Indicazioni riguardo alla scadenza del primo giugno 2015 relativa alla classificazione delle miscele. I ruoli a norma del regolamento CLP, gli obblighi di notifica, le novità e la classificazione delle miscele.
Se dal 1° dicembre 2010 è obbligatoria la classificazione delle sostanze secondo il Regolamento CLP (Regolamento n. 1272/2008), dal primo giugno 2015, come più volte ripetuto dal nostro giornale, è diventato obbligatorio seguire il Regolamento anche per la classificazione delle miscele. E, con riferimento anche a quanto contenuto nella Circolare del 26 maggio 2015 e nella Circolare del 29 maggio 2015, le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 possono conservare le etichette conformi alla Direttiva 99/45/CE (D. Lgs 65/03) fino al 1° giugno 2017.
Per rendere più chiara questa fase di cambiamenti normativi e informare e supportare le figure coinvolte nell’implementazione del regolamento CLP, l’Istituto Superiore di Sanità ( Centro Nazionale Sostanze Chimiche) e il Ministero della Salute hanno organizzato a Roma il 19 maggio la “ Conferenza CLP 2015. Verso la piena attuazione del Regolamento 1272/2008: 1 giugno 2015”.
Dagli atti dell’incontro, pubblicati sul sito dell’ Istituto Superiore di Sanità, riprendiamo brevemente un intervento che permette di fare il punto dei cambiamenti relativi al Regolamento CLP e alla scadenza del primo giugno, con riferimento anche a quanto contenuto nelle direttive 67/548/CEE (DSD/DSP) e 1999/45/CE (DPD/DPP).
In “La classificazione e l’etichettatura delle miscele dopo il 1°giugno 2015: nuovi obblighi, ultimi aggiornamenti e scadenze, cambiamenti e confronti con la normativa precedente”, a cura di Paola Di Prospero Fanghella e Maria Alessandrelli (Centro Nazionale Sostanza Chimiche, Istituto Superiore di Sanità), si ricorda che, riguardo al Regolamento CLP, gli obblighi che incombono a un fornitore di sostanze o miscele “dipendono in gran parte dal suo ruolo nella catena d’approvvigionamento. Riveste pertanto la massima importanza individuare il proprio ruolo a norma del regolamento CLP”. In ogni caso il regolamento “impone a tutti i fornitori di una catena d’approvvigionamento l’obbligo generale di cooperare per soddisfare i requisiti in materia di classificazione”.
Ricordiamo brevemente i ruoli a norma del regolamento: “fabbricante, importatore, utilizzatore a valle (compresi formulatore/reimportatore), distributore (compreso il rivenditore al dettaglio), produttore di un articolo”.
I relatori si soffermano poi sugli obblighi di notifica nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature.
Infatti fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle “devono classificare le sostanze e miscele, già classificate in conformità alla DSP e alla DPP, secondo i criteri del reg. CLP e modificarne le etichette, le schede di dati di sicurezza e, in alcuni casi, l’imballaggio”.
Dopo aver riportato varie indicazioni per fabbricanti e importatori, che vi invitiamo a leggere integralmente nel documento agli atti, i relatori si soffermano in particolare sulle recenti novità. Ad esempio con riferimento ai nuovi elementi dell’etichetta e ai principali cambiamenti da DPD a CLP per le miscele. Ad esempio:
– tossicità acuta per la salute umana: cambia il metodo di calcolo;
– corrosione/irritazione: cambiano i limiti per la classificazione – 5% invece di 10% per corrosivo (ex R35/R34); 3% invece di 10 % per i gravi danni agli occhi (ex R41); 10% invece di 20% per irritante occhi e pelle (ex R36/R38); 1% per Irritante occhi e pelle se presente un corrosivo (era 5% per R34);
– tossicità riproduttiva: cambiano i limiti per la classificazione – 0.3% invece di 0.5% per Cat 1 A e Cat 1 B (ex Cat 1 e 2); 3% invece di 5% per Cat 2 (ex Cat 3);
– tossicità acuta e cronica per l’ambiente: cambiano i criteri e i metodi di calcolo.
La relazione si sofferma poi anche su alcuni cambiamenti relativi a:
– chiusure di sicurezza per bambini per recipienti di qualsiasi capacità offerti o venduti al dettaglio;
– indicazione di pericolo riconoscibile al tatto per recipienti di qualsiasi capacità offerti o venduti al dettaglio.
Ci si sofferma brevemente anche sulla conversione delle etichette al Regolamento CLP e alla classificazione delle miscele usando la classificazione minima delle sostanze (“traslazione nell’allegato VII CLP per convertire l’esistente classificazione DPD in CLP”):
– “si applicano ai pericoli quando c’è buona corrispondenza tra vecchio e nuovo sistema;
– non si applicano se non c’è una classificazione corrispondente nel CLP;
– si applicano alle miscele se erano classificate in base alla sperimentazione e quindi equiparate alle sostanze;
– non si applicano quando le miscele sono state classificate con il calcolo perché sono cambiati i valori limite di concentrazione e i sistemi di calcolo”.
E si ricorda che:
– “la classificazione minima è contrassegnata in Allegato VI con un asterisco;
– per la tossicità acuta e STOT -RE, la classificazione secondo direttiva 67/548/CEE non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e categoria di pericolo secondo CLP” (STOT: Tossicità specifica di organo bersaglio);
– “i fabbricanti o gli importatori applicano questa classificazione, tuttavia devono effettuare la classificazione in una categoria di pericolo più grave in caso dispongano di ulteriori informazioni da cui risulti che ciò sia più adeguato”.
Dopo le indicazioni sugli adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs) in applicazione alle miscele dal 1° giugno 2015, la relazione si conclude con un elenco delle cose da fare in relazione alla scadenza del 1° giugno 2015:
– “verificare le etichette dei prodotti – Pittogrammi, indicazioni di pericolo (ex frasi di rischio), consigli di prudenza;
– verificare le SDS (la sezione 2 contiene la classificazione ed etichettatura);
– contattare il fornitore (si può usare la classificazione esistente se non si cambia la composizione);
– contattare associazioni di categoria e organizzazioni di settore (possono fornire supporto e guida);
– contattare gli helpdesk CLP (forniscono informazioni nelle lingue nazionali);
– consultare l’Inventario ECHA C&L (si trova la classificazione armonizzata se disponibile);
– consultare le guide orientative CLP dell’ECHA, le FAQ, e gli altri documenti disponibili nel sito web ECHA;
– applicare le classificazioni armonizzate per le sostanze (è un obbligo);
– notificare all’Archivio preparati i componenti della miscela classificata come pericolosa (ai fini del trattamento delle emergenze);
– notificare le sostanze all’Inventario ECHA C&L (1 mese dopo l’immissione sul mercato)”.
“ La classificazione e l’etichettatura delle miscele dopo il 1°giugno 2015: nuovi obblighi, ultimi aggiornamenti e scadenze, cambiamenti e confronti con la normativa precedente”, a cura di Paola Di Prospero Fanghella e Maria Alessandrelli (Centro Nazionale Sostanza Chimiche, Istituto Superiore di Sanità), intervento alla “Conferenza CLP 2015. Verso la piena attuazione del Regolamento 1272/2008: 1 giugno 2015”
Fonti: Puntosicuro.it