieste di chiarimenti.
In merito ai requisiti generali di entrambe le norme, per tutte le parti modificate o di nuova installazione, i sistemi di fissaggio delle protezioni:
- che sono usate specificatamente per fornire una protezione contro i rischi meccanici, elettrici o di ogni altro tipo per mezzo di una barriera fisica,
- che devono essere rimosse durante le operazioni di manutenzione ed ispezione,
devono rimanere attaccati alle protezioni o all’apparecchiatura, quando le protezioni sono rimosse.
La valutazione del livello di sicurezza dell’ascensore, a seguito di una modifica rispetto alla situazione preesistente, deve tenere conto della sicurezza garantita dal singolo componente modificato, di quella garantita da tutti i componenti influenzati dalla modifica e della sicurezza globale dell’ascensore modificato.
Fonti: BbLus-net, UNI