Un documento Inail riporta le indicazioni normative del Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro in materia di manutenzione. La manutenzione dei luoghi di lavoro e delle attrezzature di lavoro. Gli obblighi dei datori di lavoro.
Non è sufficiente che attrezzature, dispositivi, impianti e luoghi di lavoro siano progettati e realizzati a regola d’arte, deve essere possibile garantirne anche la conservazione nel tempo delle prestazioni e delle caratteristiche di sicurezza. E un simile obiettivo “si realizza attraverso l’effettuazione della manutenzione” i cui scopi principali sono:
- “conservare nel tempo prestazioni e caratteristiche di sicurezza, contrastando il degrado dovuto all’usura e l’invecchiamento, causati, a loro volta, dalle diverse sollecitazioni;
- ridurre i costi di gestione e le perdite di produzione causate dal degrado e dall’invecchiamento precoce;
- rispettare le disposizioni legislative”.
Riguardo poi alle disposizioni legislative il Decreto legislativo 81/2008 già nell’articolo 15 (Misure generali di tutela) “fornisce alcuni principi generali che sono indice del fatto che la manutenzione sia valutata dal legislatore come un elemento importante per la salute e la sicurezza del lavoro”.
A ricordare in questi termini l’importanza della manutenzione e a fornire alcune informazioni su cosa indica il Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) in materia di manutenzione è il documento “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione” prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- La normativa e la manutenzione dei luoghi di lavoro
- La manutenzione delle attrezzature e gli obblighi dei costruttori
- Gli obblighi del datore di lavoro e i requisiti di sicurezza
La normativa e la manutenzione dei luoghi di lavoro
Il documento Inail segnala che il proprietario di un’attrezzatura di lavoro, un dispositivo di protezione individuale, un impianto, un luogo di lavoro, o chi si occupa della loro gestione, “deve eseguire la manutenzione specifica, nel rispetto delle indicazioni del fabbricante o dell’eventuale installatore”. E proprio sottolineando che la manutenzione è una delle condizioni necessarie per il funzionamento, “i fabbricanti, nei manuali di uso e manutenzione, aggiungono anche che, ‘se la manutenzione non è eseguita nei modi e nei termini indicati, nessuna responsabilità può essere addossata al fabbricante in caso di danni a persone o cose riconducibili alla sua mancanza’”.
In particolare i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a “regolare manutenzione tecnica, nonché a regolare pulitura. Il funzionamento dei dispositivi di sicurezza deve essere controllato regolarmente. Anche le vie di circolazione interne o all’aperto, che conducono a uscite o ad uscite di emergenza, e le uscite di emergenza stesse devono essere sottoposte a manutenzione, assicurando che siano sgombre per consentirne l’utilizzo in qualsiasi evenienza”.
Riportiamo dal documento uno stralcio dell’articolo 64 del D.Lgs. 81/2008 con alcuni aspetti che riguardano la manutenzione:
La manutenzione delle attrezzature e gli obblighi dei costruttori
Anche riguardo alla manutenzione delle attrezzature di lavoro il documento riporta le parti più rilevanti del Testo Unico e sottolinea che tali attrezzature “non devono aggiungere rischi non necessari all’attività lavorativa, per tale motivo quelle messe a disposizione dei lavoratori devono essere state fabbricate seguendo opportuni requisiti di sicurezza (art. 70, d.lgs. 81/2008)”.
Si ricorda che le soluzioni adottate dai costruttori, per la progettazione e la fabbricazione delle attrezzature di lavoro, “devono tener conto dello stato di progresso tecnologico generalmente riconosciuto. Per la scelta delle soluzioni più opportune, il fabbricante, deve applicare i seguenti principi, nell’ordine indicato:
- eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione);
- se del caso adottare le opportune misure di protezione nei confronti dei rischi che non possono essere ridotti o eliminati, eventualmente mediante segnali d’allarme;
- informare gli utilizzatori dei rischi residui che permangono nonostante le misure di protezione e i segnali di allarme adottati”.
E il fabbricante, durante la progettazione, “per poter applicare i principi elencati, deve basarsi sull’analisi dei rischi che ha condotto. I rischi da prendere in considerazione sono quelli connessi con l’uso normale delle attrezzature (inclusi gli usi difformi ragionevolmente prevedibili) e con la loro manutenzione (intesa come l’insieme delle azioni da seguire per la conservazione nel tempo delle prestazioni funzionali e di sicurezza). Il datore di lavoro, prima di adottare un’attrezzatura di lavoro, effettua una scelta basata sulla propria valutazione del rischio, che tenga conto dell’impiego lavorativo dell’attrezzatura di lavoro (art. 71, comma 2, d.lgs. 81/2008) e, in particolare:
- delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
- dei rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso”.
In ogni caso – continua il documento – le attrezzature messa a disposizione dal datore di lavoro “devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere (art. 71, comma 1, d.lgs. 81/2008)”. E c’è da notare che, “in caso di non effettuazione delle attività di manutenzione o di effettuazione tardiva o errata, tra i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature occorre aggiungere anche quelli dovuti alla non conservazione nel tempo delle caratteristiche funzionali e di sicurezza”.
Gli obblighi del datore di lavoro e i requisiti di sicurezza
Si indica che il datore di lavoro per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, “adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali (ma non esclusivamente) quelle dell’Allegato VI del d.lgs. 81/2008 (art. 71, comma 3).
Riprendiamo dal documento anche i primi due commi dell’articolo 71:
Inoltre, il datore di lavoro “prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano (art. 71, comma 4, d.lgs. 81/2008):
- installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
- assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza (in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione)”.
In definitiva “in caso di rischi non previsti dal fabbricante ma che comunque sussistono, è obbligo del datore di lavoro prendere tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari per ridurli, ad esempio adeguando le attrezzature ai requisiti essenziali di sicurezza, anche se il costruttore non vi ha provveduto o lo ha fatto in modo incompleto”.
Al secondo punto della lettera a) del comma 4 dell’art. 71, “è sancito l’obbligo della manutenzione, per garantire la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza. Inoltre, allo stesso punto è sancita la necessità di corredare l’attrezzatura, ove necessario, con apposite istruzioni d’uso e con il libretto di manutenzione”.
Si indica poi che le modifiche apportate alle macchine o ai componenti di sicurezza delle macchine durante alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza “non comportano una nuova immissione sul mercato, a meno che le modifiche non siano state tali da aver causato una modifica delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal fabbricante” (Articolo 71, comma 5, d.lgs. 81/2008).
Il documento Inail riporta anche alcune indicazioni tratte dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (Regolamento per l’attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine).
Si fa poi riferimento al comma 6 dell’articolo 71 che indica che il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature “devono essere conformi ai requisiti di sicurezza e rispondere ai principi dell’ergonomia”.
Inoltre il datore di lavoro, “secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche, dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte (art. 71, comma 8, d.lgs. 81/2008):
- a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- a interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività”.
Questi interventi di controllo “sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente”. Inoltre “per poter dimostrare di aver sottoposto l’attrezzatura ad un regime di controlli, volti a verificarne lo stato di manutenzione è importante tenere un registro dei controlli con i risultati degli stessi, che possa essere verificato dagli organi di vigilanza (art. 71, comma 9, d.lgs. 81/2008)”.
Concludiamo questo breve excursus su quanto riportato dal Testo Unico in materia di manutenzione ricordando che nel documento Inail sono riportate anche altre indicazioni normative relative a:
- vendita, noleggio e concessione in uso delle attrezzature
- formazione, informazione e addestramento
- verifiche delle attrezzature di lavoro
- obblighi dei lavoratori.
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera (DIT, Inail), edizione 2019 (formato PDF, 1.43 MB).
Fonti: Puntosicuro.it, Inail