Sull’applicazione dell’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008 al proprietario di alcuni locali concessi in fitto nei confronti dell’affittuario e di suoi eventuali appaltatori.
Quesito
Sono proprietario di alcuni locali con annesse aree esterne che ho concesso in affitto per eventi di varia natura (mostre, manifestazioni musicali, ecc.). Considerato che per l’allestimento dei locali l’affittuario si è rivolto a ditte esterne che a loro volta si avvalgono di ditte subappaltatrici vorrei sapere, potendo esservi delle interferenze fra le loro attività, se si applica nei miei confronti l’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e se in particolare sono tenuto a elaborare un Duvri per la gestione di eventuali rischi presenti nelle aree di mia proprietà e dei rischi interferenziali fra affittuario e allestitori.
Risposta
Chi ha formulato il quesito è il proprietario di alcuni locali con annesse aree esterne che ha concesso in affitto con regolare contratto di locazione e chiede se nei suoi confronti si applica l’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso in cui il suo affittuario provvede all’allestimento degli stessi servendosi di ditte appaltatrici esterne e se in particolare è tenuto a partecipare alla gestione dei rischi presenti nella sua struttura e dei rischi interferenziali fra la organizzazione del suo affittuario e quella delle imprese che provvedono all’allestimento e a predisporre quindi un Duvri.
Per rispondere al quesito è importante analizzare approfonditamente lo stesso articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al fine di individuare correttamente il suo campo di applicazione.
Secondo i primi tre commi dell’art. 26:
“1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.
Fonti: Puntosicuro.it