L’inail ha pubblicato gli atti di un seminario che affronta sfide e cambiamenti per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’era digitale. Focus sulle nuove modalità di lavoro e sulla normativa e sicurezza relativa al lavoro agile.

È evidente che il mondo del lavoro, sotto la spinta della continua evoluzione tecnologica, sia in trasformazione da molti punti di vista con conseguenze notevoli anche sulle tutele in materia di salute e sicurezza.

Ad esempio con la cosiddetta quarta rivoluzione industriale si sta introducendo un nuovo concetto di ‘lavoro’ nell’ambito della cosiddetta gig economy, una sorta di modello economico dove non esistono più prestazioni lavorative continuative ma si lavora generalmente on demand.

Per affrontare gli impatti dei cambiamenti introdotti da queste trasformazioni, ragionare sulle regolamentazioni da introdurre e sugli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, l’ Inail ha recentemente pubblicato gli atti di un seminario, di aggiornamento dei professionisti Contarp, Csa (Consulenza statistico attuariale) e Cit (Consulenza per l’innovazione tecnologica) dell’Inail, dal titolo “Sfide e cambiamenti per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’era digitale” (Firenze, 23-25 ottobre 2018).

Atti del seminario:

Atti del seminario

Ci soffermiamo oggi in particolare su una nuova forma di modalità organizzativa lavorativa dettata dal crescente sviluppo e utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il lavoro agile o smart working.

Le nuove modalità di organizzazione del lavoro
Di lavoro agile, anche con riferimento alla Legge n. 81 del 22 maggio 2017, si parla nell’intervento dal titolo “Lavoro agile e salute e sicurezza sul lavoro: nuove modalità di lavoro e nuove tutele”, a cura di F. Benedetti, C. Kunkar, D. Magnante, B. Manfredi, L. Quaranta e F. Venanzetti (Inail, Direzione generale, Contarp), M. Parrella (Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Riguardo alle nuove modalità di organizzazione del lavoro l’intervento segnala che Eurofund, la fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ha pubblicato nel 2015 un rapporto su nuove forme di lavoro o forme di crescente importanza individuando “le nove categorie di seguito elencate:

employee sharing;
job sharing;
interim management;
casual work;
ICT-based mobile work;
voucher-based work;
portfolio work;
crowd employment;
collaborative employment”.

In particolare si indica che nell’ICT-based mobile work, “telelavoro mobile, svolto tramite dispositivi ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), i lavoratori possono svolgere il loro lavoro da qualunque posto in qualsiasi momento, grazie alle moderne tecnologie”. E proprio l’ICT-based mobile work è “la modalità di svolgimento del lavoro a cui possiamo riferirci considerando il lavoro agile”.

In questo caso il termine “teleworker” lascia spazio così al “mobile worker” che in una pubblicazione della Commissione Europea del 2010 “viene definito come il lavoratore che per almeno dieci ore a settimana lavora fuori dall’abitazione e dal luogo principale di lavoro utilizzando il computer e le connessioni online. Più in generale per ICT-based mobile work si fa riferimento, nel rapporto Eurofund, a un lavoro condotto in parte, ma regolarmente, fuori dall’azienda o dalla postazione lavorativa della propria abitazione utilizzando ICT per connessioni on line ai sistemi aziendali. Di fatto, a differenza del telelavoro, non c’è una postazione fissa ma una flessibile, che comprende vari luoghi, persino la strada”.

Nell’intervento sono riportati anche gli aspetti positivi e negativi correlati a questa particolare modalità di lavoro.

La disciplina normativa sul lavoro agile
Si segnala la a disciplina del lavoro agile è stata introdotta dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Il secondo dei tre capi della legge mira “a favorire la flessibilità della prestazione lavorativa subordinata e contiene l’innovativa previsione del lavoro agile con lo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche con riferimento al pubblico impiego”. E in questo caso si promuove con il lavoro agile “una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si aggiunge inoltre che la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale”.

È poi ribadito che il datore di lavoro “garantisce la salute e la sicurezza ed è prevista la consegna di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale, in cui siano individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte”.

Anche in questo caso l’intervento riporta ulteriori dettagli normativi, anche con riferimento alla legge n. 124 del 7 agosto 2015 e al decreto legislativo 81/2008.

Indicazioni per la sicurezza e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Si segnala poi che in data 1 giugno 2017 è stata emanata la direttiva n. 3 del Presidente del consiglio dei ministri che riporta gli indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e le linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro.

Le linee guida contengono infatti indicazioni relative all’organizzazione del lavoro e alla gestione del personale “per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l’esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”. E si forniscono anche alcune indicazioni esemplificative per la “definizione dei contenuti minimi dell’informativa che il datore di lavoro deve predisporre e consegnare alla lavoratrice o al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile”.

Ricordando che i contenuti dell’informativa “vanno sviluppati in funzione dei rischi generali e rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in ambienti diversi da quelli aziendali”, l’intervento riporta “i principali punti da trattare nel caso di prestazioni di lavoro svolte in ambienti indoor:

“indicazioni circa la sicurezza antincendio (principi generali sull’incendio e utilizzo dei mezzi di estinzione, comportamento in caso di incendio, atmosfere esplosive, ecc.);
indicazioni sui requisiti igienici minimi dei locali (microclima, temperatura e umidità dei locali, elementi di qualità dell’aria con riferimento al ricambio d’aria e alla presenza di eventuali sorgenti di emissioni, impianti termici e di condizionamento, ecc.);
efficienza ed integrità di strumenti/dispositivi e attrezzature/apparecchiature prima dell’uso;
utilizzo delle attrezzature di lavoro/apparecchiature (istruzioni d’uso);
comportamento da tenere in caso di funzionamenti anomali e/o guasti delle attrezzature/ apparecchiature utilizzate proprie e/o ricevute;
requisiti minimi su impianti di alimentazione elettrica;
indicazioni sul corretto utilizzo dell’impianto elettrico, (buono stato dei cavi elettrici di collegamento e loro posizionamento utilizzo prese, sovraccarico, prevenzione incendi, ecc.);
caratteristiche minime relative alla ergonomia della postazione dotata di videoterminale;
caratteristiche minime relative alla ergonomia nell’utilizzo di computer portatili, tablet, ecc.”.
Nel caso poi la prestazione di lavoro si svolga invece in ambienti outdoor “l’informativa deve prevedere anche i seguenti contenuti minimi:

indicazioni sulla pericolosità dell’esposizione diretta alla radiazione solare;
indicazioni sulla pericolosità dell’esposizione prolungata a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli (caldo o freddo intensi, elevata umidità);
limitazioni e eventuali accorgimenti da adottare ove sia necessario svolgere attività in luoghi isolati o in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;
pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di animali o che non siano adeguatamente manutenute con riferimento alla vegetazione al degrado ambientale, alla presenza di rifiuti, ecc.;
pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di sostanze combustibili o infiammabili e sorgenti di ignizione;
pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile”.

Concludiamo segnalando che l’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, segnala anche il progetto “Lavoro agile per il futuro della PA”: un progetto che risponde all’esigenza di contribuire a sviluppare e diffondere nelle pubbliche amministrazioni “un nuovo modello culturale di organizzazione del lavoro più funzionale, flessibile e capace di rispondere agli indirizzi di policy e alle esigenze di innalzamento della qualità dei servizi nonché di maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, incidendo positivamente anche in termini di risparmio”. Il fulcro dell’iniziativa è rappresentato – conclude l’intervento – “dalla realizzazione di progetti pilota per la sperimentazione di percorsi di smart working nelle PA locali focalizzati, in particolar modo, su interventi di formazione e change management. Azioni trasversali al progetto sono la creazione di un Network stabile di attori strategici e un’azione di comunicazione diffusa e capillare”.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Inail, “ Sfide e cambiamenti per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’era digitale”, atti del seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp, Csa e Cit dell’Inail – Firenze, 23-25 ottobre 2018

 

Fonti: Inail, Puntosicuro.it