Indicazioni per la sanificazione di strutture non sanitarie nell’emergenza COVID-19. Un vademecum sulla sanificazione e la definizione di vari termini: sanificazione, sanitizzazione, decontaminazione, detersione, pulizia, disinfezione, …
Nella nuova fase dell’emergenza sanitaria correlata al virus SARS-CoV-2 sono ormai molte le aziende, le imprese, che hanno ripreso le attività dopo il lockdown, ad esempio in ambito commerciale, turistico o nei servizi alla persona.
Tuttavia le riaperture sono dipendenti anche dall’attuazione di diverse misure di precauzione richieste dalle normative, dai protocolli condivisi e dalle linee guida delle Regioni. E una delle misure di precauzione più importanti, insieme al distanziamento e all’eventuale uso di dispositivi di protezione, è la sanificazione, quel complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.
Per fornire in questi giorni le informazioni necessarie per operare una sanificazione idonea, efficace e attenta anche alla sicurezza e ai rischi chimici dei prodotti utilizzati, abbiamo presentato un importante rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) – il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – dal titolo “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”.
Nei precedenti articoli di presentazione di questo Rapporto ISS abbiamo affrontato vari temi:
- sopravvivenza del virus sulle superfici,
- disinfettanti utilizzabili,
- procedure di sanificazione
- trattamenti con l’ozono, la radiazione ultravioletta, il cloro attivo e il perossido di idrogeno.
Con l’articolo di oggi riprendiamo alcune informazioni generali sulla sanificazione e alcune utili definizioni:
Il vademecum generale sulla sanificazione
Il documento – curato dal Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 con la collaborazione di varie altre realtà – riporta non solo varie informazioni sulla sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari, ma anche alcune utili immagini di sintesi sulle attività di pulizia e disinfezione.
Riprendiamo dal rapporto, a questo proposito, una immagine che riporta alcune indicazioni, a cura di R.Draisci, S.Deodati, M.Ferrari e S.Guderzo (CNSC, ISS), raccolte in un vero e proprio “vademecum sulla sanificazione”:
Cosa si intende quando si parla di sanificazione
Per poter correttamente adempiere agli obblighi previsti da norme e linee guida è necessario innanzitutto comprendere cosa si intende quando si parla di “sanificazione”.
Per favorire una maggiore chiarezza riprendiamo alcune definizioni presenti nel documento:
- Sanificazione: (DM 7 luglio 1997, n. 274) ‘complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore’. La sanificazione “comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese “come un insieme di attività interconnesse tra di loro’”.
- Sanitizzazione: “è un termine importato dalla traduzione dall’inglese del termine “sanitisation” che, nella forma originale, viene utilizzato come sinonimo di “disinfezione”.
- Biocida: ( Regolamento N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 – BPR) ‘qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica’.
- Decontaminazione: “è una metodica prevista dal Decreto Ministeriale 28/09/90 ‘Norma di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private’. È una procedura che ha lo scopo di ridurre la carica degli agenti patogeni sulle superfici dei presidi impiegati, riducendo il rischio biologico per gli operatori. Deve avvenire il più precocemente possibile prima che si abbiano coagulazione ed incrostazioni di sangue e di siero’.
- Detersione: “la detersione consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell’azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell’intervento. La detersione e un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco e ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti”.
- Disinfettante: “una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell’uomo o per l’utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, ecc.)”. La disinfezione è l’attività che riguarda il “complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc”.
- Igienizzante (per ambienti): “prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive presenti. Questi prodotti qualora riportino in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita”.
- Sterilizzazione: “processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore”.
- Pulizia: ( Regolamento 648/2004) ‘il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione’. Per le attività di pulizia “si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente – i due termini sono equivalenti – che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica e questa attività si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambito di tale funzione, questi prodotti possono anche esplicare un’azione igienizzante”.
- Presidi Medico Chirurgici (PMC): “i prodotti disinfettanti che in accordo con il BPR ricadono sotto la normativa nazionale sono identificati con la denominazione di Presidi Medico Chirurgici (PMC). I PMC, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione degli studi presentati dai richiedenti all’Istituto Superiore di Sanità, che valuta la composizione quali-quantitativa, l’efficacia nei confronti degli organismi target, la pericolosità e la stabilità”.
Ricordiamo, in conclusione, che il più volte citato regolamento BPR – Regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 – concerne l’immissione sul mercato e l’ uso di biocidi utilizzati per la tutela dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l’azione di principi attivi contenuti nel biocida. Il regolamento nasce per favorire il funzionamento del mercato dei biocidi all’interno dell’Unione Europea, garantendo anche un elevato livello di tutela degli uomini e dell’ambiente.
Infine il Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, è in vigore dall’8 ottobre 2005 e introduce nuove norme per garantire una applicazione uniforme in tutta l’Unione dei requisiti di biodegradabilità dei detergenti tensioattivi.
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19, “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”, Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 – Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020
Scarica la normativa di riferimento:
FOnti: Puntosicuro.it, lavoro.gov.it, gazzetta ufficiale