news-cerchiatoQuesito sui termini per l’aggiornamento dei datori che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione. Da quando decorre il quinquennio per calcolare i tempi per l’aggiornamento? Risposta a cura di G. Porreca.

Quesito
Nell’ambito di un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato sostenuto che l’aggiornamento di un datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e che ha frequentato il corso di formazione nel mese di maggio 2011 va fatto entro i 5 anni dal completamento della formazione stessa. Ma da quando secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 decorre il quinquennio per tali datori di lavoro RSPP?
Risposta
Un po’ prematuramente ed ecco che spunta un quesito sull’ aggiornamento dei datori di lavoro RSPP e cioè di quei datori di lavoro che hanno inteso optare per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione. Da quando decorre, chiede un lettore, il quinquennio entro il quale questi datori di lavoro RSPP devono provvedere ad aggiornarsi secondo gli indirizzi forniti dalle disposizioni di legge e dal relativo Accordo Stato-Regioni?
La formazione e l’aggiornamento dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, indicati più comunemente come datori di lavoro RSPP, sono stati regolamentati dall’art. 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo il comma 2 di tale articolo 34, infatti:

“2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente”,

mentre per quanto riguarda l’obbligo di aggiornamento di tali figure con il comma 3 dello stesso articolo 34 è stato stabilito che:

“ 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”.

(…)

Fonti:Puntosicuro.it