La risposta ad alcuni quesiti in merito al registro antincendio con riferimento all’art. 6 del DPR 151/2011. Per i luoghi di lavoro soggetti all’applicazione del Decreto 81 non è necessario adottare il registro. A cura dell’Ing. Claudio Giacalone.
Il tema del registro antincendio, dei soggetti obbligati ad averlo e compilarlo ha sempre suscitato da parte dei nostri lettori molto interesse. Ed è per questo motivo che – con riferimento anche alla recente bozza del futuro Testo Unico sulla Prevenzione Incendi, che ha tra i suoi obiettivi anche la semplificazione e riduzione degli oneri di prevenzione incendi – PuntoSicuro ha pubblicato in questi mesi diverse interviste di approfondimento. La prima a Dario Domenighini, amministratore della CMA Sistemi Antincendio; e la seconda a Calogero Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti, che sul tema sul tema del registro dei controlli/registro antincendio è intervenuto più marginalmente. Nel frattempo abbiamo anche posto alcune domande sul registro e sugli obblighi derivanti all’Ing. Claudio Giacalone, Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, di cui riportiamo brevemente la risposta.
Secondo la previgente normativa del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 [1],tutte le attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco avevano l’obbligo di tenere il registro dei controlli antincendio.
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 [2] ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Pertanto la tenuta del registro dei controlli antincendio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è oggi regolamentata dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in maniera diversa rispetto a quanto precedentemente stabilito dal D.P.R. 37/08.
Secondo l’art. 6 del D.P.R. 151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l’obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l’informazione ai lavoratori.
Si evince pertanto che l’obbligo di adottare il registro dei controlli antincendio è solo a carico dei titolari di attività che non rappresentano luoghi di lavoro quali, ad esempio, edifici civili, autorimesse, impianti per la produzione di calore condominiali.
Invece, per i luoghi di lavoro, soggetti all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è necessario adottare il registro dei controlli, in quanto la disciplina dei controlli è già regolamentata dallo stesso D.Lgs. 81/08.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151:
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
(…)
Art. 6
Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonche’ di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
(…)
Ing. Claudio Giacalone
Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano
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[1] Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
[2] Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Fonti: Puntosicuro.it