Sul coordinamento di alcuni cantieri edili allestiti nell’ambito di un centro commerciale.
Quesito
Nell’ambito di una ispezione di un grosso centro commerciale nel quale sono in corso dei lavori di allestimento di numerosi locali concessi in fitto e da destinare ad attività commerciali l’organo di vigilanza ha chiesto al gestore del centro di provvedere direttamente al coordinamento dei vari cantieri previsto dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008. È conforme tale richiesta alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro?
Risposta
Nel quesito viene prospettato il caso un complesso di cantieri edili installati nell’area di un grosso centro commerciale per l’allestimento di locali e padiglioni concessi in fitto dal gestore del centro stesso e viene chiesto se è normale quanto richiesto dall’organo di vigilanza che nell’ambito di una ispezione ha prescritto che fosse il gestore stesso a coordinare le attività svolte nei vari cantieri installati. Premesso che appare alquanto singolare la richiesta fatta dall’organo di vigilanza vediamo di dare una risposta al quesito richiamando le disposizioni che ha fornito in merito il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel caso segnalato l’affittuario di ogni locale viene a essere il committente di un’opera edile ex art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e come tale ha dovuto o dovrà rispettare le disposizioni di cui all’articolo 90 e seguenti dello stesso decreto legislativo. Quindi avrà provveduto o dovrà provvedere a nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, se sussistono le condizioni previste dallo stesso articolo 90, a far redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 dello stesso decreto, a scegliere le imprese a cui affidare l’esecuzione dei lavori, a effettuare la verifica della loro idoneità tecnico professionale e a verificare il possesso dei requisiti di cui all’Allegato XVII e ancora a trasmettere, ai sensi dell’articolo 99 dello stesso decreto, la notifica preliminare alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, nonché a trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della stessa notifica preliminare e del documento unico di regolarità contributiva (Durc) oltre che a trasmettere la dichiarazione attestante l’avvenuta verifica di tutta la ulteriore documentazione prevista dallo stesso articolo 90.
Fonti: Puntosicuro.it