La recente approvazione del regolamento europeo 880/2019 dimostra come l’unione europea si impegni concretamente per mettere sotto controllo possibili attività criminose direttamente connesse alla importazione di beni culturali.
Nell’aprile 2019 è entrato ufficialmente in vigore il regolamento europeo 2019/880, relativo all’introduzione ed all’importazione di beni culturali.
Il regolamento è composto di 32 considerando, 16 articoli e due allegati.
Il motivo per cui l’unione europea ha ritenuto indispensabile regolamentare l’introduzione e l’importazione di beni culturali in Europa è legato al fatto che assai spesso questi beni culturali vengono saccheggiati nei paesi di origine, contribuendo alla disgregazione delle culture locali. Inoltre è stato ormai dimostrato che molte attività terroristiche trovano finanziamento proprio nella spoliazione dei beni culturali dei paesi in cui operano, con successiva introduzione in Europa, sempre affamata di beni culturali.
L’assenza di solide misure legislative internazionali, oppure la loro relativa inefficacia, fanno sì che il mercato di questi beni culturali sia oltremodo florido.
È bene comunque sottolineare che la protezione dei beni culturali, che fanno parte del patrimonio nazionale degli Stati membri dell’Europa, e già regolamentata dal regolamento 116 / 2009, con annessa direttiva 2014 / 60, e quindi il regolamento in questione non si applica ai beni culturali dei paesi europei.
È interessante rilevare come questo nuovo regolamento si applichi anche alle zone franche, che vengono spesso utilizzate dai malviventi per la movimentazione dei beni culturali. Non credo valga la pena di ricordare ai lettori che in Svizzera, in particolare a Ginevra, esistono dei depositi, che costituiscono zona franca, che più volte sono stati ispezionati dai tutori dell’ordine.
Il regolamento prevede che i paesi europei si dotino di personale qualificato, in numero sufficiente, in modo da garantire una tempestiva e corretta attuazione delle disposizioni del regolamento.
Un articolo specifico fa riferimento al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione dei beni culturali, dando specifiche indicazioni in merito alle modalità di raccolta, trattamento, eventuale comunicazione e successiva cancellazione. Il termine ultimo di conservazione dei dati personali è fissato in 20 anni dall’acquisizione.
Particolari esenzioni sono concesse, ad esempio l’esenzione dalla licenza di importazione, quando i beni culturali provengono da paesi in cui è in corso un conflitto armato, oppure una catastrofe naturale, a condizione che il fine esclusivo della importazione sia quello di trovare un rifugio sicuro, in grado di garantire la custodia e conservazione da parte di un’autorità unica, almeno finché sussistono le condizioni critiche nel paese di origine.
Mi è gradito ricordare ai lettori che molti anni fa l’Unesco mi incaricò di effettuare una valutazione del rischio afferente ai beni culturali dell’Albania, subito dopo la caduta del governo di Enver Osha. La mia relazione suggerì che i beni culturali custoditi nel museo nazionale di Tirana venissero urgentemente trasportati in Italia e qui custoditi, fino a che l’Albania non avesse ricostituito un embrione di società civile.
Parimenti, non sono necessarie licenze di importazione, quando i beni culturali in questione vengono importati temporaneamente per essere esposti in mostre specializzate.
Un aspetto che mi ha lasciato alquanto perplesso riguarda il fatto che il regolamento prevede che ogni paese introduca sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”, ma lascia libero ogni paese di stabilire il livello di queste sanzioni.
Sono certo che i lettori avranno riconosciuto, nei tre aggettivi posti tra virgolette, le stesse parole che sono state utilizzate per qualificare le sanzioni, in caso di violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Passando ad analizzare i principali articoli, l’articolo 1 fa riferimento al fatto che l’obiettivo del regolamento è quello di tutelare i beni culturali di ogni singolo paese del mondo, ed impedire il commercio illecito di beni culturali, soprattutto ove tale commercio possa contribuire al finanziamento del terrorismo.
Il regolamento non si applica ai beni culturali appartenenti al patrimonio dei paesi europei.
L’articolo 3 dà indicazioni in merito alle modalità con cui è possibile introdurre ed importare beni culturali, sottolineando la necessità di una convalida, garantita da una licenza di importazione, oppure una dichiarazione dell’importatore.
Gli articoli successivi illustrano in dettaglio le modalità con cui queste licenze e queste dichiarazioni devono essere elaborate.
L’articolo 8 fa riferimento al fatto che l’archiviazione e lo scambio di informazioni sui beni culturali, tra le autorità degli Stati membri, e in particolare per quanto riguarda licenze di importazione e dichiarazioni dell’importatore, devono essere inseriti in un sistema elettronico centralizzato, con terminali attivi in ogni paese europeo.
Il regolamento è poi accompagnato da due allegati, che descrivono quali siano i beni culturali cui si applica il regolamento, secondo quanto illustrato all’articolo 3 al paragrafo 1, per l’allegato A, e ai beni culturali di cui all’articolo 4, per la parte B.
Questo allegato, ad esempio, stabilisce quale sia l’età minima del reperto culturale, cui si applica il regolamento, indicando altresì quale ne sia il valore.
Come regola generale, il regolamento si applica a beni culturali di età superiore a 200 anni, con un valore, al pezzo, pari o superiore a 18.000 €.
Per i beni provenienti da scavi archeologici o dallo smembramento di monumenti artistici, il regolamento si applica quale che ne sia il valore sul mercato.
In qualità di esperto Unesco per la protezione del patrimonio culturale, non posso che augurarmi che questo regolamento possa mettere sotto controllo alcuni scandalosi eventi, di cui le cronache danno spesso notizia, legati proprio al traffico illecito di beni culturali, che talvolta vengono addirittura proposti in aste pubbliche, senza l’accompagnamento di adeguate garanzie di legittima acquisizione.
Il regolamento (pdf)
Fonti: Puntosicuro.it