I chiarimenti del Viminale sulla fase 2 dell’emergenza: spostamenti, aree pubbliche, attività motoria, cerimonie, negozi, ristoranti ed attività produttive e le risposte del Governo alle domande più frequenti sulle misure adottate in merito alla fase 2 in vigore dal 4 maggio

Con una circolare del Ministero dell’Interno vengono forniti una serie di chiarimenti relativi al DPCM del 26 aprile 2020.

Ricordiamo che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile vengono stabiliti i tempi e le regole per la graduale riapertura delle attività nella cosiddetta “fase 2 dell’emergenza“, a partire dal 4 maggio.

La circolare chiarisce alcuni aspetti relativi a:

  • spostamenti;
  • aree verdi pubbliche;
  • attività motoria;
  • cerimonie funebri;
  • negozi;
  • ristoranti;
  • attività produttive.

Il Ministero chiarisce prima di tutto che tali misure sono applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. 

Spostamenti

Il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

Con riguardo al termine “congiunti“, si evidenzia nella circolare che l’ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale.

La definizione ricomprende quindi:

  • i coniugi;
  • i rapporti di parentela, affinità e di unione civile;
  • le relazioni connotate: “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”.

Viene, invece, sancito, con la stessa norma, il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Il medesimo art. 1, comma 1, lett. a) stabilisce, infine, che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione io cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati.

Accesso a parchi e giardini

L’art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM rende nuovamente possibile l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici, condizionandolo tuttavia al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

E’ stato tuttavia previsto il potere del sindaco di chiudere temporaneamente specifiche aree nelle quali le suddette condizioni non possano essere assicurate.

Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano a rimanere chiuse.

Attività motoria e sportiva

L ‘art.1, comma 1, lett. t) consente lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

La norma pertanto non solo reintroduce l’attività sportiva fra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l’attività sportiva che per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione.

Cerimonie funebri

La disposizione consente lo svolgimento delle cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività commerciali e di ristorazione

L’art. 1. comma 1, del DPCM (e l’allegato 1) nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio e di ristorazione, introduce alcune novità, tra cui:

  • nel novero delle attività consentite è stato inserito il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
  • consente la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti.

Attività produttive industriali e commerciali

Con riguardo allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, l’art. 2 del decreto amplia il novero delle attività consentite. da una parte, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell’allegato 3 al DPCM del 10 aprile 2020 e, dall’altra, ricomprendendo ulteriori attività all’interno delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti.

Il comma 6 del citato art. 2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti dei protocolli di sicurezza, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.

Clicca qui per scaricare la circolare del Ministero dell’Interno

CHIARIMENTI DAL SITO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Con il DPCM 26 aprile 2020 il Governo ha adottato le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase 2”, in vigore a partire dal 4 maggio scorso e per le successive due settimane.

Nel provvedimento son indicati i comportamenti che i cittadini potranno o non potranno avere in questa nuova stagione dell’emergenza sanitaria.

Tra le novità introdotte dal nuovo DPCM: la riapertura delle attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso; è consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Sul sito della Presidenza del Consiglio sono disponibili le nuove FAQ al fine di chiarire gli aspetti principali del DPCM; sono raccolte tutte le informazioni da sapere per quanto riguarda gli spostamenti concessi, le visite a parenti ed amici, la ripresa delle attività commerciali e di quelle universitarie.

FAQ per la fase 2

Le risposte alle domande più frequenti, sulle misure adottate dal Governo per la fase 2, sono divise in base ai seguenti argomenti:

  • le novità del DPCM del 26 aprile;
  • spostamenti;
  • disabilità;
  • pubblici esercizi e attività commerciali;
  • attività produttive, professionali e servizi;
  • cantieri;
  • agricoltura, allevamento e pesca;
  • università.

Di seguito forniamo le domande presenti nelle FAQ (le risposte si trovano nel file allegato).

Le novità del DPCM del 26 aprile

Quali sono le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020?

Spostamenti

Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?

Si può uscire per fare una passeggiata?

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta? 

Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?

È consentito fare attività motoria o sportiva?

Posso utilizzare la bicicletta?

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?

Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?

Disabilità

Quali sono le novità relative agli spostamenti per le persone con disabilità?

Pubblici esercizi e attività commerciali

Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?

I negozi che vendono “vestiti per bambini e neonati” possono vendere anche le calzature per bambini?

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?

È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto, o la preparazione di pasti a portar via (c.d. “take-away”, quali, per esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?

E’ possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?

Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?

Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?

Attività produttive, professionali e servizi

Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?

È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d’arte?

I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?

Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?

Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?

Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?

Cantieri

I cantieri rimangono aperti?

Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.

Agricoltura, allevamento e pesca

È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo?

Università

Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?

Cosa cambia per le attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni)?

Clicca qui per scaricare le FAQ del Governo

Fonti: Ministero degli interni, BibLus-net, sito del Presidente del Consiglio