piattaformeLa Commissione Interpelli risponde ad un quesito della Regione Toscana relativo alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso.

Uno dei temi rilevanti da considerare nei cantieri perché sia effettiva ed efficace la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è quello relativo ai costi della sicurezza.

Non a caso in passato la Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, ha dovuto rispondere ad alcune richieste di chiarimento, ad esempio in merito ai costi di manutenzione degli apprestamenti ( Interpello n. 25/2014 del 4 novembre 2014).
Ricordiamo che l’art. 100 (Piano di sicurezza e coordinamento) del D.Lgs. 81/2008 nel definire i contenuti del PSC indica che nel piano deve essere presente la stima dei costi con riferimento al punto 4 dell’Allegato XV del Testo Unico.

Riprendiamo a questo proposito il punto 4.1.1 dell’Allegato XV:

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4.1. Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

(…)

Benché l’allegato contenga poi un elenco indicativo degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC, permangono tuttavia ancora molti dubbi da dissipare, in relazione alle voci di costo considerabili.

Ed è per questo motivo che la Commissione Interpelli ha risposto recentemente ad un quesito posto dalla Regione Toscana con l’Interpello n. 13/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso”.

In particolare – si legge sull’Interpello – la Regione Toscana ha “avanzato il quesito in merito alla possibilità di considerare fra i costi per la sicurezza una piattaforma aerea su carro impiegata al posto di un ponteggio metallico fisso perché tale soluzione nel caso specifico appare migliorativa delle condizioni di sicurezza per la esecuzione dei lavori previsti”.

E si premette, infatti, che la Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE) “non è fra gli apprestamenti previsti nell’elenco di cui all’allegato XV.1 del d.lgs. n. 81/2008”:

Allegato XV.1

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

Fatte queste premesse la Commissione, che correttamente tiene conto degli obiettivi del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornisce in definitiva le seguenti indicazioni.

L’allegato XV punto 4.1 lett. b), prevede – come abbiamo visto – che “la stima dei costi contenga anche le misure preventive e protettive previste nel PSC per lavori interferenti”.

E queste misure “comprendono, tra l’altro, le attrezzature di lavoro, definite al punto 1.1.1 lett. d) come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro ed elencate in modo non esaustivo nell’allegato XV.1 e comprendenti: le gru, autogrù, argani, elevatori ecc”.

E la Commissione Interpelli “ritiene pertanto che la PLE sia da inserire nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti”.

fornisce le seguenti indicazioni.

Commissione per gli interpelli – Interpello n. 13/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 al quesito della Regione Toscana – Prot. n. 19857 – art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso.

 

Fonti: Lavoro.gov.it, Puntosicuro.it