La Commissione Interpelli risponde al seguente quesito: un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione? Le premesse, la normativa e le risposte della Commissione.

Dopo diversi anni la Commissione Interpelli – prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 – torna a fornire alcune risposte ai quesiti che riguardano la nomina e il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in relazione a quanto contenuto nella normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Prima di presentare la nuova istanza, ricordiamo brevemente alcuni degli interpelli che in questi anni hanno riguardato questa figura:

Veniamo, dunque, alla pubblicazione, avvenuta il 20 dicembre 2022, dell’Interpello 3/2022 che ha per oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla ‘nomina RSPP’”. Interpello approvato nella seduta della Commissione del 15 dicembre 2022.

Nel presentarlo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

  • Il quesito dell’interpello 3/2022 e le premesse della Commissione
  • Sulla nomina degli RSPP: la risposta della Commissione Interpelli

Il quesito dell’interpello 3/2022 e le premesse della Commissione

L’Interpello n. 3/2022 risponde ad una istanza di interpello del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e del Sindacato Unitario LavoratoriPolizia Locale (SULPL) che hanno chiesto di conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito al seguente quesito: “un datore di lavoro può nominare più di unresponsabile del servizio prevenzione e protezione?”.

A questo proposito si premette che:

  • l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera f) definisce il “ responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come: “persona inpossesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” e alla successiva lettera l) definisce il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “insieme dellepersone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”;
  • il medesimo articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 1, lettera t), definisce l’“unità produttiva” come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni oall’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
  • l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 rubricato “Obblighi del datore dilavoro non delegabili” al comma 1 dispone che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguentiattività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;
  • l’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Servizio di prevenzionee protezione”, al comma 1, stabilisce che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoroorganizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”;
  • il medesimo articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 8, prevede che “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essereistituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.

Sulla nomina degli RSPP: la risposta della Commissione Interpelli

Veniamo ora alla risposta della Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

La Commissione ritiene che la citata normativa (articolo 2, articolo 17 e articolo 31 del D.Lgs. 81/2008) “preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP)”.

Inoltre nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t, del decreto legislativo n. 81/2008), nonché nei casi di gruppi di imprese, “può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli – Interpello n. 3/2022 del 15 dicembre 2022, pubblicato il 20 dicembre 2022 con risposta al quesito del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) – oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina RSPP”. Seduta della Commissione del 15 dicembre 2022.

Fonti: Puntosicuro.it, lavoro.gov.it