Sull’obbligo o meno da parte del datore di lavoro di acquisire l’abilitazione per la conduzione di una particolare attrezzatura di lavoro e per partecipare alle operazioni di montaggio e smontaggio di ponteggi fissi.

Quesito

Il datore di lavoro nel caso che voglia utilizzare una delle attrezzature di lavoro di cui all’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 è obbligato a partecipare a un corso di formazione relativo all’uso di quella particolare attrezzatura? Dovrà anche formarsi per partecipare alle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi fissi?

Risposta

Il quesito posto dal lettore, riguardante l’abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro di cui all’articolo 73 comma 5 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., è certamente legato al fatto che la richiesta di abilitazione alla conduzione delle particolari attrezzature di lavoro e cioè di quelle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71 comma 7 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, è destinata specificatamente ai lavoratori. L’art. 73 del citato D. Lgs. infatti, così come modificato dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106 così recita:

“1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”

e dalla lettura dello stesso emerge chiaramente che l’abilitazione, così come si legge nel comma 1, è stata introdotta nell’ambito degli articoli 36 e 37 dello stesso D. Lgs. i quali si riferiscono appunto all’informazione e alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Fonti: Puntosicuro.it