Il registro antincendio è obbligatorio? Come deve essere? Quali aziende sono tenute a compilarlo? Che novità ha portato la norma UNI 9994-1:2013? Quale sarà il futuro? PuntoSicuro intervista Dario Domenighini, esperto di formazione antincendio.
PuntoSicuro da qualche giorno ha dato puntuale informazione sul futuro Testo Unico sulla Prevenzione Incendi che ha tra i suoi obiettivi anche la semplificazione e riduzione degli oneri di prevenzione incendi.
In attesa del testo definitivo è importante tuttavia, per un giornale come il nostro, cercare di districare alcuni nodi, di dare risposta ad alcuni dubbi relativi al tema della prevenzione incendi, ad esempio in merito al registro antincendio.
E sufficiente fare una breve ricerca in rete per comprendere che su questo registro non c’è chiarezza. Ne parlava il DPR n. 37 del 12 gennaio 1998“Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, poi abrogato dal DPR 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. E in questa abrogazione qualcuno ha letto anche la cancellazione dell’obbligatorietà del registro antincendio, visto come un doppione del Registro delle Manutenzioni. Ma in realtà è lo stesso DPR 151/2011 a parlare di un registro per l’attrezzatura antincendio all’articolo 6…
E allora cosa è cambiato nella tenuta del registro antincendio? Quali aziende sono tenute ad averlo e compilarlo? Come deve essere? E cosa ha cambiato, nella tenuta del registro antincendio, la nuova norma UNI 9994-1:2013? E se ne parla nella bozza del futuro Testo Unico sulla Prevenzione Incendi?
Hanno quindi rivolto tutte queste domande a Dario Domenighini, amministratore della CMA Sistemi Antincendio che si occupa soprattutto, ma non solo, di formazione antincendio di sicurezza.
E ne abbiamo approfittato anche per chiedergli un suo parere sulla direzione e sugli obiettivi normativi della prevenzione incendi in Italia.
Riguardo al registro antincendio in questi anni si sono dette diverse cose, non sempre coerenti tra loro. Qualcuno dice che il registro è obbligatorio, qualcun altro che non lo è più. Si è parlato delle indicazioni della norma UNI 9994-1:2013 e, per finire, di un registro parla anche la bozza del futuro testo unico sulla prevenzione incendi… Facciamo un po’ di chiarezza e diciamo innanzitutto cosa è il registro antincendio.
Dario Domenighini: Il registro antincendio, che può essere anche chiamato registro dei controlli, non è altro che un semplice registro – non sono dei fogli volanti – dove semplicemente devono essere annotate – può essere una pagine, due pagine, tre pagine, … – tutto ciò che un’azienda ha di antincendio. Questo deve essere verificato, controllato e, quindi, annotato. (…)
Lo stesso registro è stato chiamato anche registro dei controlli, registro delle manutenzioni. Sono lo stesso registro? E come deve essere il registro?
D.D.: È un po’ la stessa cosa. (…) Viene chiamato in più modi. Anche solo Registro, perché ad esempio nell’ultima normativa UNI 9994, che riguarda in modo particolare le attrezzature antincendio, le attrezzature portatili e estintori d’incendio, viene addirittura chiamato molto semplicemente “Registro”.
E il registro deve essere una cosa semplice: la semplicità può essere applicata alla piccola azienda, alla piccola attività, e poi anche alla grande attività. Dove poi dietro al registro delle grande attività ci sarà anche il piano di manutenzione (…). Può essere un quaderno, un’agenda, un registro appositamente fatto in alcuni casi, come abbiamo fatto noi, dove su una pagina c’è tutto. Poi chiaramente all’interno un’azienda ci può mettere le sue “bollettine tecniche” oppure può farsi il suo “piano di manutenzione”, che può essere anche in formato elettronico (…).
C’è stata una qualche abrogazione di tale registro? E la sua tenuta è obbligatoria per tutte le aziende?
D.D.: Bisogna dire una cosa. C’è stato ad un certo punto qualche anno fa – per quanto riguardo lo slogan “meno carte e più sicurezza” (…) – qualcuno che aveva ventilato l’abolizione del registro. Però in pratica abolire il registro non fa altro che complicare le varie attività. Anche perché se non ci fosse il registro dei controlli e nessuno l’avesse nominato, ad un certo punto nella prevenzione incendi quando un professionista deve certificare o meglio ancora asseverare la prevenzione incendi non fa altro che chiedere dei requisiti e questi requisiti – soprattutto e anche per la manutenzione e mantenimento degli impianto e dell’attrezzatura antincendio – devono comunque essere annotati. Stiamo parlando di asseverazione, che non è la certificazione, è un qualche cosa in più che il responsabile deve comunque documentare.
Il fatto che qualcuno abbia parlato (di abrogazione, ndr) può aver creato qualche piccola perplessità. Diciamo piccola perché chi è nel campo sa che anche il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008, ndr) all’articolo 30 (Modelli di Organizzazione e di gestione) indica che tutto deve essere molto chiaro, e deve essere organizzato tutto il sistema di sicurezza; chiaramente in questo rientra il discorso del registro e della persona responsabile.
In modo particolare il tema viene richiamato nell’ultima normativa tecnica (UNI 9994, ndr) che è uscita nel 2013 e che riguarda le attrezzature antincendio portatili e estintore, che – riguardo al registro antincendio – indica che la persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro firmato. In questo modo viene fatta chiarezza su tutto. Questa norma UNI ci dice che il registro deve essere sempre presente presso l’attività e tenuto a disposizione delle autorità competenti. (…) Questo registro, che deve essere mantenuto sempre a disposizione, viene indicato anche per quanto riguarda le piccole attività non solo quelle che sono soggette alla prevenzione incendi. In quanto il registro deve essere tenuto oltre che per le autorità competenti, anche per il manutentore. Quindi se uno ha uno o due estintori dovrebbe annotarli sul registro perché il manutentore che arriva – e che magari è una persona nuova perché è stata cambiata l’attività – deve sapere cosa deve andare a fare, dove deve fare manutenzione e quali sono le apparecchiature. Non fa altro che leggerle sul registro antincendio.
Comunque al di là della norma UNI 9994-1:2013, era già l’articolo 6 del DPR 151/2011 a parlare del registro…
D.D.: Sì era molto chiaro. Il DPR 151 diceva molto chiaramente che i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione devono essere annotate in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. E tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. È sempre tutto incatenato e richiamato, Non ci possono essere discussioni. Anche perché comunque il registro diventa un promemoria di ciò che è stato fatto riguardo alla manutenzione sulle attrezzature.
Torniamo sul tema sul campo di applicazione e ribadiamo quanto già espresso. Il registro vale per tutte le aziende o solo per le aziende che rientrano nelle categoria di rischio A, B e C?
D.D.: In modo particolare per quelle. E qui non ci sono dubbi. Poi di fatto poiché tutte le attività, anche le più piccole, hanno un minimo di attrezzature antincendio – chi non ha un estintore in azienda? – ecco che (l’uso del registro, ndr) viene richiamato.
Arriviamo alla bozza del futuro Testo Unico per la prevenzione incendi…
D.D.: Nelle bozze della nuova norma di prevenzione incendi mi sembra che si chiarisca il tutto. Intanto viene proprio indicato il registro nel punto 9.6.2. come “Registro dei controlli” e inserisce qualcosa in più.
Si dice che “nelle attività dove previsto dalle soluzioni conformi, il responsabile dell’attività deve predisporre un registro dei controlli periodici, dove siano annotati: i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi,attrezzature e le altre misure antincendio adottate”. Inoltre devono essere annotate “le attività di informazione, formazione ed addestramento” e tra l’altro si aggiungono anche “le prove di evacuazione”.
E “tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di controllo”. E qui di fatto si richiama ancora l’articolo 46 (Prevenzione incendi) del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008, ndr) (…).
Per concludere, cosa ne pensa della bozza del testo della nuova normativa sulla prevenzione incendi?
D.D.: La trovo molto interessante, anche perché di fatto il professionista di fronte ad una deroga ha la possibilità di applicare qualcosa di conforme. Bisognerà aspettare perché è ancora incompleta su alcuni punti… Per certi aspetti è molto semplice (…) e va a chiarire molti aspetti (…).
Fonte: Puntosicuro
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