La scorsa settimana il Ministero ha pubblicato i nuovi interpelli per una corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli interpelli 16, 18 e 19 si soffermano sulle caratteristiche dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sull’obbligo di aggiornamento professionale dei coordinatori della sicurezza e sulle viste mediche periodiche.
RLS e visita medica
I Vigili del Fuoco chiedono (interpello 16 e 18) al Ministero i seguenti chiarimenti:
- RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): la nomina è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati?
- visita medica periodica e rinnovo di idoneità psicofisica all’impiego: la visita va fatta in orario di ufficio o meno? E, se effettuata al di fuori dell’orario di lavoro, deve essere retribuita come ore di lavoro straordinario?
Il Ministero chiarisce che:
- nel caso in cui il contratto sia scaduto, il RLS continua comunque a svolgere le proprie funzioni di rappresentanza al fine di evitare che i lavoratori rimangano senza rappresentante in materia di salute e sicurezza, almeno fino ad una nuova elezione o designazione di RLS. Inoltre, viene chiarito che in caso di contrattazione, con specifico riferimento alle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in caso contrario, dai lavoratori interni all’azienda (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008)
- l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 non indica espressamente se la visita medica debba avvenire durante l’attività lavorativa. Ciò premesso, la Commissione chiarisce che i controlli sanitari devono essere strutturati tenendo presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori stessi; laddove il controllo sanitario avvenga al di fuori delle ore lavorative, il lavoratore dovrà considerarsi in servizio a tutti gli effetti
Aggiornamento coordinatori sicurezza
Relativamente alla questione aggiornamento professionale del coordinatore della sicurezza, la Federazione Sindacale Italiana evidenzia il fatto che diverse associazioni stanno proponendo corsi di aggiornamento della durata di 40 ore con obbligo di frequenza pari al 90% delle ore totali.
Pertanto viene chiesto alla Commissione interpelli se sia corretto applicare tale percentuale che risulta, invece, certamente valida per i corsi di formazione (come previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/200814).
La Commissione ministeriale chiarisce che la misura del 90% è riferita solo ai corsi di formazione che hanno una durata di 120 ore; mentre per i corsi di aggiornamento la frequenza obbligatoria deve essere necessariamente pari al 100% delle ore minime previste (40 ore), pena il mancato esercizio dell’attività stessa di coordinatore della sicurezza.
ecco le risposte del ministero scaricabili
Fonti:Biblus-Net.it