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Analisi delle modifiche apportate dall’art. 21 del recentissimo DLgs 151/2015 all’art 53 del DPR 1124/1965 per quanto riguarda la certificazione delle malattie professionali: da obbligo deontologico a obbligo normativo sanzionato.

L’omissione della denuncia ai sensi dell’art.139 del T.U. [1], è obbligo sanzionato, per il medico, mentre, sino ad oggi, la mancata redazione della certificazione ai sensi dell’art.53 del T.U. n.1124/1965 in merito sia all’infortunio sul lavoro, sia alla malattia professionale rimaneva un obbligo deontologico [2] , ma non un obbligo normativo per cui fosse prevista una sanzione.

La mancata emissione del certificato non comportava infatti alcuna sanzione, in quanto l’art. 53 del D.P.R. n.1124/1965 risultava inserito al Cap. IV di detta normativa – quindi relativo ad adempimenti del Datore di Lavoro – e si limitava a declinare che la denuncia da trasmettere – sia per infortuni che per malattia professionale – doveva essere “corredata da certificato medico”, aggiungendo che in caso di malattia professionale “Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore” senza porre a carico del sanitario alcun obbligo specifico; l’atto medico in questione rientrava, pertanto, in un obbligo deontologico.
Il cosiddetto decreto semplificazione, D.L.gs 14 settembre 2015 n.151, all’art.21, 1° comma, lett. b, con diverse e significative modifiche riscrive, di fatto integralmente l’articolo.
Riportiamo l’ articolo così come scaturito dalla nuova normativa con le modifiche apportate che entreranno in vigore, come statuito dall’art. 21, c 2, dal 180° giorno alla data di entrata in vigore del decreto – 24 settembre 2015 – e che avranno, quindi, efficacia a decorrere dal 22/03/2016

Art. 53.
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall’infortunio.
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.

La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell’operaio, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall’armatore all’Istituto assicuratore e all’autorità portuale o consolare competente. Quando l’infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l’infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all’Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio)) sia nel territorio nazionale sia all’estero.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione)

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l’ammenda da euro 258 a euro 1.549 [3]

I comma 8 e 9 dell’attuale articolo definiscono nuovi compiti e nuove responsabilità a carico del medico per il cui mancato adempimento viene comminata una sanzione; dalla lettura del comma 3 dell’articolo 21 del D.Lgs 151/2015, si evince, inoltre, che il medico, qualora rediga la certificazione ai fini assicurativi risulta esentato dal fare la denuncia di cui all’art.139.

Il comma sopra citato infatti recita: “A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale…… si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139….”. questa è certamente una semplificazione.

Giova però ricordare le finalità totalmente diverse delle due certificazioni; una, quella ai fini assicurativi ai sensi dell’art.53 richiede il consenso informato a procedere da parte del lavoratore l’altra – la denuncia ex. art.139 – ai fini epidemiologici per alimentare il Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, che può (e deve) esser fatta anche senza effettuare la certificazione ai fini del riconoscimento, qualora la malattia sia inserita nell’elenco di cui al DM 10 giugno 2014 ma non la si ritenga causata dal lavoro.

Ciò detto però la problematica nuova, e che commenteremo, è quanto scaturisce dai citati comma 8 e9,e da quanto previsto, in chiusura, dall’articolo 53 ove, al comma 11, si legge ” I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l’ammenda da…..”quest’ultimo periodo risulta invariato rispetto all’originario articolo.

Orbene, sino ad ora, essendo l’art. 53 inserito nel capo IV del T.U. n.1124/1965, titolato “Datori di Lavoro”, era sempre stato letto che “i contravventori alle precedenti disposizioni..” fosse riferito esclusivamente ai datori di lavoro che omettevano di fare la denuncia, ma l’inserimento dei due commi – 8 e 9 – cambia completamente lo scenario facendo diventare parte attiva nel procedimento anche il medico e pertanto riteniamo che tra i contravventori sanzionabili ci sia anche il medico.

Di fatto un obbligo che sino ad ora era stato deontologico è diventato un obbligo giuridico sanzionabile e questo, forse, per una migliore tutela del cittadino lavoratore; non dimentichiamo che la nostra Repubblica, come recita l’articolo 1 della Costituzione è fondata sul lavoro.

I due citati commi cosi, infatti, recitano:
“Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La dizione del comma 8,se ci si riflette un po’.sembra avere la stessa valenza di quella di cui all’art.139 del TU 1124/1965 che recita “E’ obbligatoria per ogni medico che ne riconosca la esistenza la denuncia delle malattie professionali che….”.

In entrambe i casi vi è un preciso dettame, nell’ art.139, viene utilizzata la dizione “è obbligatoria per ogni medico”, nell’art.53 si legge “Qualunque medico è obbligato..”
In questa ultima fattispecie è insito non solo un obbligo di certificazione ma anche un obbligo di modalità di trasmissione e di temporizzazione.

Questo è specificatamente normato in quanto, entrambe i comma in discussione, dettano che la trasmissione deve avvenire “esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore” e “contestualmente alla sua compilazione.”, mentre il comma 10 statuisce che la trasmissione deve essere effettuata “utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore” evitando così possibili dubbi sulla modalità trasmissione come avvenuto, nel recente passato, per altri dati in altre circostanze.

In questa ultima fattispecie non solo risulta un obbligo di certificazione ma anche un obbligo di modalità di trasmissione e di temporizzazione

Quest’ ulteriore ed impegnativo onere, peraltro sanzionato, anche in maniera pesante, a carico del medico, attraverso la “semplificazione” di cui al d.lgs.n.151/2015,che introduce l’obbligatorietà dell’invio telematico di una certificazione, viene ad assolvere, rapidamente e con appropriatezza a due funzioni che sino ad ora erano state tenute ben distinte facendo riferimento a due articoli diversi del T.U.: art.53 ed art. 139.

Il primo è di tipo assicurativo ai fini di un’istanza atta ad aprire un procedimento di riconoscimento di un diritto per una specifica prestazione tutelata dalla norma, l’altro, con funzione di tipo epidemiologico a soli ai fini di alimentare il registro nazionale delle malattie lavoro correlate.

Tutto ciò aumenta ancora di livello gli obblighi del medico rispetto ad un atto sanitario di sua esclusiva competenza – quello del certificato di malattia professionale – che prima svolgeva in scienza e coscienza e, sempre con l’espresso consenso del lavoratore, andando ad aggiungersi agli altri obblighi di certificazione e di invio previsti in caso di tecnopatie: invio segnalazione all’ispettorato del lavoro/ASL e referto all’autorità giudiziaria.

Constatiamo ancora una volta, che, con la cosiddetta semplificazione degli atti amministrativi attraverso l’introduzione dell’informatica per una procedura di trasmissione ormai “vetusta”, e non al passo coi tempi, ci si sia limitati a toccare aspetti del tutto marginali, con qualche complicazione per l’ attività medica, senza perseguire l’obiettivo di migliorarne la qualità, utile – quella si -alla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ci sembra questo, al netto delle sanzioni che creeranno non poche difficoltà, il reale problema su cui confrontarsi, coinvolgendo in prima persona la classe medica, piuttosto che su altre questioni sollevate che, se non addirittura anacronistiche, appaiono comunque del tutto secondarie.

Antonella Miccio
Dirigente Medico Inail SSC
Docente in Medicina del Lavoro

Adriano Ossicini
già Sovrintendente Medico Generale Inail
Docente in Medicina Legale

Fonte: medicocompetente.it, Puntosicuro.it

[1] Denuncia/segnalazione di malattia ai sensi degli artt. 139 D.P.R. 1124/1965 e del D.Lgs. 38/2000 Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 10/06/2014 – della G.U. Serie Generale n.212 del 12/9/2015
[2] Art.24 “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazione allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnesi tic raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.” Codice Deontologico Medico Approvato da CN FNOMCeO 18.5.2014 Torino
[3] Ai sensi dell’art.1, c.1177 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) la sanzione è quintuplicata – dal 1.290 euro a 7.745 euro