Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19. Focus su protocolli, green pass e smart working.

Dopo le presentazioni di un decreto largamente anticipato nelle sue linee principali, dopo le considerazioni basate tuttavia su bozze della norma, finalmente è stato il 24 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come ricordato anche dal nostro giornale, il nuovo decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Il decreto, le cui prime indicazioni erano state anticipate dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67 del 17 marzo 2022 che lo aveva approvato, entra in vigore il 25 marzo 2022 e viene a abrogare, per tappe, diverse regole connesse alla gestione dell’emergenza COVID-19. Decreto che esprime, in premessa, diverse considerazioni e riflessioni:

  • l’esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria
  • la “necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”.

Un decreto in cui si ritiene tuttavia che, “nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19” e riporta indicazioni sulle tappe per il superamento dello stato di emergenza.

Pur avendo già anticipato alcune delle novità connesse al decreto, torniamo oggi con alcuni approfondimenti in riferimento ai seguenti argomenti:

  • DL 24/2022: l’articolato e la cessazione dello stato di emergenza
  • DL 24/2022: l’aggiornamento dei protocolli e le regole per i green pass
  • DL 24/2022: le proroghe per lo smart working nel settore privato

DL 24/2022: l’articolato e la cessazione dello stato di emergenza

Sicuramente la notizia più rilevante connessa al DL, dopo uno stato di emergenza epidemiologica Covid-19 dichiarato il 31 gennaio 2020 e prorogato più volte, è la cessazione (31 marzo 2022) dell’emergenza. E la cessazione avrà diverse conseguenze. Non solo – come indicato all’articolo 2 del DL, vengono a cessare le funzioni di diverse strutture dell’emergenza, ma si arriva, attraverso le nuove norme, al superamento del sistema delle zone colorate, all’eliminazione delle quarantene precauzionali e a varie modifiche su vari aspetti rilevanti nella lotta al virus: green pass, obblighi vaccinali, dispositivi di protezione, smart working, …

Ricordiamo, a questo proposito, l’articolato del nuovo decreto-legge:

  • 1 – Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
  • 2 – Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19
  • 3 – Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19
  • 4 – Isolamento e autosorveglianza
  • 5 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  • 6 – Graduale eliminazione del green pass base
  • 7 – Graduale eliminazione del green pass rafforzato
  • 8 – Obblighi vaccinali
  • 9 – Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
  • 10 – Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19
  • 11 – Sanzioni e controlli
  • 12 – Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi
  • 13 – Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali
  • 14 – Abrogazioni
  • 15 – Entrata in vigore

Senza dimenticare che l’articolo 1 sottolinea che “allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di  quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022”.

Inoltre (Art. 2) al fine di “continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, operante fino al 31 dicembre 2022”.

DL 24/2022: l’aggiornamento dei protocolli e le regole per i green pass

Rimandando ad altri articoli eventuali approfondimenti sulle tante novità in materia COVID-19, ci soffermiamo– l’aveva fatto anche Confindustria con una nota che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi – sui protocolli condivisi anti-contagio.

Riguardo a quest’aspetto interviene l’articolo 3 (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19).

L’articolo indica – modificando dell’art. 10 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – che “a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali”.

Riguardo poi al tema della certificazione verde COVID-19, dei green pass di tipo base o rafforzato, riportiamo alcune indicazioni tratte dagli articoli 6 (Graduale eliminazione del green pass base) e 7 (Graduale eliminazione del green pass rafforzato).

Dal primo aprile al 30 aprile 2022 (con decadenza degli obblighi dal primo maggio) è previsto l’obbligo di Green Pass base per:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;
  • mezzi di trasporto a lunga percorrenza (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea), come riportato nel dettaglio nel comma 5 dell’articolo 6.

Inoltre dal primo aprile al 30 aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, l’accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base.

Fino al 30 aprile rimane in vigore il super green pass o green pass rafforzato per:

  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, compresi spogliatoi e docce (a eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti);
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);
  • feste dopo cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
  • accesso ai locali delle scuole e delle università, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario.

Ricordiamo che rimane fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

DL 24/2022: le proroghe per lo smart working nel settore privato

Concludiamo riportando qualche informazione sull’utilizzo dello smart working nel settore privato.

L’articolo 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19) del DL 24/2022 indica al comma 2 che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.

Riprendiamo, con riferimento alla proroga connessa alle disposizioni in materia di lavoro agile nel settore privato (punto 2 dell’allegato), i commi 3 e 4 dell’Articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020:

  • 3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  • 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Sono dunque prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, con riferimento a quanto predisposto ai due commi del decreto-legge 19 maggio 2020, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali.

Rimandiamo per i tanti altri dettagli, proroghe e indicazioni, specialmente in ambito scolastico, a quanto contenuto nel testo del DL 24/2022, ricordando che alle novità in ambito scolastico PuntoSicuro ha fatto cenno anche nell’articolo “ COVID-19: le novità normative per la scuola e per il mondo del lavoro”.

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.