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Un intervento chiarisce alcuni concetti relativi alle malattie professionali. Le malattie tabellate, il sistema misto, la presunzione legale di origine professionale e il costo della non sicurezza. Focus sulle patologie muscolo-scheletriche.

Spesso si è parlato di malattie professionali, di malattie tabellate e di malattie non tabellate, magari dando erroneamente per scontato che il significato dei termini e le varie implicazioni per lavoratori o datori di lavoro siano evidenti.

Per fare chiarezza sul tema, con particolare riferimento ai disturbi muscoloscheletrici, possiano fare riferimento agli atti del seminario “ Malattie professionali da movimentazione manuale dei carichi e da movimenti ripetitivi”. Seminario che si è tenuto il 21 marzo 2014 a Rimini ed è stato organizzato da Assoservizi Rimini e Confindustria Rimini in collaborazione con l’Unità Ricerca EPM: Ergonomia della Postura e del Movimento – Milano.

L’intervento “Le Malattie Muscolo-Scheletriche: presunzione legale di origine professionale e costo della ‘Non Sicurezza’”, a cura del Dott. Massimiliano Pastori (Dirigente Medico INAIL Rimini e Medico Competente) ci ricorda infatti che secondo l’art. 3 del DPR 1124/1965:

l’assicurazione è obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell’art.1.
La tabella predetta può essere modificata o integrata….

Ma cosa si intende per malattia professionale (MP)?
Si intende una “patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo”. Dunque per le malattie professionali “non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto, tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la svolge (cosiddetto ‘rischio ambientale’)”.
Il relatore ricorda che esistono poi diverse definizioni delle malattie professionali a seconda dei vari contesti (epidemiologico, preventivo, assicurativo).
Una definizione di carattere generale proposta indica che la malattia professionale è “qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa; è caratterizzata da una graduale e progressiva azione di fattori presenti nell’ambiente di lavoro che possono compromettere la salute dei lavoratori”.
Dunque con “malattia professionale” può essere identificata “una condizione patologica la cui eziopatogenesi può essere ricondotta all’attività lavorativa svolta dal soggetto a seguito dell’esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo stesso o nell’ambiente di lavoro”.

Una volta che sia più chiaro il significato di MP è bene ribadire che con il DM 9 aprile 2008 sono state approvate le nuove tabelle delle malattie professionali con alcune novità:
– “indicazione nosologica delle patologie correlate ad agenti causali;
– diversificazione del termine massimo di indennizzabilità per le varie malattie;
– introduzione delle patologie muscolo – scheletriche”.

Dopo aver riportato le caratteristiche del sistema tabellare, il relatore sottolinea che per le Malattie Professionali tabellate “il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia”. Dunque “provata l’adibizione alla lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata” e laddove sia stata effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, “si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta ‘presunzione legale d’origine’”.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179/88, ha introdotto nella legislazione italiana anche il cosiddetto “sistema misto” in base al quale “il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della ‘presunzione legale d’origine’, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. Detto principio è richiamato dall’art 10 del dlgs 38/2000”.

Per cui si hanno due possibilità:
– “malattia professionale tabellata: se la malattia e la lavorazione sono previste in tabella, scatta la presunzione legale di origine professionale;
– malattia professionale non tabellata: se la malattia non è presente in tabella, la professionalità può essere riconosciuta, ma l’onere della prova è a carico del lavoratore” (deve dimostrare l’origine professionale della sua patologia fornendo le prove dell’ esistenza della stessa, della causa di lavoro, del rapporto eziologico).

Il relatore si sofferma poi sui disturbi muscolo scheletrici, considerati “tra le più importanti cause di denuncia per malattia professionale. Nell’ultimo quinquennio i casi sono praticamente triplicati mentre, nello stesso periodo, le altre malattie professionali sono diminuite del 4%. Nel 2010 due denunce su tre erano relative a patologie dell’ apparato muscolo-scheletrico, 30.500 casi sui 46.500 pervenuti all’INAIL. Causa di questa esplosione di denunce è l’inserimento di queste patologie nell’elenco delle malattie ‘tabellate’ e cioè quelle per cui il lavoratore è esonerato dall’onere della prova”.
L’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, mostra poi l’incidenza di questi disturbi attraverso varie statistiche nazionali e internazionali con riferimento specifico alle patologie muscolo-scheletriche e ai disturbi da sovraccarico biomeccanico.

Infine il relatore si sofferma suicosti della non sicurezza, ad esempio con riferimento all’aumento del tasso del premio assicurativo annuo e al ricarico del costo della malattia professionale sul datore di lavoro.

Si ricorda in particolare la possibile azione di regresso dell’Istituto (art 10 e 11 T.U. 1124/1965).
“L’assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Ciononostante, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile”. E (art. 61, D.Lgs. 81/2008) “in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da’ immediata notizia all’INAIL ed all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso”.

L’intervento si conclude con alcuni riferimenti agli incentivi economici ai fini prevenzionali, sia in relazione alla riduzione del premio assicurativo che agli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 11, comma 5 D.lgs 81/08 e D.lgs 106/2009).

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Fonti: Puntosicuro, INAIL Rimini