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Un documento Inail riporta quattro liste di controllo per apparecchi di sollevamento di tipo mobile. Lista dei controlli a carico del conduttore di gru, del personale di manutenzione, del tecnico esperto e dell’imbracatore.

Secondo quanto indicato all’articolo 71, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare – secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida – precisi controlli delle attrezzature di lavoro per assicurarne la sicurezza e il buon funzionamento.

Per definire con precisione gli interventi di controllo da condurre (a carattere volontario) sulle attrezzature di sollevamento già in uso e sui relativi accessori di sollevamento (ove non siano disponibili le istruzioni del fabbricante) l’Inail ha prodotto – con la collaborazione di Aisem, Ance, Anfia, Anima, Confindustria, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e UCoMESA – diversi documenti tecnici.
Ad esempio nel documento “ Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]” sono presenti precise informazioni relative ai controlli sulle attrezzature di sollevamento materiali di tipo mobile, alla loro frequenza e alle persone che devono eseguirli.

Per fornire uno strumento di supporto per le diverse figure coinvolte nei controlli, presentiamo oggi il contenuto dell’appendice A del documento, una breve raccolta di check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla periodicità con le quali sono effettuate (giornaliere, frequenti, periodiche).

Nell’appendice dal titolo “Liste di controllo per apparecchi di sollevamento di tipo mobile [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.]” sono presenti quattro liste di controllo:

– Lista dei controlli a carico del conduttore di gru: il conduttore di gru (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è la “persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza” (EN 12480-1);

– Lista dei controlli a carico del personale di manutenzione: il personale di manutenzione (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71 comma 7) è il “personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste” (EN 12480-1);

– Lista dei controlli a carico del tecnico esperto: il tecnico esperto (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71 comma 8) è la “persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste” (ISO 9927);

– Lista dei controlli a carico dell’imbracatore: l’imbracatore (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è “responsabile dell’attacco e dello sgancio del carico al e dall’ organo di presa della gru, così pure dell’utilizzo della corretta attrezzatura di sollevamento in conformità con la pianificazione della manovra per il buon posizionamento dei carichi” (EN 12480-1).

A titolo esemplificativo ci soffermiamo oggi in particolare sulla check list per le ispezioni giornaliere a carico del conduttore di gru.
La scheda riporta l’oggetto del controllo, la modalità di controllo e un spazio bianco per riportare l’esito.

Questi i controlli generali segnalati:
– gru nel suo insieme: controlli generali della funzionalità e dell’assenza di rumorosità anomale, deformazioni ed usure;
– segnali e pittogrammi, cartelli e targhe: controlli dell’integrità e della leggibilità;
– pneumatici e cingoli: controllo di integrità e del grado di usura;
– dispositivi di traslazione, sterzo e frenatura: controllo funzionale e di integrità;
– equipaggiamenti elettrici, dispositivi indicatori e di illuminazione: controlli generali della funzionalità;
– equipaggiamenti idraulici: controlli generali della funzionalità e dell’integrità delle tubazioni;
– equipaggiamenti pneumatici (applicabile solo alle gru mobili): controlli generali della funzionalità;
– dispositivi di comando e controllo (compresi radiocomando, postazione comando stabilizzatori, segnalazioni acustiche e luminose, arresto di emergenza e/o pulsante di STOP): controlli generali della funzionalità;
– posti di comando – cabine e relativi accessi: controllo della pulizia, dell’accessibilità e dell’integrità;
– limitatori di carico elettrici, elettronici ed idraulici (ove presenti): controllo efficienza;
– gancio di sollevamento o organi di presa diversi dal gancio (applicabile solo alle gru su autocarro) purché siano parte integrante dell’attrezzatura di sollevamento: controllo dell’efficienza dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale o di ritenuta del carico in assenza di forza motrice”.

I controlli relativi a stabilizzatori e contrappesi:
– “stabilizzatori e relative valvole, piattelli: controllo efficienza ed integrità;
– dispositivi di bloccaggio degli stabilizzatori: controllo efficienza ed integrità;
– contrappesi e relative strutture di sostegno: controllo integrità;
– perno di sicurezza bloccaggio stabilizzatori (ove presente): controllo efficienza”.

I controlli relativi a unità di rotazione colonna /torretta:
– “stabilizzatori e relative valvole, piattelli: controllo efficienza ed integrità;
– finecorsa di rotazione: controlli generali della funzionalità;
– freno di rotazione: controlli generali della funzionalità;
– pattini di scorrimento: controllo efficienza;
– perno di sicurezza bloccaggio torretta (ove presente): controllo efficienza”.

I controlli relativi al gruppo bracci:
– “carrucole testa braccio, perni e boccole: controllo efficienza”.

Alla unità di sollevamento (ove presente):
– “motori di sollevamento: controlli generali della funzionalità e dell’assenza di rumorosità anomale;
– freno di sollevamento: controlli generali della funzionalità;
– finecorsa di sollevamento: controlli generali della funzionalità;
– funi di sollevamento: controllo dell’assenza di deformazioni apprezzabili;
– dispositivo di sicurezza anti-scarrucolamento: controllo integrità”.

E agli accessori di sollevamento:
– “segnali, pittogrammi e targhe: controllo integrità e leggibilità;
– pulsantiera di comando comprese segnalazioni acustiche e luminose (ove presenti): controlli generali della funzionalità;
– freno (ove presente): controlli generali della funzionalità;
– equipaggiamenti elettrici (ove presenti): controlli generali della funzionalità”;
– equipaggiamenti idraulici/pneumatici (ove presenti): controlli generali della funzionalità e dell’integrità delle tubazioni”.

Concludiamo riportando dalla “Lista dei controlli a carico dell’imbracatore” le indicazioni sui controlli giornalieri da eseguire sugli accessori di sollevamento:
– “elementi di sospensione (funi, brache catene, manicotti, ecc.): controllo dell’assenza di deformazioni apprezzabili;
– elementi di giunzione (campanelle, capicorda, grilli, perni, funi, bretelle, ecc.): controllo dell’assenza di deformazioni apprezzabili;
– organi di presa (ganci, golfari, magneti, pinze, ecc.): controllo efficienza dispositivi contro lo sganciamento accidentale o di ritenuta del carico in assenza di forza motrice”.

INAIL, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS), Dipartimento Certificazione e Conformità di prodotti e impianti (DCC), “ Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”, documento versione settembre 2014.
Appendici

Fonti: Puntosicuro.it, INAIL