Sull’obbligo o meno del committente di nominare un coordinatore nel caso in cui l’unica impresa che opera in cantiere noleggi un ponteggio fisso con l’onere di montarlo e smontarlo a carico del noleggiatore.
Quesito
Un’impresa che opera da sola in un cantiere ha noleggiato, per eseguire dei lavori di ristrutturazione di un edificio, un ponteggio fisso con l’onere a carico del noleggiatore di montarlo e smontarlo. Il noleggiatore in tal caso è da considerarsi un’impresa esecutrice per cui il committente è tenuto a nominare il coordinatore oppure la messa a disposizione del ponteggio può essere considerata come una mera fornitura per la quale non è richiesta neanche la redazione di un POS?
Risposta
Il caso segnalato dal lettore è molto ricorrente nei cantieri edili essendo diffuso il noleggio del ponteggio fisso e essendo comunemente affidato il suo montaggio e smontaggio a chi lo ha fornito. Il quesito fa tornare alla mente un altro quesito al quale lo scrivente ha già dato riscontro, pubblicato sul quotidiano del 30/1/2019 ( I quesiti sul decreto 81: il POS per il nolo del ponteggio) e che più in particolare aveva riguardato la fornitura di un ponteggio sospeso motorizzato, con il quale era stato chiesto se ci fosse l’obbligo da parte del noleggiatore di compilare il piano operativo di sicurezza oppure, potendosi ritenere il noleggio una fornitura non vi fosse da parte dello stesso l’obbligo di redigere tale documento.
Nel quesito al quale si dà ora riscontro viene invece chiesto se il committente dell’opera, operando in cantiere un’unica impresa esecutrice e avendo la stessa noleggiato un ponteggio fisso con l’onere di montarlo e smontarlo, è tenuto o meno a nominare il coordinatore per la sicurezza. Viene in pratica chiesto nel quesito se un’impresa che dà a nolo un ponteggio e provvede anche a montarlo e smontarlo sia da considerare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 90 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, un’impresa esecutrice o meno.
Per rispondere al quesito si ritiene comunque di ripetere le stesse considerazioni sul concetto di noleggio che sono state fatte nella precedente occasione.
Quando si parla di noleggio in generale la prima cosa da fare è quella di distinguere se si tratta di un “nolo a caldo” o di un “nolo a freddo” intendendo come nolo a caldo quello che si ha quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore, se si tratta di una attrezzatura, anche i lavoratori addestrati all’utilizzo della stessa oppure, se si tratta di un ponteggio, al suo montaggio e smontaggio e come nolo a freddo quello che si ha allorquando viene noleggiato la sola attrezzatura o il solo ponteggio lasciando invece all’utente l’onere di utilizzarla o di montarlo e smontarlo attraverso il proprio personale dipendente appositamente addestrato per farlo.
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Fonti: Puntosicuro.it