Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 si avrà l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal 23 dicembre 2015. Le modifiche del D.Lgs. 81/2008, il SINP mancante e la nuova denuncia alla Commissione europea.
Alcune delle novità contenute in uno dei decreti correlati all’attuazione delle deleghe del “Jobs Act” ( legge 10 dicembre 2014, n. 183) riguarda il registro infortuni, un documento riepilogativo finalizzato a fornire dati sull’andamento del fenomeno infortunistico all’interno delle imprese. Un registro che, riprendendo le parole di una vecchia circolare del Ministero del Lavoro, ha lo scopo di “fornire ai dirigenti ed ai preposti delle aziende le indicazioni necessarie alla prevenzione degli infortuni”. E, soprattutto, di dare agli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza “uno strumento di controllo, per valutare la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni nell’azienda e di guida per indirizzare l’attività di vigilanza”.
Prima di affrontare le novità del D.Lgs. 151/2015, ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008, in relazione alla “documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali”, aveva già previsto nel 2008 una sua abrogazione:
Articolo 53 – Tenuta della documentazione
(…)
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
(…)
L’abrogazione sarebbe avvenuta a seguito dell’istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito appunto dall’art. 8 del Testo Unico), un importante strumento nato per fornire “dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori”.
Uno strumento che, purtroppo, rappresenta ad oggi una delle principali carenze della nostra normativa: il decreto interministeriale, dal 2008, non è mai stato emanato.
E l’ interpello n. 9/2014, aveva chiarito che in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008) istitutivo del SINP – che disciplinando le modalità di comunicazione degli infortuni avrebbe fatto “venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie” – le aziende che ricadevano nella sfera di applicazione del registro erano “soggette alla tenuta del registro infortuni”. E questo mentre molte Regioni in questi anni, ad esempio la Regione Lombardia e la Regione Veneto, avevano soppresso l’obbligo di vidimazione del registro infortuni.
In questa situazione, complicata dall’impaludamento e dai ritardi del decreto di istituzione del SINP (di cui parleremo nei prossimi giorni con un intervista a Cinzia Frascheri), interviene ora il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Vediamo innanzitutto quanto indicato dal nuovo D.Lgs. 151/2015 all’articolo 20 e 21…
Art. 21 – Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(…)
4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
(…)
Art. 20 – Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(…)
h) all’articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;
(…)
Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e – in coordinamento con quanto previsto all’articolo 21, comma 4 – l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione sarà effettiva dal 23 dicembre 2015.
Riportiamo per chiarezza l’articolo del TU, come corretto dal D.Lgs. 151/2015:
Articolo 53 – Tenuta della documentazione
(…)
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
(…)
Rimane da chiedersi ora se l’aver anticipato l’abrogazione del registro prima del decreto interministeriale ex art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008 e dell’operatività del SINP, non possa essere un elemento in grado di diminuire, anche solo temporaneamente, le strategie di prevenzione e di vigilanza in materia di salute e sicurezza.
Chi è sicuramente di questo avviso è l’RLS toscano Marco Bazzoni che in questi anni ha presentato una serie di denunce alla Commissione europea per supposte (in molti casi riconosciute) violazioni delle direttive europee e che ha recentemente ricevuto anche una menzione speciale del Premio giornalistico Pietro Di Donato per la sicurezza sul lavoro.
Marco Bazzoni ha recentemente presentato una nuova denuncia – già protocollata dalla Commissione con n. CHAP(2015)02849 – che riguarda anche il registro infortuni.
Non possiamo che concludere il nostro articolo sulle novità del registro infortuni con alcune sue risposte alle nostre domande.
Cosa riguarda la nuova denuncia in materia di sicurezza e salute sul lavoro?
Marco Bazzoni: “La denuncia riguarda il non corretto recepimento della direttiva quadro 89/391/CEE da parte del D.Lgs. 151/2015. In particolare, verte sulla abolizione della tenuta del registro infortuni e sul fatto di permettere al datore di lavoro di occuparsi direttamente di primo soccorso, antincendio e evacuazione. La denuncia si sofferma anche sul lavoro accessorio e quello volontario…”.
Quali potrebbero essere i tempi di questa denuncia che è stata già ricevuta e protocollata?
Marco Bazzoni: “I tempi sono abbastanza lunghi, in genere la Commissione Europea ha 12 mesi per prendere una decisione (ma 12 mesi sono il minimo). In genere per arrivare ad aprire una procedura d’infrazione passano anche 24 mesi”.
In diversi casi l’Unione Europea e lo stesso legislatore nazionale hanno dimostrato che alcune delle contestazioni passate erano fondate…
Marco Bazzoni: “Si, la Commissione Europea mi ha dato ragione due volte e il Governo Italiano si è adeguato due volte con la Legge Europea 2013 bis e la Legge Europea 2014. Ad esempio l’Italia si è dovuta adeguare, a quanto richiesto dalla Commissione, relativamente alla proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate allo stesso documento da un’impresa esistente. E, con la Legge Europea 2014 n. 115 del 29 luglio 2015, in relazione ai limiti del campo di applicazione della Direttiva 92/57/CEE per i cantieri temporanei o mobili. Ma non dimentichiamo che anche sull’autocertificazione del DVR per le imprese fino a 10 dipendenti c’è stato un adeguamento, ma senza legge: dopo la procedura d’infrazione, le autorità hanno smesso di prorogarla e la procedura è stata chiusa”.
Fonti: Puntosicuro.it, Gazzetta ufficiale, lavoro.gov.it