Un intervento si sofferma sul Regolamento CLP, sulla definizione e obblighi dell’end-user, sull’importanza delle SDS e sugli strumenti di supporto per la valutazione del rischio, con riferimento ai nuovi criteri di classificazione in vigore.
Per aumentare l’informazione sulle recenti scadenze correlate al Regolamento CLP ( regolamento CE n. 1272/2008) – relativo a classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele – torniamo a parlare oggi degli obblighi, degli adempimenti in materia di sicurezza delle sostanze chimiche.
Ricordiamo innanzitutto che dal primo giugno 2015 è diventato obbligatorio seguire il Regolamento CLP non solo per la classificazione delle sostanze (era obbligatorio dal 1° dicembre 2010) ma anche per la classificazione delle miscele. E con riferimento anche a quanto contenuto nella Circolare del 26 maggio 2015 e nella Circolare del 29 maggio 2015, le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 potranno conservare le etichette conformi alla Direttiva 99/45/CE (D. Lgs 65/03) fino al 1° giugno 2017.
Dopo aver ricordato alcune recenti scadenze, ci soffermiamo a parlare dei regolamenti europei e degli obblighi correlati con riferimento alla “ Conferenza CLP 2015. Verso la piena attuazione del Regolamento 1272/2008: 1 giugno 2015” (Roma, 19 maggio 2015). Conferenza organizzata dall’Istituto Superiore di Sanità ( Centro Nazionale Sostanze Chimiche) e dal Ministero della Salute.
Uno degli interventi più attesi era sicuramente quello a cura del Dott. Celsino Govoni (Dirigente Chimico del Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena, e componente di innumerevoli comitati, coordinamenti e forum sul tema del rischio chimico), dal titolo “Esperienze di supporto alle PMI per la gestione del rischio chimico (Titolo IX del D.Lgs. 81/08) in previsione dell’entrata in vigore dei nuovi criteri di classificazione”.
La prima parte dell’intervento ha riguardato l’implementazione del CLP nei luoghi di lavoro.
Dopo aver ricordato le principali scadenze e i soggetti che possono supportare le PMI nella gestione del rischio chimico, il relatore riporta una importante criticità applicativa presente nei luoghi di lavoro dell’Unione Europea.
È infatti ancora forte “l’impatto delle differenze di pericolosità delle sostanze e delle miscele pericolose definite secondo i criteri di classificazione europei (CLP) rispetto a studi scientifici di Organismi Internazionali (ad es. IARC) o a classificazioni di pericolosità non aggiornate fornite all’END-USER (ad es. a causa di proroghe o a ritardi nell’aggiornamento)”.
E ricordando che si intende per agente cancerogeno – secondo il Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – “una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1A E 1B secondo il Regolamento CLP”, vengono fatti alcuni esempi di differenza tra le classificazioni.
In ogni caso – si sottolinea – che “la conoscenza di una nuova proprietà pericolosa per la salute e per la sicurezza dell’uomo di una sostanza (ad es. stirene Repr.2 H361d e STOT RE1 H372 organi uditivi) o di una miscela porta alla necessità di aggiornare il documento di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi secondo il Titolo IX Capo I (e II) D.Lgs. 81/08”.
Un altro aspetto trattato nell’intervento è stato relativo al ruolo ed obblighi principali dell’END-USER, dell’impresa utilizzatrice finale.
Come possiamo identificare l’utilizzatore a valle/DU (Downstream User)?
– DU-Formulatori: “sono coloro che producono le miscele che verranno impiegate dal DU-Finale in tutta la catena di approvvigionamento, come le vernici, pitture, lubrificanti, detergenti, colle, adesivi, ecc.., partendo da sostanze o da miscele;
– DU-Finali (END-USER): sono coloro che impiegano le sostanze o le miscele senza commercializzarle, essendo produttori di articoli o di prodotti del consumo, i quali normalmente applicano o incorporano a loro volta sostanze o miscele nei beni prodotti”.
Ricordiamo dunque quali sono i principali obblighi CLP del Formulatore-DU e del DU-Finale:
– “informarsi delle nuove pericolosità delle sostanze e delle miscele;
– fornire ed acquisire una SDS (Safety Data Sheet, scheda dati di sicurezza, ndr) aggiornata;
– informarsi reciprocamente delle nuove informazioni sul pericolo o sull’adozione di nuove misure di gestione del rischio chimico e quando le RMM (Risk Management Measures, misure di gestione del rischio, ndr) proposte non siano considerate più appropriate;
– tenere a disposizione tutte le informazioni impiegate per la valutazione del rischio chimico e conservare ogni completo documento di valutazione del rischio chimico per un periodo di almeno dieci anni dopo la fornitura e l’uso della sostanza o la miscela”.
Riguardo poi alle criticità applicative per il DU e la comunicazione lungo la catena dell’approvvigionamento, si ricorda l’importanza delle schede dati di sicurezza.
Rimarcando che “l’uso sicuro deve essere l’obiettivo del DU ed in particolare dell’END-USER”,
la relazione si sofferma sulle SDSs e sulle eSDSs (schede dati di sicurezza estese) che devono: – “essere fornite dal fornitore”;
– “essere ottenute dal DU”.
Veniamo infine alla “valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni e le relative misure di gestione del rischio chimico” in relazione alle novità dei regolamenti europei. Tema che PuntoSicuro approfondirà nei prossimi giorni anche con un’interessante intervista in esclusiva a Ludovica Malaguti Aliberti (Centro Nazionale delle Sostanze chimiche – ISS – Roma).
Nella relazione del Dott. Celsino Govoni si ricorda che gli agenti chimici pericolosi secondo il Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/2008 “sono sostanze pericolose tal quali o miscele pericolose tal quali o miscele od articoli contenenti sostanze pericolose o processi lavorativi che pur impiegando sostanze pericolose o non pericolose possono comunque rilasciare altre sostanze pericolose che possono non essere in possesso di una classificazione armonizzata o di un’auto-classificazione”.
E per facilitare il percorso di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute, La Regione Toscana “ha impegnato circa 750.000 euro per validare un modello di valutazione del rischio chimico attraverso la partecipazione delle PMI e delle Aziende USL delle tre Aree Vaste in 4 anni di sperimentazione”. Altre Regioni, come l’Emilia Romagna, per facilitare il percorso di valutazione utilizzando i criteri di classificazione presenti nell’Allegato I del Regolamento CLP, la comparazione presente nell’Allegato VII fra Direttiva SOSTANZE e CLP e l’uso di modelli di valutazione ha organizzato vari corsi di formazione e aggiornamento.
Riportiamo infine le conclusioni del relatore che ricorda come un aspetto che deve essere chiaro è la “centralità della conoscenza della pericolosità degli agenti chimici impiegati nel processo di valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro”.
Una conoscenza che in ogni luogo di lavoro è “indispensabile per la scelta delle misure di gestione dal rischio”.
“ Esperienze di supporto alle PMI per la gestione del rischio chimico (Titolo IX del D.Lgs. 81/08) in previsione dell’entrata in vigore dei nuovi criteri di classificazione”, a cura del Dott. Celsino Govoni (Dirigente Chimico del Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena), intervento alla “Conferenza CLP 2015. Verso la piena attuazione del Regolamento 1272/2008: 1 giugno 2015”
Fonti: USL Modena, Puntosicuro.it