Un intervento affrontando il tema dell’efficacia della formazione si sofferma anche sulla collaborazione degli organismi paritetici alla formazione. Le indicazioni pratiche e le novità e conferme dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Uno degli argomenti più delicati in materia di formazione alla sicurezza, che ha richiesto continui chiarimenti e precisazioni, è quello relativo alla collaborazione con gli organismi paritetici come richiesta dall’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n.81/2008.

 

In “Il tema della formazione efficace nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro”, a cura di Mario Gallo (Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), si affrontano principalmente, come raccontato dal nostro giornale, gli aspetti relativi all’efficacia della formazione, ma si parla anche, in conformità a quanto richiede la normativa per una formazione “adeguata e sufficiente”, della collaborazione con gli organismi paritetici.

La relazione sottolinea innanzitutto che l’obbligo della collaborazione da parte del datore di lavoro con gli organismi paritetici previsto dall’art. 37, c.12, del D.Lgs. n.81/2008, “riguarda la (sola) formazione dei lavoratori e degli RLS”.

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(…)

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

(…)

E si segnala che l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016“da un lato ha confermato che tale collaborazione è circoscritta solo agli organismi paritetici cosi come definiti all’art. 2, c. 1, lettera ee), del D.Lgs. n.81/2008 – con la soppressione di ogni competenza degli enti bilaterali non previsti da tale decreto – ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda, e dall’altro ha precisato che in mancanza, il datore di lavoro deve procedere alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”.

Con riferimento a quanto indicato dal nuovo Accordo del 7 luglio 2016, il relatore indica che:

– è confermato “che qualora la richiesta di collaborazione riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici”;

– ove tale richiesta di collaborazione “non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro può liberamente procedere alla pianificazione e alla realizzazione delle attività di formazione”.

Si ricorda poi che l’Accordo del 7 luglio 2016 “fa salvo l’importante Accordo integrativo del 25 luglio 2012, che detta particolari disposizioni interpretative in merito”.

La relazione riporta le principali indicazioni dell’ Accordo integrativo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 relativamente all’Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

Premettiamo tuttavia che l’Accordo integrativo indica che, riguardo alla collaborazione degli organismi paritetici alla formazione, ‘particolare importanza è attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia, chiarito al riguardo che il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell’ambito di “associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (articolo 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro). Ne discende che il datore di lavoro che richieda – come prevede l’articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008 – la “collaborazione” di tali organismi per l’effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell’impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all’organismo paritetico’.

Riprendiamo, in conclusione, alcuni aspetti “pratici”, con riferimento all’Accordo del 25 luglio 2012, riportati dalla relazione del Prof. Gallo:

– “l’obbligo per il datore di lavoro di richiedere la collaborazione agli organismi paritetici è previsto solo per la formazione dei lavoratori e RLS, sempre che gli stessi siano presenti nella provincia o regione in cui ha sede l’attività e operino nel settore di riferimento (art. 37, c.12, D.Lgs. n. 81/2008);

– il datore di lavoro non è obbligato ad effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici ma solo a metterli a conoscenza della volontà di svolgere un’attività formativa;

– la comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell’inizio dei corsi anche a mezzo posta elettronica; in caso di silenzio il datore di lavoro potrà procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione;

– qualora siano presenti nell’ambito territoriale e nel settore di riferimento più organismi paritetici è sufficiente che il datore di lavoro presenti la richiesta anche ad uno solo di essi;

– nel caso di imprese plurilocalizzate l’organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa”.

Il tema della formazione efficace nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro”, a cura di Mario Gallo (Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), intervento al convegno “L’efficacia della formazione e il monitoraggio dell’apprendimento

 

Fonti: Puntosicuro.it