Nuovo Codice prevenzione incendi: dal 20 ottobre è entrata in vigore l’eliminazione del doppio binario per la progettazione antincendio per le ex attività non normate. Le circolari CNI e VV.FF

Al fine di continuare l’azione di semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, sono state approvate delle modifiche al Codice prevenzione incendi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 95/2019 del decreto del 12 aprile 2019, con oggetto:

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

In merito, il 15 ottobre 2019, i Vigili del Fuoco hanno diramato una circolare esplicativa che analizza l’art.2 e 3 del dm 12 aprile 2019.

Eliminazione del doppio binario

Si tratta del decreto che apporta modifiche al dm 3 agosto 2015 e sancisce, in parte, l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario per la progettazione antincendio delle ex attività non normate, ossia soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, come evidenziato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nelle recenti circolari:

Tale norma è entrata in vigore il 20 ottobre 2019, 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, ponendo fine al periodo transitorio (durato circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Le modifiche introdotte al Codice prevenzione incendi

Le modifiche riguardano 41 attività, comprese nell’Allegato 1 del dpr n. 151/2011; per tali attività (ex non normate), la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventa così l’unico riferimento progettuale.

Attività soggette al nuovo codice

L’obbligo riguarda sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire un utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell’Allegato 1 al dpr n. 151/2011.

Attività escluse

Invece saranno per ora escluse, così come riportato all’art. 3 del decreto, da tale obbligo le RTV attuali:

  • 66 – strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
  • 67 – asili nido;
  • 69 – attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
  • 71 – aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
  • 75 – depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili;

per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

Le novità del decreto

Con il decreto pubblicato vengono introdotti due elementi:

1-  l’ampliamento del campo di applicazione del dm 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’Allegato I al dpr n. 151/2011). Si sottolineano in particolare:

  • l’introduzione dell’attività 69: l’emanazione della RTV ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l’applicazione del Codice;
  • l’introduzione dell’attività 72, legata all’RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.;
  • l’introduzione dell’attività 73.

2 – l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi“. Il decreto di modifica interviene sulla modalità dì applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:

  1. il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV “di nuova realizzazione“;
  2. il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare;
  3. per gli interventi di modifica non rientranti nel caso 2), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all’intera attività;
  4. il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell’allegato I, sia per quelle non ricadenti nell’allegato I);
  5. per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale ed il Codice.

Tabella CNI

Nella circolare 378/2019 del CNI (che integra la circolare n.  361 di marzo) è presente, inoltre, l’utile tabella di sintesi delle modalità di utilizzo del Codice per le attività rientranti nel suo campo di applicazione.


Tipologia di attività

Progettazione di 
nuove attività 

Progettazione di 
nuove attività

Progettazione di modifiche / ampliamenti di attività esistenti

Attività soggette (DPR 151/2011)

Senza RTV

Obbligatorio il  Codice


Il progettista sceglie tra:
– applicazione del Codice alla sola modifica e/o ampliamento
– applicazione del Codice all’ intera attività
– se il Codice non è compatibile
con l’esistente, 
applicazione dei criteri generali  di prevenzione incendi (metodo tradizionale)

Attività soggette (DPR 151/2011)

Con RTV

Il progettista sceglie tra:
• Codice
• regole tecniche prescrittive tradizionali

Attività sotto soglia di assoggettabili tà o non elencate in allegato 1 del DPR 151/2011
Il Codice può essere applicato come riferimento, in alternativa alle regole tecniche tradizionali Il Codice può essere applicato come riferimento, in alternativa alle regole tecniche tradizionali Il Codice può essere applicato come riferimento, in alternativa alle regole tecniche tradizionali

La circolare del 15 ottobre dei Vigili del fuoco

La circolare evidenzia i principali elementi di novità introdotti dal decreto del 12 aprile 2019:

art.2 del dm 12 aprile 2019

Con tale articolo è stato, innanzitutto, ampliato l’elenco delle attività ricomprese in allegato I del dPR 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio, le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall’originario campo di applicazione del dm 3 agosto 2015.

Si evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso.

Nei commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l’entrata in vigore del decreto in argomento; in estrema sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l’applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di intervento.

art.3 del dm 12 aprile 2019

Tale articolo ha introdotto nel dm 3 agosto 2015 l’articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative.

Come in precedenza accennato, si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all’art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell’allegato I al dPR 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un’attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l’applicazione del dm 9 aprile 1994 e s.m.i. o del dm 9 agosto 2016).

Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario.

Clicca qui per scaricare il decreto del 12 aprile 2019

Clicca qui per scaricare la circolare dei VV.FF. del 15 ottobre 2019

Fonti: BibLus-net, VV.FF.