Sul tipo di abilitazione necessaria per condurre una attrezzatura di lavoro omologata per essere utilizzata sia come escavatore che come gru mobile.

Quesito

Un conduttore, “abilitato” in conformità dell’accordo Stato Regioni del 22/2/2012 per la conduzione di un escavatore, essendo stata questa attrezzatura omologata dal costruttore per poter essere utilizzata anche come gru, deve possedere anche, per potere effettuare con essa delle operazioni di sollevamento, l’abilitazione per la conduzione di una gru mobile?
Risposta

Un quesito simile è stato già posto in passato la cui risposta è stata pubblicata sul quotidiano del 24/9/2014 ed ha riguardato l’abilitazione degli operatori destinati alla conduzione di una particolare attrezzatura che può essere utilizzata sia come piattaforma di lavoro elevabile (PLE) che come apparecchio di sollevamento. L’uso promiscuo dell’attrezzatura particolare di cui al quesito che ora si riscontra riguarda invece un escavatore omologato anche per essere utilizzato come apparecchio di sollevamento ma la domanda posta dal lettore è la stessa ed è finalizzata a conoscere se chi opera su di essa debba possedere, ai fini dell’applicazione dello specifico Accordo Stato Regioni, entrambe le abilitazioni.

L’Accordo al quale si fa riferimento nel quesito è quello raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (nel seguito più brevemente Conferenza Stato-Regioni) nella seduta del 22/2/2012 e riguardante l’individuazione delle attrezzature di lavoro per la conduzione delle quali è richiesta agli operatori una particolare competenza e responsabilità e quindi una specifica abilitazione.

Con tale Accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/3/2012 ed entrato in vigore, secondo quanto nello stesso indicato, dodici mesi dopo la sua pubblicazione e quindi il 12/3/2013, sono state fissate, in attuazione dell’articolo 73 comma 5 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., le modalità per il riconoscimento dell’abilitazione di particolari attrezzature di lavoro, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione stessa e sono state altresì indicate ed elencate nell’Allegato A Sezione A punto 1.1 le attrezzature di cui all’articolo 73 comma 5 per le quali viene richiesta la specifica abilitazione, attrezzature individuate più precisamente nelle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), nelle gru a torre, nelle gru mobili, nelle gru per autocarro, nei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, nei trattori agricoli o forestali, nelle macchine movimento terra e nelle pompe per calcestruzzo. Negli Allegati da III a X dello stesso Accordo sono stati indicati altresì per ognuna delle attrezzature di lavoro sopra riportate i contenuti dei moduli giuridico-normativo, tecnico e pratico specifico nei quali deve essere sviluppata la formazione degli operatori nonché la durata in ore di ogni singolo modulo.

Fonti: Puntosicuro.it, G. Porreca