Esempi di infortuni in cui è stata rilevata l’assenza di un dispositivo di trattenuta come la cintura di sicurezza. Incidenti nei lavori in quota e su coperture. Le dinamiche degli infortuni, i fattori causali e la prevenzione. Sappiamo che le cadute dall’alto, come più volte ricordato dal nostro giornale, rappresentano all’incirca un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro registrati dal Sistema di sorveglianza Infor.MO. E nei “lavori in quota”, dove con lavoro in quota (D.Lgs. 81/2008) si intende l’attività lavorativa che espone un lavoratore ad un rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, in questa tipologia di lavori (art. 115, D.Lgs. 81/2008), se non sono state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei.

Ma purtroppo in molti casi i dispositivi di protezione anticaduta e di trattenuta non vengono forniti o non vengono utilizzati…
Nel lungo viaggio della rubrica “ Imparare dagli errori” attraverso gli infortuni in cui si evidenzia una mancata fornitura o un mancato utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), ci soffermiamo oggi sui dispositivi anticaduta con particolare riferimento alla cintura di sicurezza.

Le dinamiche degli infortuni presentati sono tratte dalle schede di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

I casi di infortunio in assenza di cinture di sicurezza

Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto presso un’azienda agricola dove un lavoratore è intento a verificare la corretta chiusura di un tappo di un silos per mangime.

Per questa operazione, essendo il tappo ad una quota superiore a 4 metri, il lavoratore sale con una scala in ferro sul tetto del fienile, adiacente il silos composto di onduline in fibrocemento; mentre è intento a visionare il silos le onduline cedono ed il lavoratore precipita a terra causandosi un trauma cranico con frattura parietale sinistra, distorsione cervicale e contusione toracica.

Questi i fattori causali dell’incidente rilevati dalla scheda:

“assenza di dispositivi di protezione collettiva anticaduta (camminamenti con tavoloni ripartizione carico);
il lavoratore non indossava cintura di sicurezza anticaduta”.

Il secondo caso riguarda un infortunio nei lavori di rimozione di materiale elettrico dalla copertura di un box prefabbricato in fase di ristrutturazione.

Un lavoratore è intento ad eseguire la rimozione utilizzando una scala metallica doppia. Accidentalmente precipita cadendo rovinosamente a terra riportando frattura al cranio.

La scala metallica era sprovvista di sistemi antisdrucciolevoli ed al lavoratore non era stata fornita cintura di sicurezza.

Il terzo caso riguarda un altro infortunio relativo ad attività su copertura.

Un lavoratore deve procedere alla sostituzione di una lastra in plexigas posta sulla copertura del capannone realizzata con pannelli di lamiera gregata praticabili e, limitatamente alle zone per l’illuminazione naturale, con pannelli in plexigas trasparenti non praticabili.

Il lavoratore si porta sulla copertura conscio che i pannelli metallici erano praticabili mentre quelli trasparenti non erano portanti. Nel procedere alla rimozione del pannello da sostituire, non trattenuto da cintura di sicurezza e senza l’utilizzo di altri pannelli per uniformare il carico, perde l’equilibrio mettendo il piede sul pannello in sostituzione il quale, sotto il peso del lavoratore, si rompe provocando la caduta del lavoratore stesso nel locale sottostante sul materiale depositato, con attenuazione della caduta che, in assenza di materiali depositati, sarebbe stata di circa 7 metri (altezza della copertura).

Nella caduta riporta la frattura dell’omero.

Questi i fattori causali rilevati:

“mancato uso cintura di sicurezza”;
“lavora non trattenuto da cintura di sicurezza e senza l’utilizzo di altri pannelli per uniformare il carico”.

La prevenzione degli infortuni

Sono moltissimi gli infortuni, nelle schede di INFOR.MO., correlati al mancato uso o alla mancata fornitura di cinture di sicurezza.

Per avere qualche informazione sull’uso di questo dispositivo e per migliorare, dunque, la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota possiamo fare riferimento ad una scheda sui dispositivi di protezione individuale (DPI) per l’accesso, il percorso e il transito sulle coperture, pubblicata sul sito “ coperturasicura.toscana.it”, scheda che fa riferimento al Decreto legislativo 81/2008 e alla normativa della Regione Toscana

Nella scheda “ CINTURA DI SICUREZZA UNI 358 (DPI002)” il DPI “cintura di sicurezza” viene presentato come un dispositivo di trattenuta (“intendendo per trattenuta la condizione che per la lunghezza del cordino e del posizionamento dell’ancoraggio rende impossibile la caduta”) che, in caso di caduta, trattiene l’operatore impedendone lo scivolamento e/o il rotolamento.

Si tratta in particolare di un DPI che “non deve assolutamente essere utilizzato per arrestare una caduta dinamica” e che è “costituito da un insieme di nastri e/o cinghie, con possibilità di registrazione e di adattamento a varie taglie, che avvolgono sul punto vita, dal bacino all’addome, il corpo dell’utente”. La cintura, che ha diversi elementi di attacco al fine di vincolarla al sistema di trattenuta, può essere dotata di sostegno posteriore e può avere cinghie per le spalle e per le gambe.

Inoltre il dispositivo “cintura di sicurezza”:

“deve essere realizzato nel rispetto dei criteri di ergonomicità ed adattabilità all’utilizzatore, in modo da consentire lo svolgimento del proprio lavoro senza disagio;
deve essere costituito da materiale resistente, i cui nastri e fili devono essere in fibre tessili sintetiche resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni dinamiche, poco sensibili ai fenomeni dell’invecchiamento;
deve essere in buono stato di conservazione; mantenuto in stato di efficienza e di igiene; in caso sia necessario provvedere a sostituzioni di parti e/o riparazioni, deve rimanere in azienda traccia documentale delle stesse, e in ogni caso le stesse devono essere condotte assicurando il livello di qualità prestazionale garantito dal fabbricante al momento dell’acquisto”;
nei lavori in quota “non rientra fra i sistemi di protezione contro la caduta dall’alto (v. D.Lgs. 81/08, art. 115). Non può essere considerato un dpi di arresto caduta ai fini di anticaduta dall’alto, ma solo quale dispositivo di trattenuta” e il “suo uso in cantiere deve essere limitato nel tempo (piccole manutenzioni) e qualora le lavorazioni richiedessero tempi più lunghi deve essere utilizzato solo per il tempo necessario alla messa in opera delle opere provvisionali occorrenti”.

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della scheda che riporta altre indicazioni e criticità relative all’utilizzo di cinture di sicurezza.

dal Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 8424, 8348, 6192 (archivio incidenti 2002/2015).

Fonti: Tiziano Menduto, Puntosicuro.it