Un focus nelle linee di indirizzo sul sistema di gestione per aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari si sofferma sulla gestione dei rischi da interferenza e degli appalti. Le interferenze e la verifica dell’idoneità dell’impresa.
Per essere “efficace, strutturata e sistemica” la gestione dei rischi da interferenza e degli appalti “deve comprendere l’aspetto metodologico di valutazione puntuale e sistematica nonché le misure di prevenzione, la cooperazione e la collaborazione con imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno dell’azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, che sussista o meno la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.
A ricordarlo e a fornire utili informazioni sulla gestione del rischio interferenze e degli appalti è un documento pubblicato dall’Inail, le linee di indirizzo “ Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari. Linee di indirizzo sgsl-u”.
Se la principale finalità del documento è quella di “fornire indicazioni operative per strutturare un sistema organico di gestione nelle aziende dei settori dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari, il documento tratta, nei “focus” in allegato, anche specifici argomenti di interesse per diverse tipologie di aziende. Chiaramente le indicazioni riportate nei focus non sono requisiti del SGSL, ma “costituiscono esclusivamente un supporto di carattere consultivo”.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Il focus sulla gestione delle interferenze e degli appalti
- La verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice
- La sicurezza dell’appalto e la gestione dei rischi interferenti
Il focus sulla gestione delle interferenze e degli appalti
Nel focus sulla gestione delle interferenze e degli appalti si indica che una “gestione efficace, strutturata e sistemica dei rischi da interferenza e degli appalti”, come delineata a inizio articolo, “può condurre ad una migliore gestione delle attività, alla collaborazione e cooperazione delle ditte terze, alla condivisione ed applicazione, dei principi fondamentali di salute e sicurezza dei lavoratori e alla riduzione dei costi della non sicurezza e incremento della produttività e della competitività dell’organizzazione”.
E in questo senso può configurarsi come “un’opportunità per le aziende”.
In particolare il focus ha lo scopo di focalizzare l’attenzione sul “tema dell’affidamento all’esterno di attività cui sempre più frequentemente si rivolgono le aziende del settore, nonché sulla questione della peculiarità del lavoro che si svolge prevalentemente su strada o in aree di cui può sussistere o meno la disponibilità giuridica dei luoghi da parte dell’azienda”. E si evidenzia “l’importanza di questa trattazione anche nel caso di impianti (impianti di trattamento dei rifiuti, discariche, termovalorizzatori, depuratori, centrali termoelettriche, centrali idriche, ecc.); solitamente, questi stabilimenti sono caratterizzati da un’elevata automazione in cui l’intervento umano è previsto prevalentemente per la manutenzione, oltre che per l’ordinaria ispezione durante il normale esercizio. Gli operatori addetti alla manutenzione appartengono solitamente a ditte appaltatrici o sono lavoratori autonomi di cui deve essere efficacemente gestita l’attività per garantire la tutela della loro sicurezza e di quella di altri lavoratori che operano nelle vicinanze”.
Si indica che per interferenza si intende “la sovrapposizione e/o contiguità fisica, di tempo o produttiva tra attività di lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi” e la valutazione dell’interferenza “può essere effettuata per categorie di attività ovvero per singoli servizi e forniture”.
Il documento rimanda alla lettura del processo 8.1.4 “Approvvigionamento” in cui sono riportate le azioni che l’organizzazione deve intraprendere per la gestione degli appaltatori e dell’affidamento all’esterno.
Si riportano i fattori principali di rischio da interferenza:
- “traffico e stato della rete stradale
- vie di transito (viabilità interna di stabilimento)
- traffico pedonale
- macchine e attrezzature, materiali e sostanze
- attività operative con emissioni di rumore, sostanze chimiche e biologiche
- attività manutentive e di pulizia all’interno di stabilimenti”.
Inoltre particolare attenzione “dovrebbe essere inoltre rivolta alla presenza di:
- linee elettriche sottotraccia e non
- rete del gas
- rete idrica
- rete di teleriscaldamento
- rete di comunicazione
- superfici umide o bagnate all’interno dei locali
- sostanze o preparati pericolosi (agenti chimici)
- particolato e bioaersol (agenti biologici)
- sostanze infiammabili
- carichi sospesi
- aperture (fosse d’ispezione) sulle superfici di lavoro e transito
- rumore e vibrazioni
- presenza di atmosfere pericolose
- accessi in ambienti confinati”.
Nel documento sono presenti elenchi non esaustivi delle risorse strumentali di cui sarebbe opportuno dotarsi e della documentazione di riferimento.
La verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice
Il focus si sofferma poi sulla verifica dell’idoneità tecnico-professionale e sulla gestione della sicurezza dell’appalto.
Si ricorda che l’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. riporta le misure operative e gestionali che devono essere adottate per gestire in sicurezza i lavori in appalto eliminando o riducendo al minimo i rischi da interferenze. Nell’articolo si indica che “il datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori/servizi/forniture-somministrazioni ad imprese appaltatrici o a singoli lavoratori autonomi, all’interno della propria azienda o singola unità produttiva della stessa, deve effettuare le seguenti operazioni:
- verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice
- pianificazione e gestione della sicurezza dell’appalto tramite l’eliminazione, riduzione e gestione dei rischi interferenti.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale “il committente dovrà richiedere all’impresa appaltatrice almeno quanto previsto dall’Allegato XVII del d. lgs. 81/08. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni”.
Riportiamo un estratto dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008:
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007 3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2. |
Si segnala poi che ai fini della corretta esecuzione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, “il committente – tanto in caso di appalto che di subappalto – dovrà in ogni caso verificare l’effettiva capacità della parte contraente di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro, non lesivo dell’integrità psicofisica altrui, mediante un approfondimento conoscitivo che non deve limitarsi alla mera applicazione delle disposizioni sopra riportate ma accertando che la persona – fisica o giuridica – alla quale si rivolge sia non soltanto munita dei titoli formali di idoneità prescritti dalla legge ma anche della capacità tecnica e professionale sostanziale proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa”.
La sicurezza dell’appalto e la gestione dei rischi interferenti
Il focus si sofferma, infine, sulla pianificazione e gestione della sicurezza dell’appalto tramite eliminazione, riduzione e gestione dei rischi interferenti.
Si sottolinea che per una migliore pianificazione, “un’organizzazione complessa dovrebbe definire una procedura che stabilisca compiti, ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione della sicurezza negli appalti”.
In particolare il Datore di lavoro committente deve fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Inoltre i datori di lavoro (committente ed appaltatore) devono:
- “cooperare all’attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.
E tali valutazioni “devono essere elaborate all’interno di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre i rischi da interferenze. Tale documento va allegato al contratto d’appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi, forniture”.
Concludiamo riportando gli elementi minimi da rilevare.
Questo è infatti un elenco di elementi (informazioni, documenti, modalità di lavoro), presente nel “focus”, che il committente “dovrebbe acquisire, stabilire o mantenere:
- requisiti di impresa e di organizzazione aziendale degli appaltatori in relazione alla legislazione applicabile sia in materia di sicurezza sul lavoro che di contratti d’appalto
- contratti/ordini tra committente ed appaltatori
- albo ditte appaltatrici
- presenza e contenuti di eventuali norme comportamentali emesse dal committente, eventualmente allegate al contratto/ordine, per le ditte appaltatrici
- modalità per la gestione degli ingressi nello stabilimento delle ditte appaltatrici
- criteri per individuazione e riconoscimento del personale dipendente dalle ditte appaltatrici operante nell’impianto, delle figure di riferimento (ad es. eventuali preposti), delle responsabilità
- modalità di gestione delle ditte appaltatrici e della correlata documentazione operativa,
- modalità di trasmissione delle informazioni (es. documenti cartacei, documenti informatici, riunioni, colloqui, istruzioni orali), tenendo anche in considerazione le differenze linguistiche connesse all’eventuale presenza di lavoratori di diversa nazionalità
- modalità di monitoraggio periodico di eventuali criticità rilevate a carico delle singole ditte appaltatrici”.
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione Inail, Consulenza statistico attuariale Inail, Dipartimento Dimeila Inail, titolo “ Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari. Linee di indirizzo sgsl-u”, pubblicazione realizzata attraverso un comitato di coordinamento composto da rappresentanti Inail, di Unitalia e di Fondazione Rubes Triva, edizione 2020 (formato PDF, 2.14 MB).
Fonti: Puntosicuro.it, inail