Un documento Inail si sofferma sulle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, anche in relazione all’emergenza COVID-19. Focus sulle definizioni, sulle attività di formazione, sui compiti e sulle responsabilità.
Nel nostro Paese ci sono circa 55.000 scuole in edifici con un’età media di 50 anni circa, edifici e luoghi che rappresentano un patrimonio per l’intera società, ma “la cui gestione e manutenzione con l’aumentare degli anni diviene sempre più complessa”.
E nelle attività che riguardano la gestione e manutenzione di questi luoghi, ancor più durante questa fase di pandemia da COVID-19, sono comprese anche le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, “interventi primari di prevenzione della diffusione di malattie e di infezioni” nelle scuole.
A raccontare in questi termini l’importanza di tali interventi di prevenzione, ancor più rilevanti in questa fase delicata di riapertura delle scuole, è un documento Inail dal titolo “ Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso”. Il documento nasce per supportare i dirigenti scolastici: ogni scelta effettuata dal datore di lavoro deve essere “frutto di un’attenta valutazione dei rischi, che tenga conto dei molteplici fattori che influiscono sulle modalità e sulla frequenza di attuazione di ogni singola azione di pulizia, sanificazione e disinfezione” delle strutture scolastiche.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Differenze tra pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione
- La formazione, i piani formativi e le procedure di pulizia e disinfezione
- I compiti, le responsabilità e l’importanza del coinvolgimento dei lavoratori
Differenze tra pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione
Il documento – a cura di Clara Resconi (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) con la collaborazione di Bernardo Moschella, Federico Passaro e Francesco Paolo Triscari (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), Gesualdo Rubbonello e Rachele Scaglione (Inail, Direzione regionale Sicilia) – ricorda le differenze tra pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione.
Si indica che il DM 7 luglio 1997, n. 274 recante “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” fornisce le seguenti definizioni:
- pulizia: “sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza”;
- disinfezione: “sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- disinfestazione: “sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- derattizzazione: “sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia”;
- sanificazione: “sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.
Si sottolinea poi che “le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una salubrità degli ambienti che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei lavoratori e dei frequentatori diminuendo la probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni.
Si segnala che la pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare e indispensabile per una eventuale successiva disinfezione. La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non precedentemente pulite.
Inoltre le operazioni di pulizia possono essere inquadrate come:
- pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, solitamente con frequenza giornaliera;
- pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite;
- pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve essere rivista, anche in base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi di persone”.
E tali operazioni devono essere condotte “possibilmente negli orari, nei periodi e nei luoghi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale
attività scolastica”.
La formazione, i piani formativi e le procedure di pulizia e disinfezione
Il documento ricorda poi che la formazione di tutto il personale “è un fattore fondamentale per la gestione della sicurezza in un ambito lavorativo (articolo 37 del d.lgs. 81/2008) così come nella gestione del processo di pulizia e sanificazione dell’ambiente scolastico”.
Nel documento si parla, ad esempio, di formazione per le attività di competenza dei collaboratori scolastici e della formazione organizzata dal titolare della ditta esterna per le attività svolte da personale esterno.
In ogni caso più in generale, riguardo alle attività di formazione, si indica che la direzione scolastica annualmente “deve redigere il ‘Piano di Formazione’ comprendente:
- il resoconto di tutte le attività formative e informative svolte nell’anno precedente;
- la valutazione del fabbisogno formativo;
- l’individuazione di obiettivi a lungo, medio e breve termine di apprendimento e di risultato relativi alla formazione del personale;
- l’individuazione delle metodologie formative coerenti con gli obiettivi enunciati;
- il programma di formazione del personale;
- il calendario, sedi ed elenchi dei partecipanti ai corsi di formazione;
- il piano di valutazione dell’efficacia delle azioni formative programmate;
- i criteri di scelta delle priorità formative (argomenti essenziali alla corretta esecuzione delle specificità del servizio)”.
E il programma dei corsi di formazione del personale “dovrebbe comprendere nozioni riguardanti:
- procedure di pulizia e disinfezione;
- prodotti utilizzati e relative schede dati di sicurezza;
- utilizzo di attrezzature di lavoro;
- igiene personale;
- lavaggio delle mani;
- adozione di misure atte a prevenire la trasmissione delle infezioni;
- corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione;
- abbigliamento del personale;
- smaltimento dei rifiuti”.
Rimandiamo alla lettura del documento Inail riguardo agli altri dettagli sulla formazione ( si parla anche di informazione in materia di emergenza COVID-19) e andiamo a parlare dei compiti e delle responsabilità nelle attività di pulizia e disinfezione.
I compiti, le responsabilità e l’importanza del coinvolgimento dei lavoratori
Per far sì che le varie attività di pulizia, disinfezione e sanificazione possano essere effettuate “correttamente ed efficacemente e secondo una programmazione ben predefinita, è necessario definire prima di tutto compiti, responsabilità e istruzioni operative; ciò è necessario al fine di fornire indicazioni sugli interventi mirati a prevenire infezioni, contagi o contatti con sostanze allergizzanti da parte del personale, dei docenti, degli studenti e delle persone presenti”.
Come abbiamo già indicato, i risultati “migliorano nel momento in cui si svolge un’attività di informazione e di formazione rivolta al personale coinvolto, ma anche agli utenti, e finalizzata a:
- comprendere l’importanza della prevenzione delle malattie mediante l’igiene della persona e degli ambienti in cui viviamo;
- utilizzo in modo responsabile detergenti e disinfettanti, evitandone l’uso indiscriminato che potrebbe risultare pericoloso e inefficace;
- il rispetto della res publica in termini di conservazione degli arredi, del materiale, ma anche nel rispetto delle regole primarie di educazione nell’utilizzo dei servizi igienici, dei dispositivi di distribuzione del materiale (sapone, salviette, carta), nel rispetto dell’ambiente differenziando i rifiuti”.
Riguardo ai compiti e responsabilità si indica che ad ogni attività “deve corrispondere un responsabile (R), cioè il soggetto che in virtù di disposizioni legislative o in quanto incaricato dal Datore di lavoro, e dotato di adeguata capacità e autorità all’interno dell’organizzazione e a cui è affidato in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare l’attività e verificare che sia eseguita in conformità ai testi di riferimento (procedure, istruzioni operative, linee guida)”.
Il responsabile dell’attività si avvale poi “della consulenza del collaboratore (C) (Datore di lavoro ditta esterna, Servizio di Prevenzione e Protezione, eccetera) al fine di delineare necessità, tempistiche, vincoli, limiti, nonché gli obiettivi dell’attività svolta. Solo una verifica sistematica o un esame a campione permette di determinare se le attività e i relativi risultati sono conformi alle disposizioni pianificate e se queste disposizioni sono state attuate efficacemente”.
Si segnala poi inoltre che esistono delle figure “che devono essere informate (I) delle attività previste in quanto queste ultime potrebbero influenzare o essere influenzate dall’attività del soggetto informato”.
Nel documento e per ciò che concerne le attività di pulizia “in via esemplificativa sono state individuate le seguenti attività e relative funzioni dei principali soggetti individuati:
Riguardo ai compiti si sottolinea, infine, che, come in tutte le procedure, “anche in quelle di sicurezza, la piena implementazione si verifica nel momento in cui ogni lavoratore si sente coinvolto nella tematica e parte integrante dell’organizzazione anche attraverso semplici gesti quotidiani che incidono sulla realizzazione del processo di pulizia, disinfezione e sanificazione a vantaggio di tutti”.
Concludiamo segnalando che il documento Inail, che vi invitiamo a leggere integralmente, fornisce molte altre informazioni su questi processi (dispositivi di protezione individuale, tecniche di pulizia, detersivi, detergenti, disinfettanti, altri trattamenti, …).
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
Inail, Direzione Regionale Sicilia, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, “ Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso”, a cura di Clara Resconi (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) con la collaborazione di Bernardo Moschella, Federico Passaro e Francesco Paolo Triscari (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), Gesualdo Rubbonello (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) e Rachele Scaglione (Inail, Direzione regionale Sicilia, Attività istituzionali), edizione 2020 (formato PDF, 1.93 MB).
Scarica la recente normativa in materia COVID-19:
DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Fonti: Gazzetta ufficiale, Puntosicuro.it, Inail,