La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il documento “Linee di indirizzo “Gestione Covid-19 all’interno degli istituti penitenziari”

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, nella riunione del 6 agosto, il documento “Linee di indirizzo “Gestione Covid-19 all’interno degli istituti penitenziari”
Si riporta di seguito il teso del documento.


LINEE DI INDIRIZZO “GESTIONE COVID-19 ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI ITALIANI”


1. PREMESSA

Premesso che negli Istituti Penitenziari italiani al 31.12.2019 erano presenti 60.769 detenuti, molti dei quali con patologie croniche, alcuni anche in precarie condizioni di salute, e che le strutture penitenziarie soffrono di un indice di sovraffollamento di oltre il 20% della capienza regolare, con ambienti spesso in condizioni strutturali e igieniche precarie, si evidenzia la necessità che i Sistemi Sanitari Regionali gestiscano l’emergenza COVID-19 secondo quanto indicato dal Ministero della Salute e dalle strategie e/o procedure attuate dalle stesse Regioni, con gli stessi standard che vengono garantiti ai cittadini in libertà.
Anche nel contesto “carcere” le indicazioni devono tener conto che il virus SARS-CoV-2 è ancora circolante e può determinare lo sviluppo di “focolai” all’interno delle strutture detentive, che anche i soggetti asintomatici possono diffondere il virus.
Gli interventi sanitari per la gestione del COVID-19 (fra cui anche le attività di screening con l’esecuzione di tamponi, ricerca di anticorpi, ecc.) vengono realizzati sulla base delle evidenze scientifiche e in relazione agli indirizzi e alle strategie proprie di ogni singola Regione, nel rispetto dei principi di equità, efficacia, efficienza e sicurezza clinica, tenendo conto che le regole di prevenzione nel contesto “carcere” devono seguire le norme di prevenzione previste per i contesti di “comunità”.
Pertanto le Regioni e l’Amministrazione Penitenziaria sono chiamate, in maniera sinergica e collaborativa, a fornire risposte appropriate per la gestione dell’emergenza COVID-19, pur con compiti e responsabilità propri e specifici. Le prestazioni sanitarie erogate all’interno degli Istituti Penitenziari devono necessariamente essere basate sulle evidenze scientifiche e non possono essere “snaturate” dalle logiche del particolare “contesto”.
Le presenti linee di indirizzo prendono in considerazione i seguenti elementi di criticità presenti nelle strutture detentive:
– il sovraffollamento;
– le scadenti condizioni strutturali degli Istituti Penitenziari, che rendono difficoltosa una adeguata disponibilità degli spazi per la gestione degli isolamenti e delle sezioni c.d. ponte (dove collocare i detenuti in isolamento per criterio di coorte).
Affinché l’azione sanitaria all’interno delle carceri sia efficace e rispondente alle norme sulla prevenzione del rischio clinico essa deve essere favorita dall’Amministrazione Penitenziaria, tramite azioni coerenti e sinergiche di tipo preventivo e di gestione dell’emergenza COVID-19, in 2
linea con quelle che sono le logiche e i comportamenti adottati sul territorio. In questo senso le azioni di prevenzione, anche comportamentali, all’interno delle carceri (anche per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria) devono essere omogenee a quelle attuate sul territorio e perdurare fino al sussistere delle indicazioni valide per la popolazione generale (lungo tutte le fasi che caratterizzano l’emergenza COVID-19).
2. SCOPO
Lo scopo del presente documento è fornire linee di indirizzo tali da favorire forme di collaborazione sinergiche e efficaci fra i Servizi Sanitari Regionali (SSR) per la gestione dell’emergenza COVID-19, a beneficio della popolazione detenuta e generale, e per ridurre il rischio di sviluppo di procedure eterogenee e frammentate nelle diverse Regioni.
 
3. LINEE DI INDIRIZZO
Allo stato attuale, tenuto conto delle indicazioni del Ministero della Salute e Regionali, le azioni principali del SSN per la prevenzione/gestione dell’emergenza COVID-19 negli Istituti Penitenziari, sono:
1. Attuare per i detenuti nuovi giunti un adeguato triage e una valutazione clinica e anamnestica atta a valutare l’eventuale presenza di una sintomatologia suggestiva di infezione da COVID-19 o eventuali esposizioni recenti al contagio;
2. Adottare per tutti i detenuti nuovi giunti (dalla libertà o da altro istituto), anche se asintomatici, la misura della quarantena precauzionale di 14 giorni e le altre misure sanitarie ritenute necessarie; tale procedura va applicata anche ai detenuti che rientrano in Istituto dopo pernottamento all’esterno (permessi, ricoveri, ecc..). La misura della quarantena precauzionale, anche per i casi asintomatici, è l’unica procedura sanitaria che garantisce il minimo rischio clinico;
3. Adottare per i detenuti che fruiscono di art. 21 ex L.354/75 con lavoro all’esterno e per i detenuti “permissandi” procedure di gestione del rischio che prevedano la prescrizione di una allocazione nettamente separata dal resto della popolazione detenuta (es. con il ricorso delle c.d. sezioni ponte), riducendo ai soli casi sospetti, per sintomatologia o contatto stretto con casi positivi, il ricorso alla quarantena precauzionale;
4. Predisporre l’isolamento sanitario per i casi di detenuti positivi o sospetti positivi in idonei spazi individuati preventivamente in collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria, secondo le indicazioni del Ministero della Salute e delle Regioni, ponendo la massima attenzione affinché gli stessi non entrino in contatto con il resto della popolazione detenuta, neppure durante lo svolgimento delle prestazioni sanitarie;
5. Assicurare il ricovero ospedaliero dei detenuti con infezione da COVID-19, quando appropriato dal punto di vista clinico;
6. Assicurare ai detenuti ogni misura di prevenzione e diagnosi effettuabile all’interno del carcere (es. tamponi, ricerca di anticorpi, test rapidi, ecc.) e garantire eventuali approfondimenti esterni che necessitano di tecnologie sanitarie non disponibili nell’istituto penitenziario, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute e delle Regioni;
7. Assicurare che le azioni sanitarie per la gestione dell’emergenza COVID-19 rivolte alla popolazione detenuta (individuazione dei contatti e tracciamento, screening, ecc.) siano gestite in stretta collaborazione tra le UU.OO. Sanità Penitenziaria delle AASSLL e i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, ognuno per le proprie competenze, con particolare attenzione al rientro della persona sul territorio a seguito di scarcerazione;
8. Garantire che i detenuti destinati al trasferimento, al momento dell’uscita dall’istituto, vengano accuratamente visitati per un’ultima volta con misurazione della temperatura corporea, dopo di che il medico fornirà il nulla osta al trasferimento attestando nella certificazione l’assenza di sintomi suggestivi di infezione da COVID-19. I Detenuti in misura di isolamento precauzionale, casi positivi e/o sospetti non possono essere trasferiti;
9. Prevedere incontri informativi specifici con i detenuti o loro rappresentanze al variare delle indicazioni ministeriali, dell’ISS o regionali, in correlazione alla diversa fase epidemiologica in atto e ogni qual volta se ne ravveda la necessità per l’insorgenza di problematiche di contesto;
10. Garantire interventi di informazione sulle modalità di prevenzione e di cura del COVID-19, anche attraverso l’utilizzo di brochure/materiale informativo multilingue, rivolti sia alla popolazione detenuta che al personale dell’Amministrazione Penitenziaria, nonché a tutti i soggetti che, a vario titolo, entrano in carcere, ecc.
Per garantire l’attuazione e l’efficacia delle azioni di prevenzione della diffusione del contagio negli Istituti Penitenziari occorre una fattiva e sinergica collaborazione fra Amministrazione Penitenziaria e Aziende Sanitarie Locali, che si auspica si possa realizzare anche attraverso le seguenti azioni:
1. Responsabilizzare le persone che a vario titolo entrano in carcere sull’obbligo di accedervi soltanto se in buona salute (in assenza di febbre > 37.5°C e/o presenza di sintomi respiratori) e garantire l’adozione di attività di pre-triage per gli stessi, con l’eventuale supporto di Enti ausiliari e/o volontari (es. Croce Rossa Italiana) ovvero tramite dispositivi elettronici (thermal gate);
2. Identificare luoghi idonei all’isolamento sanitario all’interno degli istituti e adeguarne costantemente la disponibilità di posti, in base all’andamento epidemiologico locale del contagio, garantendone la regolare sanificazione;
3. Assicurare che i locali adibiti ai colloqui, alle attività trattamentali e lavorative all’interno degli Istituti Penitenziari siano idonei allo scopo, onde permettere il distanziamento fisico, l’applicazione delle misure di prevenzione e di igiene; le aree suddette essere opportunamente arieggiate e sanificate;
4. Garantire che l’accesso di visitatori, volontari, fornitori avvenga nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di igiene personale, del corretto uso dei DPI e del tracciamento dei contatti, in base alle indicazioni ministeriali e regionali in riferimento alle diverse fasi dell’epidemia;
5. Assicurare che gli operatori penitenziari, i detenuti lavoranti e tutte le altre persone che, a vario titolo, si recano in carcere per motivi di lavoro, seguano le indicazioni fornite dal proprio medico competente e ricevano dal datore di lavoro i DPI previsti;
6. Privilegiare le modalità di colloquio con soggetti esterni (familiari, avvocati, AAGG, ecc..) che favoriscono il contenimento della diffusione del contagio, ad esempio video-colloqui/video-conferenze;
7. Favorire lo svolgimento delle attività trattamentali, educative e lavorative intramurarie nel rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali, adibendo locali idonei allo scopo, che permettano il distanziamento sociale e l’applicazione delle misure di prevenzione e igiene, e che possano essere opportunatamente arieggiati e sanificati; anche in questi casi, ove possibile, privilegiare le modalità a distanza (es. attività scolastica in videoconferenza, ecc..);
8. Contenere, fino al perdurare dell’emergenza, i trasferimenti dei detenuti da un Istituto Penitenziario a un altro, fatte salve improcrastinabili esigenze di sicurezza, giustizia o salute;
9. Garantire che il trasporto e l’accompagnamento del detenuto all’esterno dell’istituto, qualunque sia il motivo (es: udienze, processi, visite esterne, accessi in Pronto Soccorso, ecc..), avvengano in sicurezza sia per gli Agenti di Polizia Penitenziaria che per i detenuti, tramite l’adozione dei DPI necessari e delle misure di prevenzione e di igiene; assicurare inoltre la detersione e la sanificazione dell’automezzo prima e dopo il trasporto, con particolare attenzione alle superfici di appoggio;
10. Gestire la ricezione dei pacchi che rappresenta un limitato rischio di diffusione del virus all’interno delle carceri. In ogni caso si consiglia l’adozione delle misure di prevenzione (pulizia delle superfici);
11. Favorire e promuovere le istanze di misure alternative o di sostituzione delle misure cautelari restrittive, soprattutto per i soggetti a maggior rischio di sviluppo di complicanze da COVID-19.
 
4. MODIFICHE DELLE LINEE DI INDIRIZZO
Le seguenti linee di indirizzo potranno essere modificate in base al variare delle necessità e/o delle indicazioni del Ministero della Salute e delle Regioni.
Roma, 6 agosto 2020
 
 
Fonte: regioni.it, Puntosicuro.it