normativeE ci risiamo con le semplificazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di Gerardo Porreca.

Quando fu emanato il D.L. 21/6/2013 n. 69, meglio conosciuto come decreto del fare, poi convertito con la legge 9/8/2013 n. 98, con il quale il Governo ha maturato l’intenzione di semplificare le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ho avuto modo di esprimere delle perplessità, che tuttora permangono, sul programma di volere apportare delle modifiche che indicate inizialmente come formali sono risultate poi tra l’altro essere in gran parte sostanziali, ad alcune disposizioni di legge in tale materia per il rischio al quale si andava in contro di abbassare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ora in data 19/07/2016 il Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, ha depositato in Senato un disegno di legge, firmato anche dalla senatrice Serenella Fucksia, con lo scopo di riordinare e di semplificare ancor di più il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..
Sono tante le novità previste dal disegno di legge (DDL) e fra le più rilevanti si riscontrano:

– una riduzione drastica della struttura del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che dagli attuali 306 articoli e 51 allegati passerebbe a 22 articoli e 5 allegati;

– il riconoscimento di un ruolo dei medici del lavoro e di altri professionisti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inseriti in appositi elenchi da istituire, di supporto alle funzioni pubbliche con la possibilità di certificare, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione adottate dai datori di lavoro;

– la revisione, in tema di responsabilità, della colpa dei datori di lavoro che andrebbe ritenuta “colpa di organizzazione” con la conseguenza che tale responsabilità verrebbe meno ove i datori di lavoro stessi dimostrino di aver provveduto a organizzare l’azienda in modo corretto rispetto alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori. Secondo il DDL in altre parole i datori di lavoro che dimostrino il proprio diligente comportamento con l’adozione e l’efficace attuazione della normativa, con un’esimente che ricorda tanto quella della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 contenuta nell’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, “non possono rispondere penalmente in caso di infortunio che sia derivato da grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore”;

– il riconoscimento della non responsabilità dei datori di lavoro se gli stessi hanno ottemperato ai propri obblighi e se l’evento dannoso per il lavoratore sia risultato dovuto a “circostanze a lui estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le cui conseguenze non sarebbero state comunque inevitabili, nonostante il datore di lavoro si sia comportato in modo diligente”;

– la limitazione dell’intervento degli organi di vigilanza e della magistratura ai soli casi in cui la certificazione fatta dai professionisti venga resa in modo fraudolento, con grave colpa professionale, o per mezzo di false dichiarazioni. Il DDL prevede comunque, per evitare problemi nel passaggio tra i due diversi “modelli” di gestione della salute e sicurezza, un periodo transitorio di tre anni nel quale al datore di lavoro è consentito anche di dimostrare di avere, in tutto o in parte, adempiuto ai propri obblighi del D. Lgs n. 81/2008;

– la previsione di incentivi economici per l’adozione e l’attuazione delle misure organizzative di prevenzione e protezione dai rischi, demandando al Ministero del Lavoro ed all’INAIL il compito di individuare modalità e termini per la fruizione di “sensibili” sgravi sui premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Che dire dunque di questo disegno di legge? In realtà non si sa da dove cominciare per farne un commento. Lo stesso contiene alcuni punti positivi ma anche tanti altri la cui realizzazione appare alquanto utopistica e a volte azzardata. Il progetto infatti di ridurre il D. Lgs. n. 81/2008, che come è noto ha subìto già numerose integrazioni e che tuttora ha bisogno ancora di ulteriori interventi di chiarimento per una sua corretta applicazione (è stata istituita per questa finalità una Commissione per gli interpelli), a soli 22 articoli e 5 allegati sembra abbastanza ambizioso ma in realtà è in pratica assolutamente irrealizzabile a meno che non si vuole distruggere l’intero sistema di prevenzione previsto dalle direttive europee.

L’affidare a medici e a professionisti interni ed esterni la certificazione della regolarità delle condizioni di sicurezza nell’ambito delle aziende sembra più una sorta di scaricabarile ed un tentativo di deresponsabilizzare in parte il datore di lavoro che in fondo è e rimane il primo garante della sicurezza nei luoghi di lavoro, e di addossare in pratica delle sue responsabilità alle figure intermedie aziendali (dirigenti, preposti e gli stessi lavoratori) e alle figure professionali interne o esterne dei certificatori i quali, nel caso di infortuni e di malattie professionali legati a specifiche carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risponderebbero in primis per avere certificato come idonee le condizioni di sicurezza che non erano tali. Appare un po’ eccessivo, infatti, ridurre o eliminare le responsabilità del datore di lavoro solo se questi dimostra di avere posto in essere tutte le misure organizzative idonee rispetto alle esigenze di tutela dei propri lavoratori dipendenti e bisognerebbe vedere anche cosa ne pensano in merito i giuristi e i gestori della giustizia penale.

Discutibile sembra inoltre il volere rivedere o più propriamente il volere abolire l’istituto della “prescrizione” di cui al D. Lgs. n. 758/1994 attualmente vigente, istituto che è risultato essere necessario per garantirsi dell’applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, e impensabile sarebbe l’obiettivo di volere valorizzare invece oltre modo l’istituto della “disposizione” da parte degli organi di vigilanza fino al punto addirittura assurdamente di penalizzare non più le inadempienze alle norme di sicurezza stesse, come ora avviene, ma l’inottemperanza alle “disposizioni” dettate dagli ispettori. Con l’introduzione di un sistema del genere e lasciate che ve lo dica uno che nel campo della vigilanza ispettiva ha operato per decenni si correrebbe il rischio in sostanza che i datori di lavoro, considerata la nota carenza della vigilanza pubblica e l’esiguità delle strutture ispettive, non sarebbero incentivati ad adottare gli interventi di sicurezza necessari in quanto per essi sarebbe più conveniente e più comodo aspettare gli eventuali provvedimenti degli organi di vigilanza, che nei loro interventi dovrebbero fornire, secondo le intenzioni del DDL, tutte le indicazioni indispensabili (anche questo difficilmente realizzabile), piuttosto che adottare nei luoghi di lavoro delle misure di prevenzione che casomai sono urgenti e indifferibili. Se tale disegno di legge fosse attuato si passerebbe in sostanza da un sistema fondato sul controllo pubblico e diretto sul campo delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro ad un sistema di autocontrollo, di autocertificazioni e di dichiarazioni di parte con i risultati che si possono facilmente immaginare. Basti pensare a quanto è accaduto con il sistema delle autocertificazioni della valutazione dei rischi che per fortuna ora è stato abrogato.

Dalla lettura del disegno di legge emerge altresì una contraddizione fra il programma di volere depauperare il D. Lgs. n. 81/2008 delle specifiche indicazioni tecniche in esso contenute, falcidiandolo così come previsto, e l’obiettivo di affidare ai professionisti certificatori l’onere di asseverare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro il quale richiede al contrario la necessità di riferimenti più specifici, più tecnici e più particolari. E’ di insegnamento del resto l’esperienza fatta nel campo dell’antincendio nel quale si è riscontrato che da quando si è voluto affidare a professionisti il controllo della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro si è assistito ad un notevole incremento di norme tecniche specifiche necessarie per dare agli stessi un sicuro riferimento per lo svolgimento della loro attività.

Di positivo nel DDL si riscontra, invece, l’intenzione di prevedere incentivi economici per l’adozione e l’attuazione delle misure organizzative di prevenzione e protezione dai rischi, ma poi si va a scoprire che è un obiettivo atavico già previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e mai messo in atto, e di demandare al Ministero del Lavoro ed all’INAIL il compito di individuare le modalità e i termini per la fruizione di “sensibili” sgravi sui premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

E’ vero infine che, per quanto si può leggere nell’articolo 20 del DDL, la semplificazione riguarderebbe per il momento solo il Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto lo stesso decreto prevede degli interventi legislativi per l’abrogazione e la sostituzione degli altri Titoli, ma se tanto mi dà tanto e se pensiamo ai “tempi biblici” necessari per l’approvazione in Italia delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro non c’è da aspettarsi proprio niente di buono. Sarebbe proprio opportuno quindi, ma neanche questo sarebbe una novità, che questo DDL rimanga nei cassetti del Parlamento.

Gerardo Porreca

Senato della Repubblica, Disegno di legge d’iniziativa dei Sen. Maurizio SACCONI, Serenella FUCKSIA “ Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori

Fonti: Puntosicuro.it, Gerardo Porreca