Un vademecum si sofferma sulla comunicazione specifica del datore di lavoro, a lavoratori e RLS, sul rischio di agenti biologici virali, sulla valutazione dei rischi, sulle misure di igiene e sull’uso della mascherina. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

Torniamo a presentare, come abbiamo fatto in queste settimane, alcuni documenti che riceviamo da nostri lettori e collaboratori e che nascono dall’esigenza, a volte partendo da opinioni diverse su quali siano le azioni da mettere in atto in questa fase epidemiologica da COVID-19, di fornire informazioni alle aziende e agli stessi lavoratori per migliorare la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

In questo caso riceviamo e pubblichiamo un documento dell’avvocato Rolando Dubini che in relazione a quanto contenuto nelle ultime normative in materia di contenimento del contagio del nuovo coronavirus, ha elaborato, a seguito di consulenze per organizzazioni dei lavoratori e di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il documento, dal titolo “Vademecum di tutela del lavoratore dal rischio biologico virale”, tratta argomenti diversi, dalle comunicazioni dei datori di lavoro, alle misure igieniche e allo spinoso tema della valutazione dei rischi biologici di cui abbiamo riportato, in precedenti articoli, vari opinioni e posizioni.

Premessa

– Obbligo per tutte le aziende di valutare il rischio biologico virale covid19 e di consegnare dpi ai lavoratori esposti

 Col divieto di spostamento il lavoratore è esposto ad uno specifico rischio professionale, a differenza della popolazione generale obbligata a stare a casa

 

Col divieto di spostamento per la popolazione generale, e viceversa l’autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori.

Col DPCM 9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio italiano la normativa relativa alle zone controllate (ex zone rosse), non vi è più il minimo dubbio che chi lavora ha ora un rischio aggiuntivo e maggiorato rispetto alla popolazione non lavorativa di fatto obbligata a restare a casa se non ha giustificati motivi dettati da oggettive necessità di spostamento. Che si riducono ad attività di durata limitata, non molte ore continuative con rischio di contagio. E dunque obbligatorio valutare nel DVR il rischio biologico virale da coronavirus per tutte le attività lavorative. E dare DPI ai lavoratori.

1. Comunicazione specifica del datore di lavoro sul rischio agenti biologici virali ad ogni lavoratore, e agli RLS, e misure di prevenzione e protezione adottate

Per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti i lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266-286 del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro) e, a maggior ragione, affinché il lavoratore possa autodichiarare a ragion veduta, senza essere passibile di falsa dichiarazione, l’esigenza lavorativa (“comprovate esigenze lavorative” DPCM 8 marzo 2020) che lo costringe a muoversi qualunque are del territorio italiano, oggi tutto “area a contenimento rafforzato” di cui al DPCM 9.3.3020 e alla direttiva del Ministero degli interni del 9.3.2020, il datore di lavoro dovrebbe consegnare ad ogni lavoratore (e ogni lavoratore dovrebbe richiedere tale dichiarazione al suo datore di lavoro) una dichiarazione scritta nella quale affermi:

  1. di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel documento di valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro:
    1. il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.)
    2. e di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;
  2. di avere adottato in azienda misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell’utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc;
  3. che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).
  4. che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).
  5. indicazione di eventuali misure tecniche di controllo agli accessi (termoscan ecc.) eventualmente adottate.

Nei cantieri mobili e temporanei una tale comunicazione, nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, è ipotizzabile anche a carico del Committente, per il tramite del CSE (coordinatore per la sicurezza).

2. Rispetto rigoroso delle misure di igiene

Il singolo lavoratore deve rispettare, ed esigere dal datore di lavoro, che siano rispettate, le seguenti misure igienico sanitarie indicate dalla comunità scientifica:

  • lavarsi spesso le mani;
  • evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Si rimanda a questo link che riporta alcuni suggerimenti delle organizzazioni sindacali in relazione all’emergenza coronavirus.

Considerata l’esperienza cinese di abbattimento del contagio l’uso della mascherina, secondo una comunicazione della Regione Lombardia, è fortemente consigliato sempre. In zona rossa hanno distribuito mascherine a TUTTI.

3. Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, “invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra”. Lo spiega l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un videotutorial pubblicato sul suo sito web.

  1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone
  2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
  3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone
  4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso
  5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

4. Facsimile di Informativa per la prevenzione di possibili contagi

In ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, delle autorità regionali/provinciali e in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 18, 19 e 20 del D. Lgs. 81/2008 a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti, tutti i dipendenti e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’Azienda/Ente, devono segnalare all’Autorità sanitaria competente se, nel periodo a partire dal 14 febbraio 2020 e anche in assenza di sintomi hanno avuto contatti con casi positivi o con persone provenienti dalle zone indicate nella normativa.

La segnalazione va fatta chiamando il numero verde regionale di seguito di seguito indicato:

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Piemonte: 800 333 444

Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Trentino Alto Adige: 800 751 751

Umbria: 800 63 63 63

Val d’Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 46 23 40

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

5. Obblighi del datore di lavoro e diritto di autotutela e D. Lgs. n. 81/2008

Articolo 272 – Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 (rischio di esposizione non intenzionale ad agenti biologici virali) evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro: …

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione;

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; …

Articolo 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Fonti: Puntosicuro.it, Rolando Dubini (avvocato in Milano, cassazionista)