Come previsto dall’art. 1, comma 115, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), dal 1° gennaio 2015 è possibile – per gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che siano stati esposti all’amianto durante l’attività lavorativa – presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata. Sono pertanto destinatari della norma i lavoratori esposti all’amianto e che siano:
– assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’ INAIL;
– dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa;
– soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge;
– soggetti che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003.
La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio e la decorrenza della relativa pensione non può essere anteriore al 1° gennaio 2015.
Per approfondire:
Circolare 8 del 21 gennaio 2015
Fonti: ANMIL, Puntosicuro.it