Roma, 24 Giu – Perché la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sia effettiva è necessario che per alcuni rischi, come ad esempio il rischio relativo all’esposizione adagenti cancerogeni e mutageni, ci sia una costante evoluzione delle conoscenze, delle norme e delle strategie di prevenzione.
Per questo motivo ci soffermiamo oggi sulDecreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno, recepisce la prima di varie direttive in materia di rischi cancerogeni (n. 2398/2017,n. 130/2019, n. 983/2019) ed entra in vigore oggi24 giugno 2020.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Le indicazioni della direttiva europea 2017/2398
- Il contenuto del nuovo decreto di attuazione della direttiva europea
- I nuovi allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008
Le indicazioni della direttiva europea 2017/2398
LaDirettiva 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017modifica laDirettiva (UE) 2004/37/CEsulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Si indica che ivalori limite di esposizione professionalevincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell’impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalle direttive.
Tuttavia i valori limite fissati dalla presente direttiva, come indicato nella premessa, “dovrebbero essererivisti ove necessario alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Se possibile, tali informazioni dovrebbero includere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori e pareri del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e dell’ACSH”.
Si indica poi che in mancanza di dati coerenti sull’esposizione alle sostanze “è necessario proteggere i lavoratori esposti o a rischio di esposizione rendendo obbligatoria un’adeguatasorveglianza sanitaria. L’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/37/CE rivela un rischio per la salute e per la sicurezza dovrebbe pertantopoter proseguire anche al termine dell’esposizionesu indicazione del medico o dell’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria”.
Il contenuto del nuovo decreto di attuazione della direttiva europea
Veniamo dunque al nuovo decreto di recepimento, ildecreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44, che viene a modificare ildecreto legislativo 81/2008 sia sostituendo ilcomma 6 dell’art. 242(Titolo IX Sostanze pericolose, Capo II, Sezione III) relativamente agli accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche, sia sostituendo integralmente l’allegato XLII(Sostanze pericolose – elenco di sostanze, preparati e processi) e l’allegato XLIII(Sostanze pericolose – valori limite di esposizione professionale).
Riguardo alla prima modifica possiamo fare riferimento a quanto indicato nellarelazione illustrativadel nuovo decreto.
Si indica che ladirettiva 2017/2398, all’articolo 1, prevede la sostituzione dell’articolo 14 della direttiva 2004/37/CE con il seguente: “Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi a alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un ‘adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratoriper i quali la valutazione prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, riveli un rischio per la salute o in sicurezza. Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato“.
Dunque riguardo al D.Lgs. 81/2008 – continua la relazione – si è ritenuto di “prevedere anzitutto che il medico competente segnala, ove ne ricorrano le condizioni, la necessità che la sorveglianza sanitaria prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Inoltre, poichè nell’ordinamento nazionale ‘sorveglianza sanitaria’ è, secondo quanta disposto dal d.lgs n. 81 del 2008, quella che ha luogo in costanza di rapporto di lavoro, per recepire compiutamente la direttiva si è ritenuto di dover modificare anche la seconda parte dell’attuale sesto comma dell’articolo 242 che, nel fare riferimento ad un momento successivo alla cessazione dell’attività lavorativa, parla di accertamenti sanitari.
Questo il contenuto dell’articolo 1 del decreto 44/2020:
Art. 1 Modifiche all’art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. All’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.». |
I nuovi allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008
Riprendiamo in conclusione anche il contenuto del nuovoallegato XLIIin cui, al punto 6, sono stati inseriti i “lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione“.
ALLEGATO XLII – Elenco di Sostanze, Miscele e Processi 1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 5. Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro. 6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione. |
Rimandiamo, infine alla lettura integrale del nuovo allegato XLIII in cui sono inseriti i limiti di esposizione professionale previsti dalla direttiva (UE) 2017/2398.
Ricordiamo ancora, in conclusione, che il decreto è entrato in vigore dal24 giugno.
Scarica la normativa di riferimento:
CE direttiva Parlamento europeo e Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/37/CE – sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, par. 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio). (all’interno del link si dovrà scegliere la lingua di lettura)
Fonti: Puntosicuro.it, Lex-eur.europa.eu, Gazzetta ufficiale