Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha diffuso recentemente una circolare di chiarimento in merito all’applicazione della norma armonizzata EN 1090-1 per i materiali e prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale ed interazione con la normativa tecnica per le costruzioni.
Il CSLLPP ricorda come dal 1° luglio 2014 è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata, la marcatura CE diventerà obbligatoria per la commercializzazione dei prodotti contemplati nella EN 1090-1, Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali.
Dalla fine del periodo di coesistenza della norma europea armonizzata EN 1090-1, la marcatura CE sarà l’unica modalità di qualificazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione della norma armonizzata, ai fini dell’impiego dei prodotti stessi nelle opere.
Dal 1° luglio 2014, pertanto, per tali prodotti in carpenteria metallica coperti dalla EN 1090-1, il Servizio Tecnico centrale non rilascerà più l’attestazione di avvenuta dichiarazione dell’attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica, che sarà invece rilasciata soltanto, nel caso residuale, di prodotti in carpenteria metallica non coperti dalla EN 1090-1.
La marcatura CE costituisce, per i prodotti in serie ricadenti nel campo di applicazione delle norma europea armonizzata EN 1090-1, modalità di qualificazione del prodotto sufficiente anche ai sensi delle NTC08.
Quindi, scrive il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il fabbricante di elementi di carpenteria metallica per uso strutturale, qualora in possesso di marcatura CE per tali prodotti sulla base della EN 1090-1, non necessita dell’attestato di deposito della documentazione quale Centro di trasformazione di carpenteria metallica, rilasciato ai sensi dei paragrafi 11.3.4.10 e 11.3.1.7 delle NTC08.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ricorda infine che, comunque sia qualificato il prodotto (quindi anche nel caso di componenti marcati CE) rimane l’obbligo del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, di:
– verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (Dichiarazione di Prestazione), con i requisiti richiesti dal decreto 14 gennaio 2008 edc (eventualmente, se superiori) dello specifico progetto;
– controllare che la documentazione di qualificazione o la marcatura CE facciano riferimento agli effettivi componenti pervenuti in cantiere, assicurandosi quindi, nei limiti delle proprie competenze, dell’effettiva rintracciabilità dei prodotti;
– effettuare le previste prove di accettazione.
Leggi la circolare di chiarimento sulla norma EN 1090-1 del CSLLPP
Fonti:Ediltecnico.it