La Commissione Interpelli risponde ad un quesito relativo all’informazione dei lavoratori, come richiesta dal Testo Unico. L’informazione deve essere svolta in forma prioritaria ed esclusiva dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?
Uno degli obblighi importanti dei datori di lavoro e dei dirigenti nei luoghi di lavoro, oltre a provvedere alla necessaria formazione dei lavoratori, è quello relativo alla loro “informazione”, dove con “informazione” si può intendere “il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro” (art. 2, D.Lgs. 81/2008). O come ricordato anche nell’articolo di PuntoSicuro “ Decreto 81: il datore di lavoro e l’obbligo di informazione”, si può anche parlare di informazione come “trasferimento mirato a tutti i soggetti interessati di notizie e contenuti di carattere comportamentale, procedurale, concettuale, in aree tematiche tecnologiche, tecniche, scientifiche e legislative, utili ad attivare il complesso processo di prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie” (G. Roseo, Inail, ex Ispesl).
Ma a chi compete l’informazione ai lavoratori? Ci sono attori della sicurezza che hanno, in forma prioritaria ed esclusiva, la funzione di “informare” i lavoratori?
Prima di fornire alcune recenti risposte sul tema fornite dalla Commissione Interpelli – prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 – vediamo di ricapitolare cosa si intenda per “informazione” nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) con riferimento al contenuto integrale dell’articolo 36:
Articolo 36 – Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose53 sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Ricordiamo, a proposito del contenuto del comma 3, che i lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9 sono i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati e i lavoratori a domicilio, che, tra l’altro, erano già stati oggetto di un interpello nel 2013 proprio sul tema dell’informazione/formazione ( Interpello n. 13/2013 del 24 ottobre 2013).
Veniamo ora all’Interpello n. 2/2017 del 13 dicembre 2017, pubblicato il 16 gennaio 2018, che ha per oggetto la “risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)”.
In particolare si indica nel nuovo documento che l’Unione Generale del Lavoro (UGL) “ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del ‘combinato disposto degli artt. 31 e 36’ del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in ‘forma prioritaria ed esclusiva’ dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Al riguardo La Commissione Interpelli premette che:
a) “l’articolo 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008, definisce l’informazione come il ‘complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro’;
b) l’articolo 18, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di ‘adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37’;
c) l’articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una ‘adeguata informazione’ e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere – pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 17 del citato decreto legislativo;
d) l’articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, elencando i ‘compiti’ dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi – e non quindi solamente quelli del suo Responsabile – specifica che vi sia anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36”.
Fatte queste premesse e sulla base di tali elementi la Commissione Interpelli ritiene, in definitiva, che “rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori”.
Scarica la normativa di riferimento:
Fonti: Puntosicuro.it, dplmodena.it