Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 riporta alcune novità per le attività culturali, musicali, teatrali e cinematografiche in relazione all’emergenza COVID-19. Focus sull’allegato dedicato alle sale cinematografiche.

Riguardo al settore delle attività culturali, musicali, teatrali e cinematografiche tra il 2020 e il 2021 sono state molte le misure disposte in conseguenza dell’emergenza COVID-19.

In relazione alla prima fase della pandemia su tutto il territorio nazionale sono stati sospesi i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici. E successivamente si sono susseguite aperture, a determinate condizioni, e chiusure secondo l’evoluzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio.

Sicuramente ad offrire qualche possibilità di ripartenza ai tanti operatori del settore cultura e spettacoli è il nuovo DPCM 2 marzo 2021 recante le disposizioni attuative di precedenti decreti legge relative alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto che riporta, tra le altre cose, anche due nuovi allegati dedicati espressamente agli spettacoli dal vivo e al cinema, l’allegato 26 e l’allegato 27.

Ci soffermiamo oggi in particolare sulle indicazioni generali del DPCM 2 marzo 2021 in materia di cultura e sull’allegato 27 che riporta le prescrizioni per le sale cinematografiche:

DPCM 2 marzo 2021: le indicazioni generali per le attività culturali

Il DPCM 2 marzo 2021 ha dunque previsto alcune novità per quanto riguarda il settore delle attività culturali con disposizioni che si applicano dal 6 marzo al 6 aprile 2021, fatta eccezione per la cessazione delle limitazioni nelle “zone bianche” che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (cioè dal 3 marzo 2021).

In particolare il DPCM – come ricordato anche in un documento del Servizio Studi della Camera dei Deputati – prevede per le “zone gialle” (articoli 14 e 15) e a decorrere dal 27 marzo 2021:

  • il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, anche il sabato e i giorni festivi, a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo e sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza indicate;
  • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto, che sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. E le attività devono svolgersi nel rispetto delle prescrizioni e della capienza consentita di cui agli allegati 26 e 27. Tali misure limitative non si applicano nelle zone bianche.

Nelle “zone arancioni e rosse”, invece, il DPCM (articoli 36 e 42) dispone che le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto restano sospesi, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione, e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di sicurezza.

Non bisogna, tuttavia, dimenticare (articoli 33, co. 2 e 38, co. 2) che, con Ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della regione interessata, e in ragione dell’andamento e l’evoluzione dell’emergenza COVID-19, “può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale” l’esenzione dell’applicazione di tali previsioni.

Sale cinematografiche: capienza e organizzazione degli spazi

Ci soffermiamo ora su alcune delle indicazioni specifiche per i cinema tratte dal nuovo allegato 27 del DPCM 2 marzo 2021.

Sicuramente uno degli aspetti più importanti riguarda la capienza.

In particolare il numero massimo consentito di spettatori “è pari a 200 unità per gli spettacoli al chiuso e a 400 unità per quelli all’aperto, e comunque in numero non superiore al 25 per cento della capienza massima autorizzata dei posti a sedere della struttura”.

Oltre a “predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per spettatori di altra nazionalità” anche “ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione”, è poi necessario “riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale”. E coloro che intendono esercitare la deroga al distanziamento dovranno rilasciare apposita autocertificazione”.

Riguardo poi agli spazi e alle distanze si indica che i posti a sedere “debbono prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente di almeno 1 metro”.

Si ricorda che “non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni. Il numero massimo di persone che possono sedere vicine è 4, aumentando in ogni caso la distanza fra tale nucleo e le altre persone. La possibilità di non rispettare il distanziamento per i soggetti sopra indicati non deve incrementare il numero degli spettatori presenti, nei limiti di numero assoluto o di percentuale di capienza contingentata indicati”.

Inoltre è necessario “ottimizzare la assegnazione dei posti attribuibili distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile fra le persone”. E bisogna “organizzare, ove possibile, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita”.

Riportiamo alcune altre indicazioni dell’allegato:

  • misurazione obbligatoria della temperatura tramite termo-scanner o termometro digitale, con divieto di ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5° C, e utilizzo del gel antisettico per igienizzare le mani;
  • accesso contingentato a tutti gli spazi comuni (per esempio nell’aree dedicate ai servizi igienici e alle zone di attesa), rimodulando i tempi utili per la fruizione da parte del pubblico (per esempio prevedendo una maggiore durata dell’intervallo tra una parte e l’altra dello spettacolo) e prevedendo l’impiego di personale dedicato per gestire i flussi al fine di evitare assembramenti;
  • privilegiare l’accesso tramite prenotazione e preacquisto e mantenere l’elenco delle presenze, anche per gli utenti che eventualmente acquistano alla cassa biglietti nominativi, per un periodo di 14 giorni;
  • dotare la postazione dedicata alla reception e alla cassa di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;
  • rendere disponibili prodotti per l’ igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti della struttura, in particolare nei punti di ingresso”;
  • “gestione organizzata e scaglionata della fruizione di servizi igienici;
  • nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti;
  • divieto di vendita di cibo e bevande, anche tramite distributori automatici, e di consumazione di cibo in sala e nei punti di ristoro interni alla struttura”.

Sale cinematografiche: dispositivi di protezione, pulizia e ricambio d’aria

In merito poi ai dispositivi di protezione l’allegato 27 prevede:

  • “per il personale, utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico (mascherina almeno chirurgica, con divieto di usare mascherine di comunità)”;
  • “per gli spettatori, per tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura, anche durante lo spettacolo, utilizzo continuativo della mascherina chirurgica (o livello superiore di protezione), possibilmente fornita dal gestore all’ingresso, per garantire l’uniformità della protezione. È vietato l’uso di mascherine di comunità”.

Veniamo infine alla disinfezione e al ricambio d’aria.

L’allegato 27 riguardo ai cinema prevede la necessità di “garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc…)”.

È, infine, necessario “favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni”.

In particolare in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, “dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna”.

Per gli impianti di condizionamento – continua l’allegato – “è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria”. E “vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati”.

Inoltre “se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”.

A questo proposito si raccomanda di “effettuare una valutazione preliminare dell’efficienza delle misure messe in atto per il ricambio dell’aria negli ambienti al chiuso in conformità con quanto previsto” nei Rapporti ISS-Covid n. 5/2020 e n. 33/2020.

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Fonti: Puntosicuro.it, Gazzetta ufficiale.it,