Nella seduta del 4 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione della legge 183/2014. Le semplificazioni del decreto 81 e il nuovo ispettorato nazionale.
Siamo arrivati quasi all’ultimo atto della legge-delega – da alcuni temuta e da altri auspicata – sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Delega correlata all’attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il cosiddetto Jobs Act…
Sì, perché, se nei titoli dei grandi media il Jobs Act è sempre stato accostato alle tematiche del reintegro, dei licenziamenti, degli ammortizzatori, dei nuovi contratti, della privacy/controllo, in realtà la delega nasceva anche con lo scopo di conseguire ‘obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro’.
E dopo l’emanazione del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, il 4 settembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva anche gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione del Jobs Act contenente, appunto, le deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
In quanto “decreti legislativi” (sono decreti emanati dal Governo su delega del Parlamento) non hanno bisogno di approvazione di Parlamento e Senato e – con riferimento a quanto contenuto al comma 15 dell’articolo 1 della legge 183/2014 – entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro futura pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pubblicazione che avverrà nei prossimi giorni.
Preavvisando che sui decreti più importanti in materia di salute e sicurezza ritorneremo sicuramente nei prossimi giorni con commenti e interviste, specialmente quando avremo anche i testi ufficiali e dettagliati dei decreti approvati, possiamo riprendere qualche indicazione su quanto approvato dai comunicati emessi sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Secondo quanto dichiarato, i decreti approvati in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 sono quattro:
– il primo decreto riguarda le disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
– il secondo decreto riguarda invece le disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive;
– il terzo decreto è relativo alle disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità;
– il quarto decreto riguarda infine le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Riguardo all’attività ispettiva il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell’ attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il decreto legislativo prevede, “al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e ‘autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento”.
In particolare “gli organi dell’Ispettorato sono:
– il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;
– il consiglio di amministrazione;
– il collegio dei revisori”.
E la principale funzione dell’Ispettorato nazionale, “risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL). In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si prevede l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata”.
E al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede:
– “la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
– l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato”.
Il decreto non viene ad intaccare per il momento le competenze in materia di salute e sicurezza delle ASL, ma sarà necessario comprendere cosa accadrà quando la riforma costituzionale e il cambiamento di competenze tra Stato e Regioni arriveranno definitivamente a compimento.
Ci soffermiamo infine sul terzo decreto, quello relativo alle disposizioni di razionalizzazione e semplificazione.
Infatti il Consiglio dei ministri, anche in questo caso su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Le disposizioni contenute nel decreto in realtà possono essere suddivise in tre gruppi fondamentali:
– semplificazioni di procedure e adempimenti;
– disposizioni in materia di rapporto di lavoro;
– disposizioni in materia di pari opportunità.
E riguardo al primo punto si hanno quattro interventi particolari:
– razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilità, con l’obiettivo di superare i problemi di funzionamento che la disciplina finora vigente ha evidenziato;
– razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro;
– razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
– revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Vediamo, per grandi linee, le principali modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
– “la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
– la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite” (su questo punto c’era stato il tentativo delle parti sociali – le rappresentanze dei lavoratori insieme a quelle del padronato – di far valere le proprie ragioni attraverso l’elaborazione di un Avviso comune);
– la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
– lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
– il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
– la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
– la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
– l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)”.
Con la constatazione che spesso lavoro nero e lavoro insicuro sono tra loro in stretto rapporto, ci soffermiamo anche sulla revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
I principali interventi riguardano:
– “la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro ‘nero’ con l’introduzione degli importi sanzionatori ‘per fasce’, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale ‘in nero’ per un determinato periodo di tempo;
– la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una ‘immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale’;
– si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;
– si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga”.
Riportiamo anche, per la delicatezza della tematiche inerente il controllo a distanza e la pratica delle dimissioni in bianco, il sunto delle principali disposizioni in materia di rapporto di lavoro:
– “la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore, con un intervento sull’art. 4 dello Statuto dei lavoratori per adeguare la disciplina all’evoluzione tecnologica, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy;
– la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;
– l’introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico;
– l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale. Nessun’altra forma di effettuazione di dimissioni sarà più valida: in questo modo si assesta un colpo decisivo alla pratica delle dimissioni in bianco che ha finora colpito, in particolare, le donne lavoratrici”.
Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri relativo all’incontro del 4 settembre 2015
FOnti: Consiglio dei ministri, Puntosicuro.it, Gazzetta Ufficiale