news-cerchiatoLa Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008. Le nuove imprese edili possono rimandare la valutazione dei rischi e la trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza?

Fino ad oggi era abbastanza usuale che le nuove imprese edili utilizzassero il comma 3-bis dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 – un comma aggiunto al Testo Unico dal D.Lgs. 106/2009 e poi modificato dalla legge n. 161 del 30 ottobre 2014 – per posporre l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del Piano Operativo di Sicurezza (POS):

Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
(…)
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
(…)

Ma un’importante risposta della Commissione Interpelli ad un quesito inviato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori), che PuntoSicuro pubblica in anteprima, potrebbe spingere le imprese edili a realizzare e trasmettere subito la valutazione dei rischi e il Piano operativo di sicurezza, strumento essenziale per la prevenzione degli infortuni.
Stiamo parlando del recente Interpello n. 3/2016 del 21 marzo 2016 che ha, infatti, per oggetto la “risposta al quesito relativo all’applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008”.

Federcoordinatori aveva infatti inviato alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, un quesito in merito alle “modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione, alla luce di quanto previsto dall’art. 28 comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 che prevede che per tali imprese il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.
E in particolare la federazione sindacale ha chiesto il parere della Commissione per sapere se “il principio enunciato dal sopracitato art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di posticipare la redazione del DVR, sia applicabile anche al POS”.

Come sempre, per rispondere al quesito la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative.

Dopo aver ricordato il contenuto dell’art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, da noi riportato a inizio articolo, si segnala anche il contenuto dell’art. 89, comma 1, lett. h), sempre del d.lgs. n. 81/2008, che definisce il ” piano operativo di sicurezza”:

Articolo 89 – Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
(…)
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV;
(…)

Fatte queste doverose premesse, la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, “non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare ‘l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo […]’ (art. 92, co 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente”.

E, conclude la Commissione, è opportuno evidenziare che, “in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi” e a dare ‘immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’.

In relazione alla rilevanza della risposta fornita dalla Commissione Interpelli, per concludere l’articolo di presentazione dell’Interpello abbiamo rivolto qualche breve domanda a Fabrizio Lovato, presidente di Federcoordinatori.

Quella della Commissione Interpelli era una risposta scontata?
Fabrizio Lovato: No, non era assolutamente scontata ed è invece una risposta chiara della quale non possiamo che ringraziare la Commissione e il suo presidente Giuseppe Piegari. È importante che il Ministero si sia espresso su questo tema…

Ricordiamo la situazione che ha originato il quesito…
F.L.: Molte nuove imprese, che a volte vengono costituite in brevissimo tempo, anche in un giorno, mandano i documenti al coordinatore alla sicurezza e avvisano che devono entrare in cantiere a lavorare. Ma se il coordinatore chiede la documentazione relativa alla valutazione, al POS, rispondono che, a norma dell’articolo 28 del TU, si hanno 90 giorni per trasmetterla…

Dunque molte nuove imprese partono con i lavori senza avere un POS…
F.L.: Sì, per molte imprese spesso la documentazione di sicurezza è l’ultimo dei problemi… Ma senza valutazione del rischio non sai che dispositivi di protezione far utilizzare ai lavoratori, non sai che formazione fare, … Invece è necessario subito un piano operativo di sicurezza per poter tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori. E la risposta della Commissione Interpelli, sulla non applicabilità dell’art. 28, comma 3-bis, è ora chiara e inequivocabile.

Fonti: Puntosicuro.it