bonifica_amianto
Bonus amianto, al via le domande per ottenere il credito di imposta del 50%. Ecco gli interventi ammissibili, le modalità e i termini per ottenere i benefici

Alle imprese che nel 2016 effettuano interventi di bonifica dall’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute; tale misura è introdotta dal Collegato Ambiente (legge 221/2015).

Sulla Gazzetta ufficiale 243 del 17 ottobre 2016 è stato pubblicato il dm 15 giugno 2016 che definisce le disposizioni applicative per l’ottenimento del credito d’imposta per interventi di bonifica dall’amianto nel 2016.

Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 17 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 e sono distribuite attraverso il meccanismo del “click day”.

A partire dal 16 novembre 2016 (30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta), è possibile inoltrare la domanda di accesso al beneficio.

Le richieste, qualora regolari, saranno ammesse in base all’ordine di arrivo, fino all’esaurimento delle risorse stanziate.
Bonus amianto, il decreto 15 giugno 2016

Ecco quanto indicato nel decreto:

tipologie di interventi ammissibili al credito d’imposta
modalità e termini per la concessione del credito d’imposta
disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa
determinazione dei casi di revoca e di decadenza del beneficio
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta

Bonus amianto, ambito di applicazione

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

Gli interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, devono essere effettuati nell’arco del 2016.

Sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono ammesse anche le spese di

consulenze professionali
perizie tecniche

nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000 euro per ciascun progetto.
Bonus amianto, interventi ammissibili

Sono ammesse al beneficio le spese per la rimozione e lo smaltimento di:

lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit
tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Bonus amianto, agevolazioni

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 % delle spese sostenute.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta; la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, deve essere almeno pari a 20.000 euro.

L’ammontare totale dei costi eleggibili è limitato a di 400.000 euro per ciascuna impresa.
Bonus amianto, modalità e contenuti della domanda

Le imprese interessate potranno presentare domanda per il riconoscimento del credito a partire dal 16 novembre 2016 fino al 31 marzo 2017.

Dal 27 ottobre la registrazione, mediante la piattaforma web messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente.

Entro 90 giorni dall’invio delle domande, il Ministero comunicherà il riconoscimento o il diniego della domanda.
Bonus amianto, come compilare la domanda

Ecco gli elementi da indicare nella domanda:

il costo complessivo degli interventi
l’ammontare delle singole spese
l’ammontare del credito d’imposta richiesto
la mancata fruizione di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa

Vanno allegati:

il piano di lavoro amianto
la comunicazione di ultimazione dei lavori inviata alla Asl competente
l’attestazione delle spese sostenute

Bonus amianto, Come usufruire del credito di imposta

In caso di riconoscimento, il credito di imposta:

verrà ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo
dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi
non concorrerà alla formazione del reddito imponibile

Clicca qui per accedere agli allegati

 

Fonti: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, BibLus-net