In collaborazione con ESAARCO,  OPN EFEI ITALIA ed ONAPS
Vi segnaliamo quanto segue in relazione a segnalazioni arrivate anche allo studio negli ultimi giorni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha predisposto la riapertura a partire:
– dal 27 aprile delle “IMPRESE E I DISTRETTI DEL SETTORE MANIFATTURIERO LA CUI ATTIVITÀ SIA RIVOLTA PREVALENTEMENTE ALL’EXPORT E LE AZIENDE DEL COMPARTO COSTRUZIONI, SOLO PER I CANTIERI SU DISSESTO, SCUOLA, CARCERI E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”;

– dal 4 maggio per “PER IL COMPARTO MANIFATTURIERO, EDILIZIA E CANTIERI, COMMERCIO ALL’INGROSSO FUNZIONALE A QUESTE FILIERE”;

– LE ATTIVITÀ AL DETTAGLIO RIAPRIRANNO NON PRIMA DEL 18 MAGGIO;

– RISTORANTI E BAR NON RIAPRIRANNO PRIMA DEL 18 MAGGIO è consentito solo attività per “CIBO DA ASPORTO”;

La ripresa di tutte queste attività è subordinata a tutta una serie di procedure introdotte nel “Protocollo anti-contagio” dove è prevista una sanificazione iniziale e la calendarizzazione di una serie di sanificazioni periodiche.
In questo momento molte sono le aziende che hanno tentato di modificare e/o convertire la propria attività al fine di potersi proporre in questo “nuovo mercato” ma non tutte hanno atteso in maniera regolare a quello che prevede la norma per poter effettuare tali procedure a norma di legge.

SE NON SI E’ AUTORIZZATI ED ISCRITTI IN APPOSITO ALBO NON SI POSSONO RILASCIARE LE REGOLARI CERTIFICAZIONI PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

Tutte le imprese che esercitano attività di sanificazione sono iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto presso le Camere di Commercio, o all’Albo delle Imprese Artigiane qualora dimostrino di possedere i requisiti tecnico-professionali, di onorabilità, di capacità economico finanziaria previsti dal D.M. 274/97.

Inoltre tali imprese devono possedere tutta una serie di requisiti richiesti:
Requisiti di Onorabilità:
Il titolare, l’institore o il direttore nel caso di impresa individuale, tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, comprese le cooperative, devono possedere i seguenti requisiti:
– assenza di condanne per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni, oppure per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
– assenza della dichiarazione di fallimento, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
– assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e di procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
– assenza di condanna definitiva per reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza:;
– assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione contro gli infortuni professionali.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:
– iscrizione all’INPS e all’INAIL di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari, nonché i soci prestatori d’opera;
– assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
– esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa:
Il titolare, per le imprese individuali, un socio, nel caso di società, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in mancanza
dovrà essere nominato un preposto che dimostri di esserne dotato:
– possesso della laurea o diploma universitario in materia tecnica specifica; oppure
– possesso di diploma di scuola secondaria superiore, che preveda un corso almeno biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche; oppure
– possesso di un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale; oppure
– assolvimento dell’obbligo scolastico, secondo l’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni, svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa.

Solo le Imprese di Sanificazione iscritte nel Registro delle Imprese come tali ed in possesso di tali requisiti possono rilasciare certificazioni riconosciute a norma di legge, ogni certificazione rilasciata da imprese non in possesso di tali requisiti comporterà delle spiacevoli conseguenze in primis per il DATORE DI LAVORO.

Per ogni approfondimento questi i riferimenti normativi:
Legge 25.01.1994 n. 82; D.M. 274/97;
D. Lgs. 31.3.1998 n. 112;
D.P.R. 558/99;
Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7.